REGIO DECRETO 23 gennaio 1933, n. 8

Istituzione della "Croce di anzianità di servizio" per la M.V.S.N.



VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA


Visto il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, che costituisce la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
Visto l'art. 1, n.2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituita per la M.V.S.N. una croca di anzianità di servizio unica per ufficiali e truppa.

Art. 2

La decorazione della croce di anzianità per la M.V.S.N. consiste in una croce di bronzo a bracci di uguale lunghezza, ristretti alla loro base, con nei quattro angoli da essi formati un fascio littorio con l'ascia rivolta a destra di chi guarda.Al centro porta la scritta "M.V.S.N." ed al retro "Dieci anni". Verrà portata appesa ad un nastro di colore nero con piccoli bordi dai colori nazionali.
Essa sarà conforme al disegno annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Primo Ministro, proponente.

Art. 3

La croce di anzianità è concessa agli appartenenti alla Milizia (ufficiali e truppa) che contano dieci anni di effettivo servizio nella Istituzione: intentendosi per effettivo servizio, per gli Ufficiali, la posizione in s.p.e. o nei quadri, per la truppa, l'appartenenza ad un reparto organicamente costituito.

Art. 4

Il servizio prestato in qualità di camicia nera e d'ufficiale è cumulabile agli effetti della concessione della decorazione.

Art. 5

Gli appartenenti alla Milizia, decorati della croce d'anzianità, che contano cinque anni di effettivo servizio presso un battaglione CC.NN. potranno apporre sul nastrino, previa autorizzazione, una fascetta formata da due pugnali con la scritta "Battaglioni Cam. Nere" conforme al disegno allegato al presente decreto.

Art. 6

Il Nostro Primo Ministro è autorizzato a dettare le norme complementari e di procedura per il conferimento della croce di anzianità di servizio.

Art. 7

Il presente decreto ha vigore dal 1° febbraio 1933 - XI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addi' 23 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.