Col quale è istituita una milizia volontaria per la sicurezza nazionale
VITTORIO EMANUELE IIIRitenuta la necessità di creare una milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri segretari di Stato per la guerra, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' istituita una milizia volontaria per la sicurezza nazionale.
Art. 2 La Milizia Volontaria per la sicurezza nazionale è al servizio di Dio e della Patria italiana, ed è agli ordini del Capo del Governo.Il reclutamento è volontario, e viene compiuto fra gli appartenenti alla milizia fascista fra i 17 e i 50 anni che ne facciano domanda e che, a giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri o delle autorità gerarchiche da lui delegate, ne possiedano i requisiti di capacità e moralità.
Art. 4Le norme organiche e disciplinari per la costituzione e il funzionamento della milizia saranno stabilite da appositi regolamenti da redigersi, in armonia con le leggi vigenti, dal Presidente del Consiglio o dalle autorità da lui delegate.
Art. 5La nomina degli ufficiali e le loro promozioni vengono compiute con Nostro decreto, su proposta dei Ministri per l'interno e per la guerra.
Art. 6La milizia per la sicurezza nazionale presta servizio gratuito. Quando presta servizio fuori dal Comune di residenza dei reparti viene mantenuta a spese dello Stato.
Art. 7In caso di mobilitazione generale o di richiamo parziale dell'esercito e della marina, la milizia fascista viene assorbita dall'esercito e dalla marina in armi, a seconda degli obblighi e dei gradi militari dei singoli componenti.
Art. 8Le spese per la istituzione e il funzionamento della milizia per la sicurezza nazionale sono a carico de bilancio del Ministero dell'interno.
Art. 9Dall'entrata in vigore del presente decreto tutte le altre formazioni a carattere o inquadramento militare di qualsiasi partito non sono permesse. I contravventori cadranno sotto le sanzioni della Legge.
Art. 10Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e andrà in vigore il giorno 1° febbraio 1923.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.