Allegato A - REGIO DECRETO N. 832 DELL'8 MARZO 1923
annesso A
ALLEGATO A
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
I. DELLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE
ART. 1.
LA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE E' AL SERVIZIO DI DIO E DELLA PATRIA ITALIANA, ED E' AGLI ORDINI DEL CAPO DEL GOVERNO.
ART. 2.
ESSA, PUR MANTENENDOSI NELL'ORBITA STRETTA DEI DOVERI ASSEGNATILE, SI BASA SULLE TRADIZIONI DELLA MILIZIA FASCISTA, CHE HA VALORIZZATO LA VITTORIA ED HA RIDATO ALL'ITALIA IL SENSO DELLA GLORIA E DELLA FORZA NAZIONALE.
II. DEL GIURAMENTO
ART. 3.
IL MILITE CHE ENTRA A FAR PARTE DELLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE PRESTA IL SEGUENTE GIURAMENTO: "NEL NOME DI DIO E DELL'ITALIA, NEL NOME DI TUTTI I CADUTI PER LA GRANDEZZA D'ITALIA, GIURO DI CONSACRARMI TUTTO E PER SEMPRE AL BENE DELL'ITALIA ".
ART. 4.
IL MILITE CHE E' VOLONTARIO, DEVE PONDERARE E BENE VALUTARE LA GRAVITA' DELLA PROMESSA CHE SPONTANEAMENTE FA E CHE DEVE SAPER MANTENERE SACRIFICANDOSI.
III. DELLA DISCIPLINA
ART. 5.
LA DISCIPLINA CONSISTE NELL'ABDICARE ALLA PROPRIA VOLONTA'; PER SOTTOSTARE A QUELLA DI COLORO CHE SONO DELEGATI A COMANDARE PER UN INTERESSE SUPERIORE A QUELLO DEI SINGOLI INDIVIDUI.
ART. 6.
BASE DELLA DISCIPLINA E' L'OBBEDIENZA DOVUTA DALL'INFERIORE AL SUPERIORE. L'OBBEDIENZA DEVE ESSERE CIECA, PRONTA, RISPETTOSA ED ASSOLUTA. IL MILITE CHE SENTE DI NON POTER SOTTOSTARE AL DURO VINCOLO DISCIPLINARE PUO' CHIEDERE D'ESSER CANCELLATO DAI RUOLI DELLA MILIZIA.
IV. DELLA SUBORDINAZIONE
ART. 7.
LA SUBORDINAZIONE CONSISTE NELLA SOTTOMISSIONE DI CIASCUN GRADO AL GRADO IMMEDIATAMENTE SUPERIORE E NELLA OSSERVANZA DEI DOVERI CHE DA ESSA RISULTANO.
ART. 8.
LA GRADAZIONE DELLA SUBORDINAZIONE E' LA SEGUENTE:
- CAMICIA NERA;
- CAPO SQUADRA;
- CAPO MANIPOLO;
- CENTURIONE;
- SENIORE;
- CONSOLE;
- CONSOLE GENERALE;
- ISPETTORE GENERALE DI ZONA;
- COMANDANTE GENERALE.
V. MANCANZE DISCIPLINARI E PUNIZIONI
ART. 9
LE MANCANZE DISCIPLINARI DEL MILITE SONO COMMESSE IN SERVIZIO E FUORI SERVIZIO.
ART. 10.
LE MANCANZE COMMESSE IN SERVIZIO SONO PUNITE:
- COL RIMPROVERO SEMPLICE.
- CON GLI ARRESTI PER L'UFFICIALE E LA PRIGIONE PER IL MILITE DI TRUPPA.
- CON IL RIMPROVERO SOLENNE
- CON LA RADIAZIONE DALLA MILIZIA.
ART. 11.
IL RIMPROVERO SEMPLICE E' INFLITTO PER LE LEGGERE MANCANZE CHE NON INTACCHINO LA SUBORDINAZIONE. OGNI SUPERIORE PUO' RIMPROVERARE L'INFERIORE.
ART. 12.
LA PRIGIONE E' INFLITTA PER MANCANZA DI MAGGIORE GRAVITA', SPECIE SI RIFERENTISI A DISOBBEDIENZA O INSUBORDINAZIONE. LA PRIGIONE SI INFLIGGE SOLO NEL CASO CHE UN REPARTO SIA CHIAMATO ALLE ARMI PER UN PERIODO DI TEMPO NON INFERIORE AGLI OTTO GIORNI. IL MASSIMO DELLA PRIGIONE E' DI GIORNI 8. LA PRIGIONE E' FATTA SOLTANTO IN APPOSITO LOCALE DELLA CASERMA DESTINATA ALLE ADUNANZE PER LA MILIZIA. IL PUNITO DI PRIGIONE VI ENTRA NELLE ORE IN CUI NON DEVE ESSERE IMPEGNATO IN SERVIZIO. LA PRIGIONE PUO' ESSERE ORDINATA DA QUALUNQUE UFFICIALE; LA DURATA DELLA PUNIZIONE E' SEMPRE FISSATA DAL COMANDANTE DI LEGIONE O DA UN UFFICIALE GENERALE. L'UFFICIALE PUNITO DI ARRESTI SI TRATTIENE NELLA SUA ABITAZIONE SULLA SUA PAROLA D'ONORE. IL MASSIMO DEGLI ARRESTI E' DI GIORNI 8. GLI ARRESTI POSSONO ESSERE ORDINATI DA QUALUNQUE SUPERIORE. FISSA LA PUNIZIONE IL COMANDANTE DI LEGIONE PER GLI UFFICIALI DELLA LEGIONE. I COMANDANTI GENERALI FISSANO LA PUNIZIONE AGLI UFFICIALI GENERALI E AI COMANDANTI DI LEGIONE.
ART. 13.
IL RIMPROVERO SOLENNE E' DATO PER UNA MANCANZA DI ECCEZIONALE GRAVITA' CHE RIFLETTA IN MODO SPECIALE LA SUBORDINAZIONE. ESSO E' INFLITTO:
- DAI COMANDANTI DI LEGIONE PER I CAPI-SQUADRA E PER LE SEMPLICI CAMICIE NERE DAVANTI AL REPARTO DI TRUPPA IN ARMI CHE RISIEDE NELLA LOCALITA' DEL PUNITO. IL REPARTO NON DEVE PERO' MAI SUPERARE LA COORTE.
- DAI COMANDANTI DI GRUPPO DI LEGIONE PER I CENTURIONI OD I CAPI MANIPOLO, DAVANTI A TUTTI GLI UFFICIALI PARI E SUPERIORI IN GRADO DELLA LEGIONE ALLA QUALE IL PUNITO APPARTIENE.
- DAGLI ISPETTORI GENERALI DI ZONA PER GLI UFFICIALI SUPERIORI, ALLA PRESENZA DEI PARI E SUPERIORI IN GRADO DEL GRUPPO DI LEGIONI AL QUALE IL PUNITO APPARTIENE.
- AI COMANDANTI DI GRUPPO DI LEGIONI E AGLI ISPETTORI GENERALI DI ZONA IL RIMPROVERO SOLENNE E' FATTO PER ISCRITTO DAL COMANDO GENERALE.
- PER LE SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEI COMANDANTI GENERALI PROVVEDE IL CAPO DEL GOVERNO.
ART. 14.
LA RADIAZIONE DAI RUOLI DELLA MILIZIA E' FATTA NEI CASI DI RECIDIVITA' IN MANCANZE DI SUBORDINAZIONE, PER LA CONDOTTA PRIVATA, POLITICA, PER INADEMPIENZA INCORREGGIBILE AI PROPRI DOVERI DI MILITE. LA RADIAZIONE DAI RUOLI DELLA MILIZIA DEVE ESSERE PRONUNCIATA DA UNA COMMISSIONE DI DISCIPLINA COMPOSTA COME QUI SOTTO E' SPECIFICATO. ESSA DEVE ESSERE CONVALIDATA DAGLI ISPETTORI GENERALI SE LA RADIAZIONE RIFLETTE CAMICIE NERE, O CAPI SQUADRA: DAL COMANDO GENERALE SE RIGUARDA UFFICIALI FINO AL COMANDANTE DI LEGIONE ESCLUSO; DAL CAPO DEL GOVERNO PER I COMANDANTI DI LEGIONE, I CONSOLI GENERALI, GLI ISPETTORI GENERALI E I COMANDANTI GENERALI.
ART. 15.
LE COMMISSIONI DI DISCIPLINA HANNO LA SEGUENTE COMPOSIZIONE:
PER LE CAMICIE NERE E CAPI-SQUADRA:
1 COMANDANTE DI COORTE
1 COMANDANTE DI CENTURIA
1 COMANDANTE DI MANIPOLO
CHE NON ABBIANO PROPOSTA LA RADIAZIONE DEL GIUDICATO.
PER I CENTURIONI E CAPI-MANIPOLO:
1 COMANDANTE DI LEGIONE
2 COMANDANTI DI COORTE
CHE NON ABBIANO PROPOSTA LA RADIAZIONE DEL GIUDICATO.
PER I SENIORI:
1 COMANDANTE DI GRUPPO DI LEGIONE
2 COMANDANTI DI LEGIONE
CHE NON ABBIANO PROPOSTA LA RADIAZIONE DEL GIUDICATO.
PER I CONSOLI:
1 ISPETTORE GENERALE DI ZONA
2 CONSOLI GENERALI
CHE NON ABBIANO PROPOSTA LA RADIAZIONE DEL GIUDICATO.
PER I CONSOLI GENERALI:
1 COMANDANTE GENERALE
2 ISPETTORI GENERALI
CHE NON ABBIANO PROPOSTA LA RADIAZIONE DEL GIUDICATO.
PER GLI ISPETTORI GENERALI:
I COMANDANTI GENERALI
CHE NON ABBIANO PROPOSTA LA RADIAZIONE DEL GIUDICATO.
ART. 16.
LE MANCANZE FUORI SERVIZIO RIVESTONO NECESSARIAMENTE LA TRIPLICE QUALITA' DI MILITE, DI CITTADINO E ANCHE DI FASCISTA; PERCIO' ESSE POSSONO AVERE UN CARATTERE MORALE, POLITICO E ANCHE SPECIALE NEI RIGUARDI DELLA MILIZIA NEL CASO CHE UNO DEI SUOI APPARTENENTI LA DENIGRASSE, O CERCASSE DI INTACCARNE LA SOLIDITA' E DI DIMINUIRE L'AUTORITA' DEI SUOI CAPI. UNICA SANZIONE PUNITIVA PER TAL GENERE DI MANCANZE COMMESSE NON IN SERVIZIO E' LA RADIAZIONE DAI RUOLI PRONUNCIATA CON LE NORME STABILITE DAL PRECEDENTE PARAGRAFO.
VI. DEI DOVERI MORALI D'OGNI MILITE
ART. 17.
IL MILITE DELLA MILIZIA NAZIONALE SERVE L'ITALIA IN MISTICA PURITA' DI SPIRITO, CON FEDE INCROLLABILE E INFLESSIBILE VOLONTA'; SPREZZA, AL PARI D'OGNI ALTRA VILTA', LA PRUDENZA CHE NASCE DALL'OPPORTUNISMO; AMBISCE, COME PREMIO SOMMO ALLA SUA FEDE, IL SACRIFICIO; SENTE LA FIERA BELLEZZA DELL'APOSTOLATO A CUI TUTTO SI VOTA PER FARE FORTE E SICURA LA GRANDE MADRE COMUNE.
ART. 18.
EGLI PERCIO' NON CONOSCE CHE DOVERI: E NON HA DIRITTO CHE ALLA GIOIA DI COMPIERLI. DEL COMANDARE O DELL'OBBEDIRE, EGUALE E' IN LUI LA FIEREZZA: GIACCHE' ESERCITA SU SE STESSO IL PIU' DIFFICILE DEI COMANDI COLUI CHE PIй CIECAMENTE OBBEDISCE. CAPO O GREGARIO, SIA CHE ORDINI SIA CHE ESEGUISCA, IL MILITE DELLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE DEVE ESSERE SEMPRE ED A TUTTI ESEMPIO DI QUESTA PURITA' SPIRITUALE.
ART. 19.
NELLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE L'ONORE ASSOLUTO E' LEGGE DI DISCIPLINA, COME L'ASSOLUTA DISCIPLINA E' LEGGE D'ONORE. A TUTELARE QUESTO PRINCIPIO FONDAMENTALE VEGLIANO NON SOLO I CAPI GERARCHICI MA ANCHE GLI ORGANI DI GOVERNO.
ART. 20.
LA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE E' UNA EMANAZIONE DELL'ITALIA COMBATTENTE E VITTORIOSA: NON AMMETTE PERCIO' NEL SUO SENO QUEI CITTADINI CHE CON PROCACCIATI ESONERI DI GUERRA SI SOTTRASSERO AL COMPIMENTO DEL PIU' SACRO DOVERE.
VII. DEI DOVERI DEI SUPERIORI
ART. 21.
CHI E' CAPO DEVE SOPRATUTTO INSEGNARE CON L'ESEMPIO. COME E' SUO SUPREMO DOVERE PRETENDERE DALL'INFERIORE IL RISPETTO PIU' RIGOROSO ALLA DISCIPLINA, DEVE, A SUA VOLTA, ESSERE PROFONDAMENTE DISCIPLINATO. EGLI DEVE POSSEDERE PEI SUOI DIPENDENTI QUELL'ASCENDENTE CHE NON SI ACQUISTA SE NON CON IL POSSESSO DI SALDE QUALITA' DI CARATTERE CHE DANNO ALL'INFERIORE IL SENSO DELL'ASSOLUTA E FERMA VOLONTA' DEL SUPERIORE. NON SI TRASCINANO GLI UOMINI SE NON SI INSPIRA AD ESSI FIDUCIA, E LA FIDUCIA VIENE SOPRATUTTO DALL'AMORE RARAMENTE CHI NON E' AMATO E' OBBEDITO. PERCIO' IL SUPERIORE, PUR TENENDOSI ALIENO DA ECCESSIVA FAMIGLIARITA' COLL'INFERIORE, DEVE SAPERE ACCATTIVARSI IL SUO AFFETTO SAPENDO GIUSTAMENTE INNALZARLO AL SUO LIVELLO E DIMOSTRANDOGLI IN OGNI EVENIENZA LA COSTANTE SUA CURA.
ART. 22.
CHI COMANDA DEVE SENTIRE LA GIOIA DELLA RESPONSABILITA' CHE DEVE SAPER ASSUMERE CON SERENITA' E FORZA.
VIII. DEI COMANDANTI GENERALI
ART. 23.
I COMANDANTI GENERALI SONO I CAPI SUPREMI DELLA MILIZIA. ESSI ESERCITANO AZIONE DI COMANDO SU TUTTA LA MILIZIA ED HANNO SU DI ESSA FUNZIONI ISPETTIVE CHE POSSONO DELEGARE AGLI ISPETTORI GENERALI CHE SONO A LORO DISPOSIZIONE. RISPONDONO DIRETTAMENTE AL CAPO DEL GOVERNO DELLA DISCIPLINA E DELLA PIENA EFFICENZA DELLA MILIZIA. NE CURANO L'ISTRUZIONE E PRESENTANO AL GOVERNO LE PROPOSTE PER QUELLE ANNUALI ESERCITAZIONI CHE RITENESSERO DI FAR SVOLGERE ALLA MILIZIA SIA ISOLATAMENTE SIA IN UNIONE CON IL R. ESERCITO.
IX. DEGLI ISPETTORI GENERALI DI ZONA
ART. 24.
DIPENDONO DIRETTAMENTE DAL COMANDO GENERALE E HANNO FUNZIONI DI COMANDO SUI COMANDI DI GRUPPO E DI LEGIONE COMPRESI NEL TERRITORIO DI LORO GIURISDIZIONE. ESSI NE CURANO L'ORGANIZZAZIONE, LA DISCIPLINA, L'ISTRUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO. INVIGILANO IN SPECIAL MODO LA CONDOTTA DEGLI UFFICIALI SUPERIORI DELLA MILIZIA E SI ASSICURANO CHE ESSI POSSEGGANO L'ATTITUDINE AL COMANDO E LA CAPACITA' TECNICA PER REGGERLO. E' LORO COMPITO DI MANTENERE CONTATTI CON LE AUTORITA' MILITARI E POLITICHE RESIDENTI NELLA ZONA E DI REGOLARE LE RELAZIONI DEI COMANDI DIPENDENTI CON LE STESSE AUTORITA'.
ART. 25.
GLI ISPETTORI GENERALI A DISPOSIZIONE DEL COMANDO GENERALE COMPIONO QUELLI INCARICHI SPECIALI CHE VENGONO LORO AFFIDATI DAL COMANDO GENERALE; COMANDO CHE POSSONO ESSERE DESTINATI A RAPPRESENTARE ANCHE CON POTERE ESECUTIVO. DI OGNI MANSIONE LORO AFFIDATA RISPONDONO SOLTANTO AL COMANDO GENERALE.
X. DEI COMANDANTI DI GRUPPO DI LEGIONE
ART. 26.
SONO RETTI DA CONSOLI GENERALI E DIPENDONO DIRETTAMENTE DAGLI ISPETTORI GENERALI DI ZONA. ESSI HANNO GLI ANALOGHI DOVERI DEGLI ISPETTORI GENERALI DI ZONA RISTRETTI ALLE LEGIONI CHE DA LORO DIPENDONO.
XI. DEI COMANDANTI DI LEGIONE
ART. 27.
E' COMANDANTE DI LEGIONE UN CONSOLE. ESSO DIPENDE DIRETTAMENTE DAL CONSOLE GENERALE COMANDANTE DEL GRUPPO LEGIONI. SULLA LEGIONE, ESSENZIALMENTE POGGIA LA SOLIDITA'; DELLA MILIZIA; PERCIO' IL COMANDANTE DI LEGIONE DEVE CONOSCERE PERSONALMENTE E BENE I DIPENDENTI UFFICIALI, DELLA CUI CAPACITA' E MORALITA' DEVE RISPONDERE. LA SUA CURA PER IL MANTENIMENTO IN COMPLETA FORMA ED EFFICIENZA DELLE DIPENDENTI COORTI, SPICCATAMENTE DI QUELLE DI 1° BANDO, DEVE ESSERE COSTANTE E CONTINUA. SPETTA A LUI DI STABILIRE E REGOLARE L'ISTRUZIONE DEI DIPENDENTI REPARTI IN MODO CHE VI SIA OMOGENEITA' FRA DI ESSI. CON SPECIALE INTERESSE ATTENDE ALL'ISTRUZIONE MILITARE DELLE "CAMICIE NERE" CHE NON HANNO PRESTATO SERVIZIO MILITARE.
ART. 28.
PRESSO I COMANDI DI LEGIONE SONO TENUTI A GIORNO I RUOLINI NOMINATIVI E LA MATRICOLA DEI MILITI DIPENDENTI.
ART. 29.
LE LEGIONI SONO ANCHE CENTRI DI RECLUTAMENTO; SPETTA QUINDI AI LORO COMANDANTI DI VERIFICARE SCRUPOLOSAMENTE I TITOLI DEGLI AMMITTENDI, SI DA ESCLUDERE DALLA MILIZIA COLORO CHE PER QUALSIASI MOTIVO NON SIANO DEGNI DI APPARTENERVI.
ART. 30.
DOVE NON SONO COMANDI SUPERIORI, IL CONSOLE TIENE I CONTATTI NECESSARI CON LE AUTORITA' POLITICA E MILITARE DEL LUOGO.
XII. DEI COMANDI DI COORTE
ART. 31.
COMANDA LA COORTE UN SENIORE. ESSO DIPENDE DIRETTAMENTE DAL COMANDO DI LEGIONE ED HA AZIONE DI COMANDO SULLE CENTURIE DIPENDENTI. IL SENIORE DEVE CONOSCERE PROFONDAMENTE TUTTI I SUOI UFFICIALI; SINDACARNE LA CONDOTTA; CURARNE LA CAPACITA'; MORALE E MILITARE. E' IL COMANDANTE DI COORTE CHE TIENE A GIORNO IL COMANDANTE DI LEGIONE DI TUTTE LE NECESSITA' PER ASSICURARE LA PRONTA ADUNATA DELLE PROPRIE CENTURIE, PRESENTANDO LE PROPOSTE CHE FOSSERO DEL CASO. NELLE LOCALITA' OVE NON ESISTE IL COMANDO DI LEGIONE E' IL COMANDANTE DI COORTE CHE TIENE LE NECESSARIE RELAZIONI CON LE AUTORITA' POLITICHE E MILITARI DEL LUOGO.
XIII. DEL COMANDANTE DI CENTURIA
ART. 32.
LA CENTURIA E' COMANDATA DA UN CENTURIONE. IL CENTURIONE DEVE CONOSCERE PERSONALMENTE E BENE TUTTI GLI UOMINI DEL SUO REPARTO. DEVE SAPERE DOVE ABITANO, QUEL CHE FANNO, CHE TENORE DI VITA TENGONO ANCHE FUORI SEVIZIO IN MODO DA POTERLI AVERE ALLA MANO IN QUALUNQUE MOMENTO. SICCOME L'ASSISTENZA MORALE E L'AFFETTO SONO LE DUE PIU' IMPORTANTI MOLLE PER ACCATTIVARSI L'ANIMO DEI PROPRI DIPENDENTI, COSI' OGNI CURA DEVE ESSERE POSTA DA PARTE DEL CENTURIONE PERCHE'; I MILITI DIPENDENTI POSSANO E SAPPIANO TROVARE IN LUI IL SOSTEGNO E IL CONSIGLIO NECESSARIO E FRATERNO NON SOLO NELLE CONTINGENZE DEL SERVIZIO, MA ANCHE IN QUELLE DELLA VITA.
ART. 33.
IL CENTURIONE DEVE SOPRAINTENDERE A TUTTE LE CHIAMATE DI SERVIZIO DELLA INTERA CENTURIA E ANCHE DEI SINGOLI MANIPOLI CHE LA COMPONGONO. EGLI DEVE CURARE IL PRELEVAMENTO DELLE ARMI E DEGLI OGGETTI DI VESTIARIO E DI EQUIPAGGIAMENTO, LA LORO GIUSTA DISTRIBUZIONE ALLE DIPENDENTI _ CAMICIE NERE _ E LA LORO RESTITUZIONE NEI MAGAZZINI IN ORDINE PERFETTO, A SERVIZIO COMPIUTO.
XIV. DEL COMANDANTE DI MANIPOLO
ART. 34.
IL CAPO-MANIPOLO COADIUVA IL CENTURIONE NELL'AZIONE DI COMANDO ED E' IN SPECIAL MODO RESPONSABILE DELL'ANDAMENTO DISCIPLINARE DEL PROPRIO REPARTO QUANDO E' CHIAMATO IN SERVIZIO. FUORI SERVIZIO SI TIENE IN CONTATTO COI SUOI MILITI IN MODO DI ESSERE SEMPRE IN GRADO DI DARNE NOTIZIA AL PROPRIO CENTURIONE.
XV. DEL COMANDANTE DI SQUADRA
ART. 35.
E' IL COMPAGNO DELLE "CAMICIE NERE" DELLA SUA SQUADRA, E NE DEVE ESSERE L'AMICO E IL CONSIGLIERE. DEVE FRATERNAMENTE SAPERLE RIPRENDERE E, SE OCCORRA, INTERVENIRE ENERGICAMENTE E CON MEZZI POSITIVI PER REPRIMERE OGNI MANCANZA. IL CAPO-SQUADRA, CHE HA SOLTANTO 11 INDIVIDUI SU CUI INVIGILARE E COI QUALI POTRA' FREQUENTEMENTE TROVARSI ANCHE FUORI SERVIZIO, DEVE SAPERE INSTALLARE A QUESTI SUOI DIPENDENTI TUTTI QUEI SANI SENTIMENTI DI AMORE DI PATRIA, DI SENSO DI DISCIPLINA, DI AMORE PER LA MILIZIA, CHE FORMANO LA BASE DELLA SALDA COMPAGINE DELLA MILIZIA STESSA. PER QUESTO I COMANDANTI DI LEGIONE DEVONO AVERE LA PIU' SCRUPOLOSA CURA NELLA SCELTA DEI CAPI-SQUADRA.
XVI. DEI CAPI DI STATO MAGGIORE - AIUTANTI DI CAMPO - AIUTANTI MAGGIORI E UFFICIALI ADDETTI AI COMANDI
ART. 36.
I CAPI DI STATO MAGGIORE E GLI AIUTANTI DI CAMPO SONO GLI INTERPRETI DEL PENSIERO DEL COMANDANTE E DI ESSO SONO I COADIUTORI PIU' FEDELI. PRINCIPALE DOTE DI QUESTI UFFICIALI E' QUELLA DI SAPER ESSERE L'EFFICACE E FEDELE COLLEGAMENTO TRA IL COMANDO AL QUALE ESSI APPARTENGONO E I COMANDI IN SOTT'ORDINE. QUALITA' ASSOLUTAMENTE NEGATIVA E PERNICIOSA PER ESSI E' INVECE LA PROPENSIONE A SOSTITUIRSI AL COMANDANTE VALENDOSI DELLA LORO SPECIALE POSIZIONE. I CAPI DI STATO MAGGIORE E GLI AIUTANTI DI CAMPO FIRMANO SEMPRE "D'ORDINE ". ESSI HANNO ANCHE LA FACOLTA' DI DARE ORDINI VERBALI, O TELEFONICI, A NOME DEL LORO COMANDANTE, QUANDO NE ABBIANO RICEVUTO VOLTA PER VOLTA L'ORDINE.
ART. 37.
GLI AIUTANTI MAGGIORI, NELL'AMBITO PIU' RISTRETTO DEI COMANDI DI LEGIONE, HANNO EGUALI FUNZIONI DEGLI AIUTANTI DI CAMPO. DI PIU' ESSI HANNO IL COMPITO DI REGOLARE TUTTE LE OPERAZIONI MINUTE D'ORDINE ED AMMINISTRATIVE CHE FANNO CAPO ALLE LEGIONI.
ART. 38.
GLI UFFICIALI ADDETTI AI COMANDI AIUTANO I CAPI DI STATO MAGGIORE, GLI AIUTANTI DI CAMPO E GLI AIUTANTI MAGGIORI NEL DISBRIGO DELLE LORO INCOMBENZE. ESSI DIPENDONO DIRETTAMENTE DALLE PREDETTE AUTORITA', DALLE QUALI SOLTANTO E DAL COMANDANTE POSSONO RICEVERE ORDINI. GLI UFFICIALI ADDETTI AI GRUPPI DI LEGIONI E ALLE LEGIONI POSSONO ANCHE TEMPORANEAMENTE FARE LE VECI DEGLI AIUTANTI DI CAMPO, E DEGLI AIUTANTI MAGGIORI, IN CASO DI LORO ASSENZA.
XVII. VIA GERARCHICA
ART. 39
IL RISPETTO DELLA GERARCHIA DEVE ESSERE MANTENUTO FERMAMENTE SEMPRE E IN OGNI LUOGO. PER QUALUNQUE COSA RILETTA LA MILIZIA, SIA IN SERVIZIO CHE FUORI SERVIZIO, LA VIA GERARCHICA DEVE ESSERE RIGOROSAMENTE OSSERVATA. E' QUESTA UNA NECESSITA' DI DISCIPLINA, PRIMA DI TUTTO, E POI DI ORDINE. SOLO IN CASI ECCEZIONALISSIMI, E PEI QUALI L'USO DELLA VIA GERARCHICA POSSA IMPLICARE UNA PERDITA DI TEMPO DANNOSA PER GLI INTERESSI DEL SERVIZIO SI POTRA' SALTARE QUALCHE GRADINO DELLA GERARCHIA; MA I COMANDI INTERMEDI DOVRANNO POI RICEVERE NOTIZIA DI QUANTO E' STATO COMUNICATO DAL COMANDO A LORO INFERIORE A QUELLO LORO SUPERIORE.
XVIII. VECI DI COMANDO
ART. 40.
LE VECI DI COMANDO SONO ASSUNTE DALL'UFFICIALE CHE SEGUE IMMEDIATAMENTE IN GRADO OD ANZIANITA' IL COMANDANTE.
ART. 41.
CHI COMANDA INTERINALMENTE UN REPARTO SI INVESTE DELLA INTIERA RESPONSABILITA' DELL'ANDAMENTO DEL REPARTO STESSO. NON GLI E' PERO' CONSENTITO, PER NESSUN MOTIVO DI MUTARE L'INDIRIZZO CHE GLI HA DATO IL COMANDANTE TITOLARE; NE' DI ESEGUIRE CAMBIAMENTI NEL PERSONALE, NEI LOCALI, NELLE OPERAZIONI DI SERVIZIO CHE NON SIANO DETTATI DA UNA ASSOLUTA E IMMEDIATA NECESSITA'. QUALORA DEBBA ADDIVENIRE A PROVVEDIMENTI DI TAL GENERE NE DEVE DARE AVVISO AL COMANDO DAL QUALE IL REPARTO DIPENDE.
XIX. DELL'INIZIATIVA
ART. 42.
L'INIZIATIVA E' PRECIPUA DOTE IN CHI COMANDA; DIVENTA PERNICIOSO DIFETTO SE DI ESSA SI ABUSA O SI USA ANCHE IN CONTRASTO O DANNO DI CIO' CHE E' ORDINE, O ANCHE SEMPLICE DIRETTIVA O ISTRUZIONE DELLE AUTORITA' SUPERIORI.
ART. 43.
LE DOTI DI INIZIATIVA DI UN COMANDANTE, PIU' CHE NELLE VICENDE NORMALI DELLA VITA, SI ESPLICANO QUANDO SI PRESENTINO CASI, O SITUAZIONI SPECIALI DA AFFRONTARE E RISOLVERE. CHI IN TALI CIRCOSTANZE NON SAPESSE AGIRE, E AGIRE BENE, ASPETTANDO L'AIUTO, IL CONSIGLIO, L'ORDINE, O LO SPRONE DELL'AUTORITA' SUPERIORE NON HA IL DIRITTO DI COMANDARE. PECCHEREBBE INVECE QUEL COMANDANTE CHE, COL PRETESTO DI AGIRE DI INIZIATIVA, IMPIEGASSE LA MILIZIA DA LUI DIPENDENTE PER ATTI CHE ESORBITASSERO DALLE SUE ATTRIBUZIONI, O, PEGGIO, PER SCOPI PER I QUALI LA MILIZIA NON E' ISTITUITA. D'OGNI INIZIATIVA PRESA SI DEVE SEMPRE DAR NOTIZIA AL COMANDO SUPERIORE.
XX. DIRITTO DI RECLAMARE
ART. 44.
TUTTI GLI APPARTENENTI ALLA MILIZIA, CHE SI RITENGANO LESI NEI LORO DIRITTI, POSSONO RECLAMARE. ORDINARIAMENTE IL RECLAMO E' DIRETTO ALL'AUTORITA' IMMEDIATAMENTE SUPERIORE A QUELLA CONTRO LA QUALE SI RECLAMA. IL RECLAMO PUO' ESSERE FATTO VERBALMENTE DALLE SEMPLICI "CAMICIE NERE" E DAI CAPI-SQUADRA, QUANDO NON SI TRATTI DI RECLAMARE CONTRO L'APPLICAZIONE DELLA RADIAZIONE DAI RUOLI. - DEVE SEMPRE ESSERE FATTO PER ISCRITTO DAGLI UFFICIALI E QUANDO SI TRATTI DI RECLAMO PER RADIAZIONE DAI RUOLI. LE AUTORITA' GERARCHICHE ESPRIMONO IL LORO PARERE SULLA FONDATEZZA DEL RECLAMO.
ART. 45.
COLUI CHE NON E' SODDISFATTO DEL VERDETTO PRONUNCIATO DALL'AUTORITA' ALLA QUALE IL RECLAMO E' RIVOLTO PUO'; ESIGERE CHE SI PRONUNCI SU DI ESSO L'AUTORITA' GERARCHICA IMMEDIATAMENTE SUPERIORE. IL VERDETTO DI QUESTA E' INAPPELLABILE.
ART. 46.
I RECLAMI PER LA RADIAZIONE DEVONO ESSERE RIVOLTI AL COMANDO GENERALE CHE SOLO E' COMPETENTE A DECIDERE. GLI UFFICIALI GENERALI POSSONO RECLAMARE ANCHE AL CAPO DEL GOVERNO.
XXI. ISTRUZIONE
ART. 47.
LE MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE ISTRUZIONI SONO DATE DAL CAPO IV DELLE "NORME PER LA COSTITUZIONE, LA FORMAZIONE, IL FUNZIONAMENTO E LE CHIAMATE DELLA MILIZIA S. V. N.". E' DOVERE DI OGNI MILITE, E PIU' DI OGNI UFFICIALE, METTERE OGNI CURA PER MANTENERSI AL CORRENTE DELLO SVILUPPO DELLE ISTRUZIONI MILITARI PER LA PARTE ESSENZIALE CHE PIй RIFLETTE LA MILIZIA.
ART. 48.
GLI ISPETTORI GENERALI DI ZONA E I CONSOLI GENERALI DEVONO ASSICURARSI CHE I DIPENDENTI UFFICIALI ABBIANO LA CULTURA PROFESSIONALE ED ANCHE GENERALE CHE E' NECESSARIA PER ASSICURARE LA POSSIBILITA' DI COMANDO E DI IMPIEGO, IN OGNI CIRCOSTANZA, DEI REPARTI CHE AD ESSI SONO AFFIDATI, E L'ASCENDENTE MORALE CHE SU DI ESSI DEVONO AVERE. NON CI SI DEVE MAI ASTRARRE DALLA CONSIDERAZIONE CHE GLI UFFICIALI DELLA MILIZIA - TANTO PIU' SE DI GRADO ELEVATO - DEVONO AVERE CONTATTI CON AUTORITA', FUNZIONARI ED UFFICIALI DELL'ESERCITO E DELLA MARINA, DI FRONTE AI QUALI NON DEVONO MAI ESSERE OGGETTO DI MERITATA CRITICA.
ART. 49.
LA PRATICA DI RIUNIONI A SCOPO DI LETTURE, DI CONFERENZE, DI ESPERIMENTI E' OTTIMA, ANCHE PERCHE', OLTRE A MIGLIORARE LA COLTURA SERVE A FAR CONOSCERE E STIMARE RECIPROCAMENTE GLI UFFICIALI.
ART. 50.
OGNI SVILUPPO DATO FRA I MILITI A GIUOCHI ED ESERCIZI SPORTIVI E' UTILE E SALUTARE.
XXII. DELL'ORDINE
ART. 51.
L'ABITUDINE DELL'ORDINE E' ABITUDINE DI DISCIPLINA E PERCIO', SEMPRE CHE POSSIBILE, DEVE ESSERE COLTIVATA FRA LE "CAMICIE NERE" ANCHE QUANDO NON PRESTANO SERVIZIO.
ART. 52.
SONO I CAPI-SQUADRA ED I COMANDANTI DI MANIPOLO, I QUALI DEVONO, ANCHE FUORI SERVIZIO, INTERVENIRE PRESSO I PROPRI DIPENDENTI PER INSTALLAR LORO QUELL'AMORE ALLA REGOLARITA', ALLA PULIZIA ALL'ELEGANZA SOBRIA E ALL'ORDINE, CHE FACCIANO D'OGNI "CAMICIA NERA" UN ESEMPLARE CITTADINO ANCHE DA QUESTO LATO.
ART. 53.
IN SERVIZIO LA CURA DELL'UNIFORME, DELLE ARMI E DEI LOCALI SONO MANIFESTAZIONI DI ORDINE ALLE QUALI DEVE SOPRAINTENDERE OGNI COMANDANTE DI REPARTO ESIGENDO DAI PROPRI INFERIORI CHE SI ATTENGANO A QUELLE REGOLE ED ESIGENZE CHE LE LOCALITA', LE OCCASIONI E LE CIRCOSTANZE POSSONO VOLTA PER VOLTA CONSIGLIARE.
XXIII. DELL'IGIENE
ART. 54.
IL MILITE DEVE ESSERE SANO, ROBUSTO E SAPERSI MANTENERE TALE ANCHE FUORI SERVIZIO.
ART. 55.
SPETTA AGLI UFFICIALI MEDICI DELLE COORTI DI CURARE L'IGIENE DEGLI UOMINI DEI VARI REPARTI QUANDO SONO CHIAMATI IN SERVIZIO. TUTTI GLI UFFICIALI PERO' HANNO L'OBBLIGO DI ASSICURARSI CHE I PROPRI DIPENDENTI SI LAVINO, SI PULISCANO E NON DISORDININO NE' NEL MANGIARE NE' NEL BERE E SI ASTENGONO A TUTTE LE INTEMPERANZE CHE DANNEGGIANO LA SALUTE.
ART. 56.
FUORI SERVIZIO IL MILITE NON DEVE DIMENTICARE CHE DA UN MOMENTO ALL'ALTRO PUO' ESSERE CHIAMATO A PRESTARE L'OPERA SUA E PERCIO' DEVE ESSERE FISICAMENTE IN GRADO DI POTER SERVIRE. TRA I DOVERI DEI CAPI-MANIPOLO E DEI CAPI-SQUADRA VI E' ALTRESI' QUELLO DI INVIGILARE SULLA BUONA SALUTE DEI LORO DIPENDENTI ANCHE DURANTE LA VITA ORDINARIA.
ART. 57.
LA' DOVE MANCANO UFFICIALI MEDICI DELLE COORTI E VI SIANO RADUNATI PER SERVIZIO REPARTI DELLA MILIZIA, OCCORRENDO, SI RICORRERA' ALL'OPERA DI MEDICI MILITARI, PREVI ACCORDI CON L'AUTORITA' MILITARE, O DI MEDICI CONDOTTI.
ART. 58.
LA CURA DELL'IGIENE NON DEVE LIMITARSI ALLE PERSONE. E' OBBLIGO PER TUTTI I SUPERIORI DI INVIGILARE ALLA NETTEZZA DEI LOCALI DELLE CASERME, COMUNQUE OCCUPATI DALLA MILIZIA. SPECIALE SORVEGLIANZA DEVE ESERCITARSI SULLE LATRINE PERCHE'; SIANO MANTENUTE PULITE E DISINFETTATE.
ART. 59.
I MALATI DELLA MILIZIA, QUANDO SONO IN SERVIZIO, POSSONO ESSERE RICOVERATI NELLE INFERMERIE E NEGLI OSPEDALI MILITARI. ESSI HANNO PERO' SEMPRE IL DIRITTO DI FARSI CURARE ALLE CASE LORO.
ART. 60.
QUALORA IN OCCASIONE DI CHIAMATE QUALCHE MILITE SI PRESENTASSE AFFETTO DA MALATTIA CONTAGIOSA, ANCHE SE NON GRAVE, DOVRA' ESSERE SENZ'ALTRO CONGEDATO.
XXIV BANDIERE - STENDARDI - GAGLIARDETTI - FIAMME
ART. 61.
LA BANDIERA NAZIONALE E' IL SIMBOLO DELLA PATRIA. ESSA, CHE E' SACRA PER OGNI BUON CITTADINO, LO DEVE ESSERE MAGGIORMENTE PER IL MILITE DELLA MILIZIA NAZIONALE, IL QUALE DEVE FARSENE IN QUALUNQUE CIRCOSTANZA IL DIFENSORE.
ART. 62.
AD ESSA SONO DOVUTI I MAGGIORI SEGNI DEL RISPETTO DECRETATI IN ALTRO PARAGRAFO DEL PRESENTE REGOLAMENTO. IL MILITE DELLA MILIZIA NAZIONALE DEVE EGUALE RISPETTO AI GAGLIARDETTI E ALLE FIAMME CHE GLI SONO STATI TRASMESSI DALLA MILIZIA FASCISTA, DA CUI LA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE DERIVA E DI CUI SERBA LE TRADIZIONI.
XXV. SALUTO DEL MILITE ISOLATO
ART. 63.
IL SALUTO E' UN SEGNO DI RISPETTO DOVUTO DALL'INFERIORE AL SUPERIORE ED E' LA PIU' PALESE MANIFESTAZIONE ESTERIORE DELLA SUBORDINAZIONE.
ART. 64.
IL SALUTO DEL MILITE ISOLATO ARMATO DI MOSCHETTO O FUCILE E' QUELLO STABILITO DAL REGOLAMENTO D'ESERCIZIO PER LA FANTERIA. IL SALUTO DEL MILITE DISARMATO E' QUELLO ROMANO, E PUO' ESSERE ESEGUITO COL BRACCIO DESTRO O COL SINISTRO.
ART. 65.
IL SALUTO FRA GLI APPARTENENTI ALLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE ED I MILITARI DEL R. ESERCITO, DELLA R. MARINA E DELLA R. GUARDIA DI FINANZA E' OBBLIGO DI CAMERATISMO E DI CORTESIA FRA ITALIANI CHE HANNO UNA STESSA IDEALITA' TENDENTE AL BENE ED ALLA GRANDEZZA DELLA PATRIA.
ART. 66.
IL MILITE - A QUALUNQUE GRADO APPARTENGA - DEVE IL SALUTO:
A) ALLE LL. MAESTA' IL RE E LA REGINA E AI PRINCIPI REALI.
B) AL SOMMO PONTEFICE.
C) AI CAPI DI STATI ESTERI, O LORO DELEGATI, QUANDO VENGONO IN ITALIA IN FORMA UFFICIALE.
D) AL CAPO DEL GOVERNO.
E) AI CAVALIERI DELLA SS. ANNUNZIATA FREGIATI DELLE INSEGNE DELL'ORDINE.
F) AI SENATORI E DEPUTATI RIUNITI IN CORPO O DEPUTAZIONE.
G) ALLE BANDIERE, STENDARDI, LABARI DEL R. ESERCITO E DELLA R. MARINA, ALLE BANDIERE DELLE CITTA'; DI VENEZIA, VICENZA, OSOPPO E PIEVE DI CADORE FREGIATE DELLA MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE.
H) AI GAGLIARDETTI E FIAMME DELLA MILIZIA.
I) AI DECORATI DI MEDAGLIA D'ORO AL V. M.
L) A TUTTI I SUPERIORI IN GRADO.
ART. 67.
PER LE PERSONE DI CUI ALLE LETTERE A), B), C), D), E) E G) IL MILITE SALUTA FERMANDOSI CINQUE PASSI PRIMA DELLA PERSONA CHE DEVE SALUTARE, FA FRONTE VERSO LA PERSONA E STA FERMO NELLA POSIZIONE DI SALUTO FINO A CHE LA PERSONA NON LO HA OLTREPASSATO DI CINQUE PASSI.
XXVI. SALUTI DI REPARTI DI MILIZIA
ART. 68.
I REPARTI DI MILIZIA IN MARCIA, ARMATI O DISARMATI, SALUTANO LE PERSONE INDICATE ALLE LETTERE A, B, C, D ED E, DEL CAPITOLO PRECEDENTE ED IL SS. SACRAMENTO NEL MODO SEGUENTE:
SI FERMANO, FANNO FRONTE VERSO LA PERSONA CUI RENDONO GLI ONORI E, SE SONO DISARMATI, SALUTANO COL SALUTO ROMANO E L' "A NOI". PEL SS. SACRAMENTO NON SI FA IL SALUTO ALLA VOCE.
SE IL REPARTO E' ARMATO PRESENTA LE ARMI E FA IL SALUTO ALLA VOCE. PER LE BANDIERE, STENDARDI, GAGLIARDETTI E FIAMME, E PER LE ALTRE PERSONE INDICATE NEL CAPITOLO PRECEDENTE, I REPARTI, CONTINUANDO A MARCIARE, SALUTANO CON L'ATTENTI A DESTR, O SINISTR, DATO DAL COMANDANTE DEL REPARTO FINO AL MANIPOLO. PEI REPARTI SUPERIORI, DATO DA OGNI CAPO-MANIPOLO. I REPARTI COMANDATI DA UFFICIALI DANNO L'ATTENTI AGLI UFFICIALI GENERALI E SUPERIORI CHE INCONTRANO - QUELLI COMANDATI DA CAPI-SQUADRA DANNO L'ATTENTI A TUTTI GLI UFFICIALI CHE INCONTRANO. REPARTI CHE SI INCONTRANO FRA LORO SIA DELLA MILIZIA CHE DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELLA R. GUARDIA DI FINANZA SI SCAMBIANO IL SALUTO CON LE SEGUENTI MODALITA':
a) IL RIPARTO A PIE' FERMO PRENDE LA POSIZIONE DI ATTENTI E LA CONSERVA FINO A QUANDO IL RIPARTO INCONTRATO NON SIA OLTRE PASSATO DI 10 PASSI;
b) IL RIPARTO IN MARCIA SALUTA CON L'ATTENTI A DESTR (O SINISTR), COMANDATO SUCCESSIVAMENTE PER MANIPOLO NELLE UNITA' SUPERIORI AL MANIPOLO. SALUTA PER PRIMO IL RIPARTO DI MINORE ENTITA'.
C) IL RIPARTO IN MARCIA A PASSO DI STRADA SERRA A DESTRA E PROSEGUE LA MARCIA; GLI UFFICIALI SALUTANO COL BRACCIO LE BANDIERE I SUPERIORI E GLI EGUALI;
D) NON RENDE ONORI IL RIPARTO CHE ATTENDE ALLE ISTRUZIONI, E QUELLO DI SCORTA D'ONORE AD UN CONVOGLIO FUNEBRE;
E) QUANDO UN REPARTO COMANDATO DA UFFICIALE VIENE SALUTATO DA UN RIPARTO COMANDATO DA GRADUATO DI TRUPPA, IL SOLO COMANDANTE RESTITUISCE IL SALUTO.
ART. 69.
REPARTI FERMI, TANTO ARMATI CHE DISARMATI, SALUTANO NEL MODO INDICATO NEL 1° E 2° LINEA LE PERSONE DI CUI ALLE LETTERE A), B), C) ED E) DEL CAPITOLO PRECEDENTE E IL SS. SACRAMENTO. REPARTI ARMATI PRESENTANO LE ARMI ANCHE ALLE BANDIERE, STENDARDI, ECC., ALLE PERSONE DI CUI ALLA LETTERA F) DEL CAPITOLO PRECEDENTE, AGLI UFFICIALI GENERALI E AI REPARTI ARMATI CHE LORO SFILASSERO DAVANTI. SE DISARMATI SALUTANO CON L'ATTENTI.
ART. 70.
REPARTI CHE SI TROVANO ALL'ISTRUZIONE SALUTANO REGOLANDOSI COME I REPARTI ARMATI E DISARMATI IN MARCIA O FERMI, QUANDO UNA DELLE PERSONE A CUI IL SALUTO E' DOVUTO, O UN SUPERIORE QUALSIASI SI PRESENTI AL REPARTO CHE SI ESERCITA.
ART. 71.
AL SUPERIORE CHE ASSUME IL COMANDO DI UN REPARTO IL REPARTO PRESENTA LE ARMI AL COMANDO DEL GRADUATO, OD UFFICIALE CHE PRESENTA IL REPARTO.
ART. 72.
IL SUPERIORE UFFICIALE, CHE ENTRA IN UN LOCALE QUALSIASI OVE SIANO RADUNATI DEI MILITI, VIENE RICEVUTO CON L'ATTENTI. IL PIU' ANZIANO OD ELEVATO IN GRADO SI PRESENTA AL SUPERIORE.
XXVII. RAPPORTO
ART. 73.
UN SUPERIORE PUO' PER QUALSIASI MOTIVO RIFERENTESI AL SERVIZIO, O COMUNQUE ALLA MILIZIA TENERE RAPPORTO DEGLI UFFICIALI CHE DA LUI DIPENDONO, O DI UNA PARTE DI ESSI.
ART. 74.
L'UFFICIALE CHE TIENE RAPPORTO FISSA L'ORA ED IL LUOGO DEL RAPPORTO E, SE LO CREDE, ANCHE L'UNIFORME CON LA QUALE AD ESSO SI DEVE INTERVENIRE, NE DA' AVVISO AGLI INTERESSATI O FA SUONARE DAL TROMBETTIERE L'APPOSITO SEGNALE.
ART. 75
GLI UFFICIALI CONVENUTI SONO DISPOSTI PER REPARTI DALL'UFFICIALE CHE SEGUE IMMEDIATAMENTE IN GRADO COLUI CHE TIENE IL RAPPORTO. QUANDO IL RAPPORTO INTERESSA UN REPARTO SUPERIORE ALLA COORTE, I COMANDANTI DI COORTE SI METTONO ALLA DESTRA DEGLI UFFICIALI DELLA RISPETTIVA COORTE; IN OGNI CENTURIA I CAPI-MANIPOLO DI DISPONGONO DIETRO AL RISPETTIVO CENTURIONE. L'UFFICIALE CHE SEGUE IN GRADO COLUI CHE TIENE IL RAPPORTO DA' L'ATTENTI E SALUTA. CHI TIENE RAPPORTO DICE: "SIGNORI UFFICIALI A RAPPORTO"; SALUTA E TUTTI GLI UFFICIALI SALUTANO.
ART. 76.
TERMINATO IL RAPPORTO CHI LO HA TENUTO LASCIA IN LIBERTA' GLI UFFICIALI; CHI LO SEGUE IN GRADO DA' L'ATTENTI, GLI UFFICIALI SALUTANO E SI SCIOLGONO.
XXVIII. PRESENTAZIONI - VISITE DI DOVERE PRECEDENZE
ART. 77.
UN UFFICIALE NUOVO NOMINATO, O PROMOSSO, SI PRESENTA IN GRANDE UNIFORME A TUTTI GLI UFFICIALI A LUI EGUALI E SUPERIORI IN GRADO CHE SONO NELLA LOCALITA'; DOVE HA SEDE IL REPARTO DELLA MILIZIA AL QUALE E' STATO ASSEGNATO. E' OBBLIGO PER GLI UFFICIALI DELLA MILIZIA DI PRESENTARSI A TUTTI I SUPERIORI ED EGUALI CHE CIRCOSTANZE DI SERVIZIO FACESSE LORO INCONTRARE.
ART. 78.
L'UFFICIALE DELLA MILIZIA PIU' ELEVATO IN GRADO DI UNA LOCALITA' SEDE DI PREFETTURA, O SOTTOPREFETTURA, DEVE FAR VISTA AL PREFETTO E SOTTOPREFETTO E AL COMANDANTE DELL'ARMA DEI CC.RR.
ART. 79.
DEVE ANCHE FAR VISITA AL COMANDANTE DEL PRESIDIO MILITARE, SE QUESTI LO PRECEDA NELL'ORDINE STABILITO DALL'ART. 81. NELLE LOCALITA' SEDE DI COMANDO DI CORPO D'ARMATA O DI DIVISIONE, GLI ISPETTORI DI ZONA, I CONSOLI GENERALI E I COMANDANTI DI LEGIONE DEVONO FAR VISITA AI GENERALI COMANDANTI IL CORPO D'ARMATA E LA DIVISIONE.
ART. 80.
GLI UFFICIALI GENERALI DELLA MILIZIA DI PASSAGGIO PER ROMA HANNO SEMPRE L'OBBLIGO DI PRESENTARSI AL COMANDO GENERALE.
ART. 81.
AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DEL R. DECRETO 19 APRILE 1868, CHE REGOLA LE PRECEDENZE TRA LE VARIE CARICHE E DIGNITA'; A CORTE E NELLE FUNZIONI PUBBLICHE, GLI UFFICIALI DELLA M. V. S. N. PRENDONO IL POSTO SEGUENTE:
COMANDANTE GENERALE SUBITO DOPO IL GENERALE DI CORPO D'ARMATA (E IL CORRISPONDENTE GRADO DELLA R. MARINA);
ISPETTORE GENERALE DI ZONA SUBITO DOPO IL GENERALE DI DIVISIONE (E IL CORRISPONDENTE GRADO DELLA R. MARINA);
CONSOLE GENERALE SUBITO DOPO IL GENERALE DI BRIGATA (E IL CORRISPONDENTE GRADO DELLA R. MARINA);
CONSOLE SUBITO DOPO IL COLONNELLO (E IL CORRISPONDENTE GRADO PELLA R. MARINA);
SENIORE SUBITO DOPO IL MAGGIORE (E IL CORRISPONDENTE GRADO DELLA R. MARINA);
CENTURIONE SUBITO DOPO IL CAPITANO (E IL CORRISPONDENTE GRADO DELLA R. MARINA);
CAPO-MANIPOLO SUBITO DOPO IL SOTTOTENENTE (E IL CORRISPONDENTE GRADO DELLA R. MARINA).
Annesso B
ALLEGATO A
REATI IN SERVIZIO.
I. REATI E GIURISDIZIONE
ART. 1.
I COMPONENTI IL CORPO DELLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE SONO SOTTOPOSTI ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE PENALE PER L'ESERCITO E ALLE ALTRE LEGGI PENALI MILITARI, PER I REATI IVI PREVEDUTI, COMMESSI IN SERVIZIO, OVVERO A CAUSA O IN OCCASIONE DI ESSO. LA STESSA DISPOSIZIONE SI APPLICA PER I REATI COME SOPRA PREVEDUTI, COMMESSI DAI COMPONENTI LA MILIZIA V. S. N. ANCHE FUORI SERVIZIO, MA CON ABUSO DI TALE QUALITA', OVVERO IN PREGIUDIZIO DEL SERVIZIO O DI MILITARI O DI PERSONE APPARTENENTI ALLA MILIZIA MEDESIMA.
ART. 2.
IN OGNI CASO, ANCHE IN TEMPO DI PACE, E' APPLICABILE AI COMPONENTI LA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE, LE DISPOSIZIONE DEL PENULTIMO CAPOVERSO DELL'ART. 138 C. P. ES. RELATIVA AL TERMINE, IN CUI S'INCORRE NEL REATO DI DISERZIONE.
ART. 3.
CONTINUERANNO AD ESSERE SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE MILITARE I COMPONENTI LA MILIZIA V. S. N., PER I REATI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI, ANCORCHE' GLI STESSI SIANO SCOPERTI O DIANO LUOGO A PROCEDIMENTI, DOPO CHE GLI AUTORI ABBIANO CESSATO IL SERVIZIO O PIU' NON APPARTENGANO ALLA MILIZIA.
ART. 4.
IN TUTTI I CASI IN CUI, A TERMINE DEL CODICE PENALE PER L'ESERCITO, IL DANNO DELL'AMMINISTRAZIONE MILITARE SIA CONSIDERATO COME ELEMENTO COSTITUTIVO O COME AGGRAVANTE DEL REATO, IL REATO O LA XXX E SUSSISTE NEI RAPPORTI DEI COMPONENTI LA MILIZIA V. S. N., ANCHE QUANDO IL DANNO SIA RELATIVO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA MILIZIA STESSA.
ART. 5.
NEI CASI DI SERVIZIO COMUNE CON REPARTI DEL R. ESERCITO, DELLA R MARINA E DELLA R. GUARDIA DI FINANZA, ESISTE, PER OGNI EFFETTO, OBBLIGO DI SUBORDINAZIONE, NEI RAPPORTI DI CHI E' INVESTITO DEL COMANDO DELLE TRUPPE.
II. COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO GIUDICANTE
ART. 6.
DOVENDOSI GIUDICARE INDIVIDUI APPARTENENTI ALLA MILIZIA V. S. N., DI GRADO NON SUPERIORE A QUELLO DI SOTTUFFICIALE, UNO DEI GIUDICI DEL TRIBUNALE MILITARE E' SOSTITUITO DA UN UFFICIALE INFERIORE DI DETTA MILIZIA. SE DEVE GIUDICARE UN UFFICIALE INFERIORE, DUE GIUDICI DEL TRIBUNALE MILITARE SPECIALE, SONO SOSTITUITI DA UN UFFICIALE SUPERIORE E DA UN UFFICIALE INFERIORE DELLA MILIZIA. QUEST'ULTIMO NON POTRA' MAI ESSERE DI GRADO INFERIORE A QUELLO DELL'IMPUTATO. SE IL GIUDIZIO RIGUARDA UN UFFICIALE SUPERIORE O UN UFFICIALE GENERALE, DUE GIUDICI DEL TRIBUNALE MILITARE SPECIALE SONO SOSTITUITI RISPETTIVAMENTE, DA UN UFFICIALE GENERALE E DA UN UFFICIALE SUPERIORE DI GRADO NON INFERIORE A QUELLO DELL'IMPUTATO, O DA DUE UFFICIALI GENERALI DELLA MILIZIA.
III. NOMINA DEI GIUDICI
ART. 7
GLI UFFICIALI CHE DEBBONO FAR PARTE, QUALI GIUDICI EFFETTIVI E SUPPLENTI, DEI SINGOLI TRIBUNALI MILITARI TERRITORIALI E SPECIALI, SONO NOMINATI DAL COMANDO GENERALE DELLA MILIZIA, E DURANO IN CARICA DUE ANNI DALLA DATA DELLA LORO DESIGNAZIONE. NON POSSONO ASSUMERE LE FUNZIONI DI GIUDICE COLORO I QUALI SI TROVANO SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE O DISCIPLINARE. LE NORME DI CUI AGLI ARTICOLI 306, 307, 308 C P. ES. RELATIVE ALLA ETA', ALLA PRESTAZIONE DEL GIURAMENTO E ALLA INCOMPATIBILITA' DEI GIUDICI MILITARI, VALGONO ANCHE PER I GIUDICI DELLA MILIZIA V. S. N.
IV. ESPIAZIONE DELLA PENA
ART. 8.
I COMPONENTI LA MILIZIA V. S. N., CONDANNATI AL CARCERE O ALLA RECLUSIONE MILITARE, SCONTANO LA PENA NEGLI STABILIMENTI MILITARI DI PENA DEL R. ESERCITO, CON LE NORME STABILITE PER I DETENUTI MILITARI.
ART. 9.
NEL CASO DI PENA DI MORTE, IL DRAPPELLO DI ESECUZIONE E' FORNITO DA UN REPARTO DELLA MILIZIA. UNA CENTURIA DELLA MILIZIA PRESENZIA L'ESECUZIONE.