DISPOSIZIONI PER LE CHIAMATE IN SERVIZIO PER GLI APPARTENENTI ALLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE
VISTO IL REGIO DECRETO LEGGE N.31, IN DATA 14 GENNAIO 1923, COL QUALE E' ISTITUITA LA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE;
VISTO IL REGIO DECRETO LEGGE 8 MARZO 1923, N.831, CHE APPROVA IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE, MODIFICATO CON REGIO DECRETO LEGGE 8 LUGLIO 1923, N.1597;
VISTO IL REGIO DECRETO LEGGE 8 MARZO 1923, N.832, CHE APPROVA LE NORME PER LA COSTITUZIONE, LA FORMAZIONE, IL FUNZIONAMENTO E LE CHIAMATE DELLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE;
VISTO IL REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1923, N.967, CHE STABILISCE I GRADI DELLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE E LE INDENNITA' RELATIVE;
VISTO IL TESTO UNICO 22 NOVEMBRE 1908, N.693, DELLE LEGGI SULLO STATO GIURIDICO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO E LE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;
VISTO IL DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 FEBBRAIO 1919, N.112, SUL CONTRATTO D'IMPIEGO PRIVATO;
SENTITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
SULLA PROPOSTA DEL NOSTRO MINOSTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'INTERNO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DI CONCERTO COI MINISTRI SEGRETARI DI STATO PER LA GUERRA, PER LA MARINA, PER LE FINANZE, PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
Art. 1