REGIO DECRETO N. 1880 DEL 20 AGOSTO 1923

DISPOSIZIONI PER LE CHIAMATE IN SERVIZIO PER GLI APPARTENENTI ALLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

VISTO IL REGIO DECRETO LEGGE N.31, IN DATA 14 GENNAIO 1923, COL QUALE E' ISTITUITA LA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE;
VISTO IL REGIO DECRETO LEGGE 8 MARZO 1923, N.831, CHE APPROVA IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE, MODIFICATO CON REGIO DECRETO LEGGE 8 LUGLIO 1923, N.1597;
VISTO IL REGIO DECRETO LEGGE 8 MARZO 1923, N.832, CHE APPROVA LE NORME PER LA COSTITUZIONE, LA FORMAZIONE, IL FUNZIONAMENTO E LE CHIAMATE DELLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE;
VISTO IL REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1923, N.967, CHE STABILISCE I GRADI DELLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE E LE INDENNITA' RELATIVE;
VISTO IL TESTO UNICO 22 NOVEMBRE 1908, N.693, DELLE LEGGI SULLO STATO GIURIDICO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO E LE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;
VISTO IL DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 FEBBRAIO 1919, N.112, SUL CONTRATTO D'IMPIEGO PRIVATO;
SENTITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
SULLA PROPOSTA DEL NOSTRO MINOSTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'INTERNO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DI CONCERTO COI MINISTRI SEGRETARI DI STATO PER LA GUERRA, PER LA MARINA, PER LE FINANZE, PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1
LE CHIAMATE IN SERVIZIO, GENERALI O PARZIALI, DEGLI APPARTENENTI ALLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE, PER RAGIONI DI ORDINE PUBBLICO, IN CASO DI PUBBLICHE CALAMITA', PER ISTRUZIONI, PER RIVISTE O PARATE, SONO CONSIDERATE, A TUTTI GLI EFFETTI, COME RICHIAMI IN SERVIZIO MILITARE.
DURANTE IL PERIODO DI RICHIAMO, GLI APPARTENENTI ALLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE CONSERVANO IL POSTO, CHE OCCUPANO NEI PUBBLICI O PRIVATI IMPIEGHI.

Art. 2
IL MINISTRO DELL'INTERNO E' INCARICATO DELL'ESECUZIONE DEL PRESENTE DECRETO.
IL PRESENTE DECRETO SARA' PRESENTATO AL PARLAMENTO PER LA SUA CONVERSIONE IN LEGGE, E ANDRA' IN VIGORE IL GIORNO STESSO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE.
ORDINIAMO CHE IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SIA INSERTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO D'ITALIA, MANDANDO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.



DATO A SANT'ANNA DI VALDIERI, ADDI' 20 AGOSTO 1923
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DIAZ - THAON DI RAVEL -
DE STEFANI - OVIGLIO.
VISTO, IL GUARDASIGILLI: OVIGLIO.