REGIO DECRETO N. 1881 DEL 20 AGOSTO 1923

NORME CHE DISCIPLINANO IL PORTO D'ARMI PER GLI APPARTENENTI ALLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

VISTO IL REGIO DECRETO LEGGE N.31, IN DATA 14 GENNAIO 1923, COL QUALE E' ISTITUITA LA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE;
VISTO IL REGIO DECRETO LEGGE 8 MARZO 1923, N.831, CHE APPROVA IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE, MODIFICATO CON REGIO DECRETO LEGGE 8 LUGLIO 1923, N.1597;
VISTO IL REGIO DECRETO LEGGE 8 MARZO 1923, N.832, CHE APPROVA LE NORME PER LA COSTITUZIONE, LA FORMAZIONE, IL FUNZIONAMENTO E LE CHIAMATE DELLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE;
VISTO IL REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1923, N.967, CHE STABILISCE I GRADI DELLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE E LE INDENNITA' RELATIVE;
VISTI I REGI DECRETI LEGGE 28 DICEMBRE 1922, N.1676 E 18 MARZO 1923, N.549, CHE AUMENTANO LE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER IL PORTO D'ARMI;
VISTO L'ART. 19 DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE SULLE CONTRAVVENZIONI PEL PORTO D'ARMI 2 LUGLIO 1908, N.319, APPROVATO CON REGIO DECRETO 10 GENNAIO 1915, N.68;
SENTITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
SULLA PROPOSTA DEL NOSTRO MINOSTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'INTERNO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DI CONCERTO COI MINISTRI SEGRETARI DI STATO PER LA GUERRA, PER LA MARINA, PER LE FINANZE, PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1
I MILITI DELLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE, COMANDATI IN SERVIZIO, SONO ARMATI DI MOSCHETTO O DI RIVOLTELLA O PISTOLA, A SECONDA DELLE ESIGENZE DEL SERVIZIO STESSO.
I CAPI SQUADRA PORTANO, IN OGNI CASO, LA RIVOLTELLA O PISTOLA.

Art. 2
GLI UFFICIALI, I CAPI SQUADRA E I MILITI DELLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE, POSSONO ESSERE AUTORIZZATI A PORTARE, ANCHE FUORI SERVIZIO, LA RIVOLTELLA O PISTOLA D'ORDINANZA, O COMUNQUE DI FORMA CONSENTITA DALLA LEGGE.
lA RELATIVA AUTORIZZAZIONE, PER CIASCUN INDIVIDUO, VIENE RILASCIATA, SENZA PAGAMENTO DI TASSA, DAL PREFETTO DELLA PROVINCIA, SULLA MOTIVATA PROPOSTA DEL COMANDO DI ZONA INTERESSATO.
IL RILASCIO HA LUOGO, PREVIO ACCERTAMENTO CHE LA PERSONA DI CUI SI TRATTA, NON SI TROVI NELLE CONDIZIONI PREVISTE NELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE SULLA PUBBLICA SICUREZZA E NELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 2 LUGLIO 1908, N.319;

Art. 3
IL PRESENTE DECRETO SARA' PRESENTATO AL PARLAMENTO PER LA SUA CONVERSIONE IN LEGGE, E ANDRA' IN VIGORE IL GIORNO STESSO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE.



DATO A SANT'ANNA DI VALDIERI, ADDI' 20 AGOSTO 1923
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DIAZ - THAON DI RAVEL-
DE STEFANI - OVIGLIO.
VISTO, IL GUARDASIGILLI: OVIGLIO