REGIO DECRETO 14 novembre 1935 - XIV, n. 2199

Istituzione di grandi Unità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed equiparazione del servizio prestato dalle Camicie Nere nei reparti mobilitati per le esigenze delle Colonie dell'Africa Orientale al servizio prestato nel Regio Esercito



VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA


Visto il R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, che approva il nuovo ordinamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con il R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con il R. decreto 28 luglio 1932, n. 1365;
Riconosciuta la necessità urgente ed asoluta di provvedere alla costituzione di grandi unità della M.V.S.N. per le esigenze delle colonie dell'Africa Orientale, nonchè di sistemare la posizione delle Camicie Nere, arruolatesi volontariamente nelle suddette unità ed aventi obblighi di leva e di servizio militare;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per le colonie, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1 - Per le speciali esigenze derivanti dalla situazione determinatasi nelle colonie dell'Africa Orientale è autorizzata la costituzione di unità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.
Il numero di dette unità e la loro suddivisione in minori reparti sono stabiliti per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro delle finanze, sentito il Comando Generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 2 - Per l'inquadramento dele unità di cui al precedente articolo e dei reparti nei quali esse si suddividono, è autorizzata l'assegnazione alle dette unità e reparti anche di ufficiali del Regio esercito.

Art. 3 - L'arruolamento delle Camicie Nere nelle unità e reparti di cui ai precedenti articoli inviati o da inviarsi nelle Colonie italiane dell'Africa Orientale importa l'arruolamento del Regio esercito.
Il servizio prestato nei detti reparti, anche anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, è equiparato, a tutti gli effetti, al servizio prestato nel Regio esercito ed è oggetto di variazioni sui documenti matricolari degli interessati.
L'equiparazione prevista dal precedente comma non concerne il trattamento di quiescenza, che sarà regolato con separato provvedimento.
I militari in congedo illimitato appartenenti al Regio esercito possono arruolarsi nei detti reparti, salvo la facoltà del Ministro per la guerra di limitare tali arruolamenti a determinate classi e di trasferire coloro che abbiano un'istruzione tecnica o specializzata dai reparti predertti nelle unità del Regio esercito.
Gli arruolamenti nei reparti delle Camicie Nere di militari in congedo illimitato della Regia marina sono subordinati al preventivo nulla osta del Ministero della marina.
Nessun arruolamento nei reparti delle Camicie Nere è consentito ai militari appartenenti alla riserva aeronautica.

Il presente decreto ha vigore dal 5 febbraio 1935 - XIII e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addi' 14 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI - SOLMI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.