NORME CHE DISCIPLINANO IL PORTO D'ARMI PER GLI APPARTENENTI ALLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE
VISTO IL REGIO DECRETO LEGGE N.31, IN DATA 14 GENNAIO 1923, COL QUALE E' ISTITUITA LA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE;
VISTO IL REGIO DECRETO LEGGE 8 MARZO 1923, N.831, CHE APPROVA IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE, MODIFICATO CON REGIO DECRETO LEGGE 8 LUGLIO 1923, N.1597;
VISTO IL REGIO DECRETO LEGGE 8 MARZO 1923, N.832, CHE APPROVA LE NORME PER LA COSTITUZIONE, LA FORMAZIONE, IL FUNZIONAMENTO E LE CHIAMATE DELLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE;
VISTO IL REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1923, N.967, CHE STABILISCE I GRADI DELLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE E LE INDENNITA' RELATIVE;
VISTI I REGI DECRETI LEGGE 28 DICEMBRE 1922, N.1676 E 18 MARZO 1923, N.549, CHE AUMENTANO LE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER IL PORTO D'ARMI;
VISTO L'ART. 19 DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE SULLE CONTRAVVENZIONI PEL PORTO D'ARMI 2 LUGLIO 1908, N.319, APPROVATO CON REGIO DECRETO 10 GENNAIO 1915, N.68;
SENTITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
SULLA PROPOSTA DEL NOSTRO MINOSTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'INTERNO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DI CONCERTO COI MINISTRI SEGRETARI DI STATO PER LA GUERRA, PER LA MARINA, PER LE FINANZE, PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: