REGIO DECRETO N. 1686 DEL 30 OTTOBRE 1924.
Funzionamento della Milizia ferroviaria per la sicurezza nazionale.



VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Visto il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31 col quale venne istituita la M.V.S.N.;
Visto il R. decreto 8 marzo 1923, n. 832 col quale sono state stabilite le norme per la costituzione, la formazione, il funzionamento e le chiamate della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
Visto il R. decreto legge 4 agosto 1924, n. 1202;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'interno, per le finanze, per le comunicazioni, per i lavori pubblici, per la giustizia, per gli affari di culto e della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1
La Milizia ferroviaria è una specialità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che svolge la propria attività nell'ambito del servizio ferroviario, a tutela degli interessi dell'erario e del mantenimento dell'ordine.

Art.2
La Milizia ferroviaria fa parte delle forze armate dello Stato ed i suoi componenti sono soggetti a tutte le disposizioni stabilite per la Milizia volontaria per la Sicurezza nazionale con R. decreto 4 agosto 1924, n. 1292, in quanto non siano in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 3
Il personale della Milizia ferroviaria chiamato in servizio permanente per determinati periodi, eserciterà nell'ambito ferroviario funzione vere e proprie di pubblica sicurezza.
Esso si distinguerà dal personale non permanente mediante apposito alamaro nero applicato sui paramani della giubba e del cappotto. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza dirette al mantenimento dell'ordine la Milizia ferroviaria agisce alla diretta dipendenza e sotto la esclusiva responsabilità dei Commissari compartimentali di pubblica sicurezza in concorso con l'arma dei carabinieri Reali.
I militi assumono qualità di agenti di polizia giudiziaria.
Qualora particolari necessità di servizio lo richiedano, gli Ufficiali e militi della Milizia ferroviaria potranno essere incaricati del disimpegno delle funzioni di competenza della rispettiva qualifica ferroviaria. In tal caso essi porteranno sulla divisa di Milizia un bracciale azzurro con il distintivo della qualifica, e verranno considerati come facenti parte del personale ferroviario a tutti gli effetti dell'art. 51 del R. decreto 1 ottobre 1873, n. 1687.

Art. 4
Il Presidente del Consiglio, d'accordo con i Ministri per le comunicazioni, per l'interno, per le finanze, per la guerra e col comandante generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, provvederà a sistemare l'ordinamento della Milizia ferroviaria in base ai compiti stabiliti dal presente decreto. La Milizia ferroviaria avrà il seguente ordinamento:
Un comandante del gruppo di legioni ferroviarie: 14 comandi di legioni corrispondenti ai rispettivi compartimenti ferroviari e delegazione ferroviarie. Ogni legione sarà costituita da 3 a 5 coorti. Ciascuna coorte avrà da 3 a 5 centurie. Ciascuna centuria avrà da 3 a 5 manipoli.
Ogni legione costituirà da 3 a 8 Comandi permanenti di Milizia di stazione il cui numero sarà fissato anno per anno in relazione alle necessità di servizio e di bilancio.

Art. 5
La gerarchia è la stessa stabilita per la Milizia ordinaria. Il comandante del gruppo delle legioni avrà il grado di console.

Art. 6
Gli ufficiali e militi della Milizia ferroviaria sono tratti esclusivamente dai funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato che ne facciano domanda ed abbiano i requisiti di cui agli articoli 6 e 7 del R. decreto 4 agosto 1924, n. 1292 e che in base ai precedenti servizi ferroviari risultino idonei ai comandi ed incarichi ad essi affidati.
Gli ufficiali addetti al comando di gruppo di legioni possono essere tratti anche dai quadri della Milizia ordinaria e non provenire dai funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato.

Art. 7
Il comandante del gruppo di legioni ferroviarie e gli ufficiali e militi ad esso addetti sono permanentemente in servizio. I comandi di legione e quelli di stazione permanenti e gli ufficiali e militi ad essi addetti faranno servizio continuativo per un determinato periodo di tempo.
Tutti gli altri ufficiali e militi prestano servizio solo quando sono chiamati alle armi.

Art. 8
Gli ufficiali e militi inquadrati nella milizia ferroviaria conservano le proprie qualifiche ferroviarie e tutti i conseguenti diritti di anzianità e di avanzamento nei rispettivi ruoli.

Art. 9
Gli Ufficiali e militi della Milizia ferroviaria prestano servizio volontario e ad essi sarà corrisposta una indennità giornaliera unicamente nei giorni di effettivo servizio di Milizia, nella misura seguente:

Militi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3. 50
Capi squadra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 4. 00
Capi manipolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 5. 00
Centurioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 7. 00
Seniori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8. 50
Proconsoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 10. 00
Comandante di gruppo legioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 17. 00

Inoltre nel periodo anzidetto spetteranno ad essi gli assegni ordinari e la media delle competenze accessorie delle rispettiva qualifica ferroviaria.

Art. 10
Gli ufficiali e militi in servizio continuativo per un determinato periodo, qualora con l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo si trovassero a percepire complessivamente un compenso mensile inferiore a quello dei pari grado della Milizia ordinaria, ne riceveranno la differenza.
Art. 11
Le indennità di trasferta degli ufficiali della Milizia ferroviaria quando prestino servizio di Milizia, sia per l'entità che per il compito sono quelle stabilite per i pari grado della Milizia ordinaria, in quanto non siano inferiori a quelle corrispondenti alla rispettiva qualifica ferroviaria.

Art. 12
Tutte le spese per il funzionamento della Milizia ferroviaria sono a carico del Ministero delle comunicazioni.

Art. 13
La Milizia ferroviaria dipende disciplinarmente dal Comando generale della Milizia volontaria sicurezza nazionale e per l'impiego tecnico dal Ministero delle comunicazioni.
Con nostro successivo decreto sarà provveduto alla promulgazione del regolamento per l'applicazione del presente decreto.

Art. 14
Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno o sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1924.


VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - FEDERZONI - DE STEFANI-
CIANO - SARROCCHI - OVIGLIO - DI GIORGIO.
Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.