REGIO DECRETO N. 1839 DEL 27 OTTOBRE 1937

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la Legge 3 aprile 1926-IV, n. 2247, istitutiva dell'Opera Nazionale Balilla, e successive modificazioni;
Visto il R. Decreto 12 settembre 1929-VII, n. 1661, col quale fu istituito presso il Ministero dell'Educazione Nazionale un Sottosegretariato di Stato per l'educazione fisica e giovanile;
visto l'art. 3, n. 2, della Legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta l'urgenza ed assoluta necessita' di provvedere;
sentito il consiglio dei ministri;
sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'Interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per gli Affari Esteri, col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e coi Ministri per l'Africa Italiana, per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo


Art. 1
La Gioventu' Italiana del Littorio, organizzazione unitaria e totalitaria delle forze giovanili del regime fascista, e' istituita in seno al Partito Nazionale Fascista, alla diretta dipendenza del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, che ne e' il comandante generale. La Gioventu' Italiana del Littorio ha per motto: “Credere - Obbedire - Combattere”

Art. 2
Il Sottosegretariato di Stato per l'educazione fisica e giovanile, istituito presso il Ministero dell'educazione nazionale col R. Decreto 12 settembre 1929 - VII, n. 1661, e' soppresso. L'Opera Nazionale Balilla, istituita con legge 3 aprile 1926 - IV, n. 2247, viene assorbita dalla Gioventu' Italiana del Littorio. Le attribuzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti al presidente dell'Opera Nazionale Balilla e al Ministro per l'educazione nazionale nei confronti dell'Opera Nazionale Balilla sono conferite al Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, comandante generale della Gioventù Italiana del Littorio. Le istituzioni, le scuole, le accademie, i collegi appartenenti all'Opera Nazionale Balilla, passano, nella attuale situazione di fatto e di diritto, alla Gioventu' Italiana del Littorio. Le attivita' e le passivita' dell'Opera Nazionale Balilla e dei Fasci Giovanili di Combattimento nonche' gli immobili, di proprieta' del Partito Nazionale Fascista, adibiti a caserme dei giovani fascisti e a colonie climatiche, sono trasferiti alla Gioventù Italiana del Littorio.

Art. 3
Il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, ha facolta' nella sua qualita' di comandante generale, di emanare le norme per l'organizzazione della Gioventu' Italiana del Littorio e per il suo funzionamento nel Regno, nell'Africa Orientale Italiana, nella Libia e nelle isole italiane dell'Egeo.

Art. 4
Appartengono alla Gioventù Italiana del Littorio i giovani di ambo i sessi dai 6 ai 21 anni inquadrati nelle organizzazioni dei Giovani Fascisti, Avanguardisti, Balilla, Figli della lupa, Piccole Italiane, Giovani Italiane, Giovani Fasciste. I giovani inquadrati nelle organizzazioni della Gioventu' Italiana del Littorio sono vincolati al seguente giuramento: “Nel nome di Dio e dell'Italia giuro di eseguire gli ordini del Duce e di servire con tutte le mie forze e, se necessario, col mio sangue la causa della Rivoluzione Fascista".

Art. 5
I compiti che la Gioventù Italiana del Littorio svolge a favore dei giovani sono:
a) la preparazione spirituale, sportiva e premilitare;
b) l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole elementari e medie, secondo i programmi da essa predisposti di concerto col Ministro per l'educazione nazionale;
c) l'istituzione e il funzionamento di corsi, scuole, collegi, accademie, aventi attinenza con le finalita' della Gioventu' Italiana del Littorio;
d) l'assistenza svolta essenzialmente attraverso i campi, le colonie climatiche e il patronato scolastico o con altri mezzi disposti dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, comandante generale;
e) l'organizzazione di viaggi e crociere.
La Gioventu' Italiana del Littorio ha inoltre la facolta' di istituire o di promuovere l'istituzione di borse di studio e di provvedere alla loro assegnazione. Alla Gioventù Italiana del Littorio spetta la vigilanza e il controllo su tutte le colonie climatiche e istituzioni affini, da chiunque fondate o gestite. Per la fondazione di nuove colonie o istituzioni affini e' necessaria l'autorizzazione del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, comandante generale. Nulla e' innovato riguardo ai poteri e alle attribuzioni del Ministro per l'educazione nazionale nel settore della scuola e dell'insegnamento pubblico e privato.

Art. 6
Per assicurare il raggiungimento delle finalita' che la Gioventu' Italiana del Littorio si propone, sono confermate le disposizioni contenute nel R. Decreto-legge 9 gennaio 1927 - V, n. 5, convertito nella Legge 2 giugno 1927 - V, n. 1115. Non sono comprese nel divieto di cui al Decreto citato le formazioni od organizzazioni promosse o dipendenti dalla Gioventu' Italiana del Littorio.

Art. 7
La Gioventu' Italiana del Littorio ha personalita' giuridica.

Art. 8
L'amministrazione della Gioventu' Italiana del Littorio e' distinta dall'amministrazione del Partito Nazionale Fascista ed e' regolata dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, comandante generale.

Art. 9
La Gioventu' Italiana del Littorio provvede al conseguimento dei propri scopi:
a) con i contributi del Partito Nazionale Fascista, dei Ministeri, di enti, di istituzioni e dei soci;
b) con le somme provenienti da lasciti, donazioni, oblazioni o sovvenzioni disposti a suo favore.
I contributi dei Ministeri, degli enti e delle istituzioni, gia' previsti dalle leggi e dai regolamenti a favore dell'Opera Nazionale Balilla o dei Fasci Giovanili di Combattimento, delle colonie climatiche del Partito Nazionale Fascista, saranno destinati alla Gioventu' Italiana del Littorio. I comuni e le amministrazioni provinciali sono tenuti a fornire le sedi della Gioventu' Italiana del Littorio in base alle norme finora in vigore e a mantenere in suo favore le concessioni in uso gratuito delle palestre gia' assegnate all'Opera Nazionale Balilla o ai Fasci Giovanili di Combattimento. Restano ferme le disposizioni concernenti l'obbligo dei comuni di contribuire al patronato scolastico.
Sono soci della Gioventu' Italiana del Littorio coloro che, con elargizioni o con periodici contributi, concorrono al conseguimento dei fini dell'istituzione. I soci si distinguono in benemeriti, perpetui e temporanei. Sono soci benemeriti coloro che elargiscono a favore della Gioventu' Italiana del Littorio una somma non inferiore alle L. 10.000. Sono soci perpetui coloro che versano in una sola volta la somma di L. 500. Sono soci temporanei coloro che si obbligano a pagare annualmente la somma di L. 60 per un periodo minimo di anni cinque. Le associazioni e gli enti morali, che versano il doppio della somma richiesta per i soci individuali, possono essere iscritti tra i soci.
La Gioventu' Italiana del Littorio assegna diplomi di benemerenza ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli e a coloro che abbiano procurato l'iscrizione di un numero rilevante di soci, o che in altro modo abbiano svolto una notevole e proficua attivita' per i fini della Gioventu' Italiana del Littorio. I diplomi di benemerenza sono di 1.o, 2.o, 3.o grado. I diplomi di 1.o grado sono assegnati dal Duce su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, nella sua qualita' di comandante generale.

Art. 10
La Gioventu' Italiana del Littorio non e' sottoposta alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza; sono pero' ad essa estese le disposizioni di favore esistenti per dette istituzioni. La Gioventu' Italiana del Littorio puo' richiedere la difesa dell'Avvocatura dello Stato. .

Art. 11
Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere, stabiliti dalle leggi generali o speciali e per la stipulazione dei contratti, la Gioventù Italiana del Littorio e i suoi organi centrali e periferici sono parificati alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 12
Il personale di qualsiasi grado e ufficio attualmente alle dipendenze dell'Opera Nazionale Balilla, passa alle dipendenze della Gioventu' Italiana del Littorio, conservando l'attuale trattamento giuridico ed economico. Il personale comandato presso l'Opera Nazionale Balilla rimane allo stesso titolo e nella medesima posizione giuridica distaccato presso la Gioventu' Italiana del Littorio, fino a quando il comando non venga revocato dai capi delle amministrazioni a cui il personale medesimo appartiene, d'intesa col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, comandante generale.

Art. 13
Il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, comandante generale, ha la facolta' di modificare i regolamenti riguardanti l'inquadramento e il funzionamento della Gioventu' Italiana del Littorio.

Art. 14
Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle del presente Decreto.

Art. 15
Il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a San Rossore, addi' 27 ottobre 1937.
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - CIANO - STARACE
- LESSONA - DI REVEL - BOTTAI
LANTINI
VISTO, IL GUARDASIGILLI: SOLMI