REGIO DECRETO N. 1486 DEL 6 AGOSTO 1926.
Provvedimenti per la disciplina ed il coordinamento per le pubbliche manifestazioni di intellettualità, beneficenza, sport e delle commemorazioni ed onoranze.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare e coordinare le pubbliche manifestazioni di intellettualità, beneficenza, sport e delle commemorazioni ed onoranze per renderle più rispondenti alla loro specifica funzione, ed assicurarne la migliore riuscita;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per la pubblica istruzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
Le pubbliche manifestazioni di scienza, intellettualità, beneficenza, sport e le commemorazioni ed onoranze, non possono aver luogo, salve le eccezioni stabilite nel presente decreto legge, senza la peventiva autorizzazione del Prefetto della Provincia, nella quale la manifestazione deve essere tenuta, sentita la Commissione di cui al successivo art. 4.
L'autorizzazione di cui al comma precedente è data dal Capo del Governo, sentiti i Ministri interessati, quando le manifestazioni assumono importanza nazionale.
Art. 2
L'autorizzazione di cui all'articolo precedente non potrà essere concessa alle manifestazioni che comunque contrastano con la coscienza nazionale ed a quelle che per deficienza di mezzi, per imperfetta organizzazione, per concorrenza di altre simili manifestazioni nello stesso periodo, non danno garanzia di raggiungere il fine che si propongono.
Il Capo del Governo, sentiti i Ministri interessati, ed il Prefetto della Provincia, sentita la Commissione di cui all'art. 4 del presente decreto legge, possono apportare modifiche ai programmi, spostamenti alle date, e disporre la fusione di più iniziative.
Art. 3
Non sono sottoposte alle autorizzazione di cui all'art. 1 del presente decreto legge le manifestazioni ufficiali, quelle autorizzate con legge speciale oppure in modo permanente a norma delle vigenti disposizioni, e le tradizionali, delle quali ultime, però, dovrà essere dato avviso al Prefetto almeno un mese prima.
Spetta al Prefetto della Provincia, sentita la commissione di cui all'articolo seguente, riconoscere la tradizionalità delle manifestazioni agli effetti del comma precedente.
Art. 4
E' costituita in ogni Provincia una Commissione composta dal Prefetto che la presiede, dal comandante del presidio, o di un suo delegato, del provveditore agli studi, o di un suo delegato, del segretario politico provinciale della Federazione fascista e del sindaco del capoluogo della Provincia.
Fa parte della Commissione di cui al comma precedente un ufficiale superiore della Regia Marina, delegato dal Comandante della piazza militare marittima o dal Comando di Marina, quando la Commissione è chiamata ad esaminare domande di autorizzazione di manifestazioni che debbono aver luogo in località sede di Piazza marittima o di Comando di marina.
La Commissione esercita le attribuzioni deferitele dal presente decreto-legge, ed è convocata dal Prefetto, di regola ogni mese, ed inoltre ogni qualvolta il Prefetto lo ritenga necessario.
Il Prefetto della Provincia può adottare tutti i provvedimenti a lui deferiti dal presente decreto-legge, senza udire il parere della Commissione di cui al primo comma del presente articolo, nei casi urgenti e quando la Commissione reglarmente convocata non abbia raggiunto il numero legale per deliberare.
Art. 5
Le domande di autorizzazione di cui all'art. 1 del presente decreto-legge, corredate dall'elenco dei promotori, dal piano finanziario e dal programma della manifestazione devono pervenire, almeno un mese prima della data fissata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, se le manifestazioni devono essere autorizzate dal Capo del Governo, od alla Prefettura, se l'autorizzazione è di competenza del Prefetto.
I provvedimenti adottati dal Prefetto, a termini del presente decreto-legge, sono provvedimenti definitivi.
Art. 6
L'autorizzazione di cui al presente decreto-legge non dispensa dall'osservanza delle altre disposizioni vigenti nella materia, le quali pertanto continueranno ad avere pieno vigore.
Nulla è innovato alle disposizioni del R. decreto legge 16 dicembre 1923, n. 2740, concernente le fiere ed esposizioni nazionali ed internazionali.
Il presente decreto legge sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1926.
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - FEDERZONI - FEDELE.
Visto, il guardasigilli: OVIGLIO