R.Decreto n. 1332 del 8 Settembre 1932

TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL RECLUTAMENTO DEL REGIO ESERCITO

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA


vista la legge 8 gennaio 1931 - Anno IX, n.3, che da facolta' al Governo del Re di raccogliere e coordinare in un nuovo testo unico le disposizioni contenute nelle leggi generali e speciali riguardanti il reclutamento del Regio Esercito, introducendovi le opportune modificazioni, nonche' di emanare ogni altra norma di integrazione, ci completamento e di coordinamento con le altre leggi dello Stato;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224 sulla obbligatorieta' di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento;
Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437;
Viste tutte le disposizioni legislative, o regolamentari anteriori, o posteriori, al testo unico suddetto sul reclutamento del R. Esercito, o che con esse abbiano riferimento;
Vista la legge 29 dicembre 1930, n. 1759, sulla obbligatorieta' dell'istruzione premilitare;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

E' approvato l'unito testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.
Sono abrogati il testo unico approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, e tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel testo unico qui unito.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a San Rossore, addi' 8 settemebre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI - GAZZERA - JUNG
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.


Testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito


DISPOSIZIONI GENERALI


Articolo 1

(art. 1 T.U. 5 agosto 1927; art. 2 legge 27 giugno 1929, n. 1144).

Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva, anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascta e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55.o anno di eta'.
Vi sono pure soggetti coloro che, sebbene abbiano perduto la cittadinanza italiana, sono tuttavia rimasti obbligati al servizio militare a tenore delle leggi vigenti in materia di cittadinanza, nonche' coloro che risiedono nel Regno e non abbiano la cittadinanza italiana ne' quella di altro Stato.
Non sono soggetti alla leva coloro che posseggono la cittadinanza italiana non comprendente il godimento dei diritti politici.
Non sono soggetti alla leva coloro che, in applicazione del R. decreto n. 1387 del 10 settembre 1922, abbiano acquistato la cittadinanza italiana senza obblighi di servizio militare, salvo quanto e' disposto pei loro figli e discendenti dal R. decreto-legge n. 1418 del 14 giugno 1923.
Cosi' pure non vi sono soggetti i cittadini italiani delle isole italiane dell'Egeo e quelli delle colonie italiane giusta le leggi ad essi relative.


Articolo 2

(art. 2 T.U. 5 agosto 1927)

Nessun cittadino italiano soggetto all'obbligo della leva puo' essere ammesso a pubblico ufficio se non prova di aver soddisfatto l'obbligo stesso, ovvero (qualora la sua classe non sia stata ancora chiamata) di aver chiesto la iscrizione sulle liste di leva.


Articolo 3

(art. 3 T.U. 5 agosto 1927; art. 1 decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1922)

Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque e percio' ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.
Il Ministro per la guerra ha pero' facolta', quando lo creda opportuno, di ordinare, di concerto col Ministro per la marina, che siano iscritti nelle liste di leva di una data classe, in tutti i Comuni del Regno o in parte di essi, sulla base delle segnalazioni dell'Istituto centrale di statistica, i cittadini nati all'inizio dell'anno successivo a quello della classe a cui si riferiscono le date.


Articolo 4

(art. 5 T.U. 5 agosto 1927)

Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte del Regio esercito coloro che, in applicazione del Codice penale comune, sono incorsi nella interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale sia stato dato riconoscimento nello Stato.


Articolo 5

(art. 6 T.U. 5 agosto 1927)

Coloro che possiedono i requisiti stabiliti dalle leggi sulla leva marittima per concorrere alla leva stessa, sono cancellati dalle liste della leva di terra ed inscritti nelle liste della leva di mare.


Articolo 6

(art. 7 T.U. 5 agosto 1927)

Coloro che , nel concorso alla leva di terra, siano riconosciuti per condizioni fisiche idonei (o pienamente o limitatamente) al servizio alle armi, debbono essere tutti arruolati nel Regio esercito.


Articolo 7

(art. 8 T.U. 5 agosto 1927; art. 1 R. decreto-legge 3 agosto 1928)

Tutti gli arruolati sono iscritti nei ruoli militari della classe dell'anno in cui sono nati, anche se, in virtu' della facolta' di cui al 2.o comma dell'art. 3, siano stati inscritti nelle liste di leva della classe dell'anno precedente.


Articolo 8

(art. 1 legge 27 giugno 1929, n. 1144)

Gli inscritti di leva arruolati sono personalmente obbligati al servizio militare dal giorno dell'arruolamento sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55.o anno di loro eta', salvo, per gli ufficiali e i sottufficiali e per i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, il disposto delle leggi che particolarmente li riguardano.


Articolo 9

(art. 9 e art. 88 T.U. 5 agosto 1927)

L'obbligo di servizio si soddisfa dai militari parte sotto le armi e parte rimanendo a disposizione in congedo illimitato.
quella parte dell'obbligo di servizio che si compie soto le armi costituisce la ferma.
E' ferma di leva quella che si compie per chiamata d'autorita'; ferma speciale quella che si compie per propria elezione.
Dopo compiuta la ferma di leva o la ferma speciale, possono verificarsi volontarie prestazioni di servizio alle armi per rinuncie al congedamento, per riassoldamenti, per rafferme o per nuove ferme in seguito a riammissioni o riassunzioni in servizio.


Articolo 10

(art. 9 T.U. 5 agosto 1927)

Non e' ammessa dispensa dal compiere la ferma di leva se non nei casi determinati dalla legge e in quelli per i quali la legge da' espressa facolta' al Ministro per la guerra.


Articolo 11

(art. 10 T.U. 5 agosto 1927)

Una parte degli arruolati scelta tra gli uomini assegnati alla ferma ordinaria e di statura inferiore a m. 1,60 puo' essere al servizio della Regia marina senza pero' che tale speciale assegnazione importi alcun aumento di ferma.


Articolo 12

(art. 11 T.U. 5 agosto 1927)

Una parte degli arruolati e' assegnata al servizio della Regia aeronautica.
Gli incorporati nella Regia aeronautica che appartengono al ruolo combattente (piloti) ed ai ruoli specializzati (esclusi i graduati di truppa ed avieri che abbiano prestato servizio nelle categorie governo e manovra) rimangono definitivamente acquisiti alla Regia aeronautica.
Gli incorporato nella Regia aeronautica che non appartengono alle categorie di cui al comma precedente rimangono nella Regia aeronautica solo fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 32.o anno di eta'; dopo di che rientrano a far parte della forza in condego del Regio esercito.
Gli obblighi di servizio alle armi dei militari incorporati nella Regia aeronutica sono regolati dalle disposizioni che spacialmente li riguardano.


Articolo 13

(art. 12 T.U. 5 agosto 1927)

Coloro che si arruolano nella Regia guardia di finanza - ramo terra - sono inscritti nei ruoli matricolari del Regio esercito, previa cancellazione, ove del caso, dalle liste di leva marittima.
Il servizio da essi prestato in detto corpo e' considerato, per ogni effetto, servizio militare.


Articolo 14

(art. 13 T.U. 5 agosto 1927; art. 9 R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1955)

L'arruolamento nelle legioni libiche della M.V.S.N. importa l'arruolamento nel Regio esercito.
Il servizio prestato nelle dette legioi e' equiparato, a tutti gli effetti, al servizio prestato nel Regio esercito ed e' oggetto di variazione nei documenti matricolari degli interessati.


Articolo 15

(art. 7 R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1921; art. 4 R. decreto 18 marzo 1926, n. 625; art. 3 legge 13 dicembre 1928, n. 3141; art. 15 legge 8 luglio 1929, n. 1337; art. 1 legge 24 marzo 1930, n. 537)

Il servizio prestato nella Milizia Nazionale Forestale, nella Milizia Portuale, nella Milizia Stradale, nel Corpo degli agenti di P.S. e nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, vale, ad ogni effetti, come servizio militare di leva.


Articolo 16

(art. 1 legge 24 dicembre 1928, n. 2959)

I giovani iscritti sulle liste di leva che intendano espatriare a scopo di lavoro ovvero per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli istituti cattolici italiani all'estero, a tal uopo riconosciuti, ovvero in qualita' di missionari cattolici per aver gia' compiuto gli studi medesimi, possono recarsi all'estero fino all'apertura della leva sulla propria classe di nascita.
In tali casi la concessione del passaporta importa di per se' stessa l'arruolamento dell'espatriato all'epoca del suo concorso alla leva sempre quando egli si trovi di fatto ancora all'estero: percio' le aurorita' incaricate del rilascio di tale documento dovranno avvertire il titolare che, laddove non si avvalga della facolta' di cui all'art. 72 per far constare una sua eventuale inabilita' al servizio militare, sara' senz'altro, durante la leva sulla propria classe, arruolato nel Regio esercito.
Non appena l'inscritto sia partito per l'estero, le autorita' preposte alla sorveglianza degli espatri nelle stazioni di confine e nei porti di imbarco devono subito notificare al competente ufficio provinciale di leva le generalita' dell'espatriato e la localita' verso cui si e' diretto.
La concessione del passaporto agli inscritti di leva che si recano all'estero per scopi diversi da quelli di cui al prima comma del presente articolo sara' soggetta a restrizioni che saranno determinate dal regolamento.


Articolo 17

(art. 15 T.U. 5 agosto 1927)

E' libero l'espatrio dei militari che abbiano compiuto la ferma loro spettante o siano stati dispensati dal compierla.
Parimenti e' libero l'espatrio dei militari assegnati alla ferma minore di terzo grado, dopo che sia trascorso il primo semestre dalla chiamata alle armi della loro classe di arruolamento o del contingente cui appartengono.
Nei casi in cui al presente articolo l'autorita' che sopraintende all'espatrio deve notificare al competente comando di distritto militare, non appena il militare sia partito per l'estero, le sue generalita' e i luogo ove e' diretto.


Articolo 18

(art. 16 T.U. 5 agosto 1927)

La facolta' di espatriare consentita agli inscritti di leva ed ai militari in congedo dagli articoli precedenti puo' essere temporaneamente sospesa con decreto Reale, su proposta, secondo i casi, del Ministro per la guerra, di concerto con quello per la marina o con quello per l'aeronautica, o di questi ultimi di concerto col primo.


Articolo 19

(art. 17 T.U. 5 agosto 1927)

L'espatrio degli inscritti dopo l'apertura della loro leva, ovvero dop l'arruolamento, come pure l'espatrio dei militari che non abbiano ancora compiuto la ferma loro spettante, puo' essere autorizzato solo in casi eccezionali e per determinazione del Ministro per la guerra.
In tali casi l'espatrio non potra' essere autorizzato che per un tempo determinato.



TITOLO I


LA LEVA.


CAPO I.


Organi del servizio della leva.

SEZIONE I. - Generalita'.


Articolo 20

(art. 18 T.U. 5 agosto 1927)

Il Ministro per la guerra provvede e sopraintende a tutte le operazioni della leva militare.
In ciascuna provincia del Regno sono organi del servizio della leva il Consiglio di leva, le commissioni mobili e l'ufficio provinciale di leva, retto d un commissario che dipende direttamente dal Ministero della guerra.
All'estero, il servizio della leva e' affidato alle Regie autorita' diplomatiche o consolari.
Nelle colonie italiane della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia il servizio della leva per tutti i cittadini delle colonie stesse soggetti alla leva a mente dell'art. 1 e' disciplinato dal R. decreto 11 maggio 1931, n. 686.


Articolo 21


In tempo di guerra, il Ministro per la guerra ha facolta' di ordinare che non siano costituite mobili di leva e di costituire invece, in localita' da destinarsi, commissioni temporanee.


Articolo 22

(art. 20 T.U. 5 agosto 1927)

Spetta all'autorita' giudiziaria ordinaria:
1.o conoscere delle infrazioni alla presente legge per le quali si possa far luogo ad applicazione di pena e che non siano espressamente attribuite all'aurorita' giudiziaria militare;
2.è definire le questioni di controversa cittadinanza, domicilio od eta';
3.o pronunciare su contesi diritti civili o di filiazione.


Articolo 23

(art. 21 T.U. 5 agosto 1927)

Le operazioni della leva e delle decisioni che non siano di competenza dell'autorita' giudiziaria in conformita' del precedente art.22 sono attribuite in ciascuna provincia ad un consiglio di leva, che vi provvede sia direttamente sia per mezzo delle commissioni mobili di leva.


SEZIONE II. - I consigli di leva


Articolo 24

(art. 22 T.U. 5 agosto 1927; art. 16 legge 8 gennaio 1931, n. 3)

I consigli di leva hanno sede nelle citta' capoluogo di provincia, fatta eccezione per Zara.
Sono presieduti dal presidente del Tribunale o da chi ne fa le veci e sono composti di un ufficiale superiore o capitano del Regio esercito, delegato dal Ministro per la guerra, e di un commissario di leva, al quale sono anche affidate le funzioni di segretario.
Le sedute dei consigli di leva sono pubbliche e vi assiste con voce consultiva un ufficiale dei Carabinieri Reali. Vi interviene inoltre, senza diritto a voto, per ogni Comune, il capo dell'amministrazione comunale od un suo delegato, assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei suoi amministrati.
Il consiglio di leva e' assistito da un ufficiale medico del regio esercito, o, nella impossibilita', da un medico civile.


Articolo 25

(art. 23 T.U. 5 agosto 1927)

Il consiglio di leva della provincia di Ancona ha competenza anche per la provincia di Zara.


Articolo 26

(art. 24 T.U. 5 agosto 1927)

Il consiglio di leva decide a maggioranza di voti.
L'intervento di due votanti basta a rendere valide le decisioni.
In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.


Articolo 27

(art. 25 T.U. 5 agosto 1927)

Ai magistrati presidenti dei consigli di leva spetta per ogni seduta una indennita' di L. 20 sempreche', dovendo recarso per l'esercizio di tale incarico fuori della loro residenza, non abbiano titolo alla indennita' di missione.


Articolo 28

(art. 26 T.U. 5 agosto 1927)

Le amministrazioni comunali delle citta' capiluogo di provincia ove hanno sede i consigli di leva provvedono i locali per le sedute dei consigli stessi, gli oggetti di cancelleria e quanto e' necessario per l'arredamento, la pulizia, il riscaldamento dei locali suddetti.
Le spese relative, comprese quelle del personale all'uopo occorrente, sono a carico esclusivo delle amministrazioni comunali.


SEZIONE III. - Le commissioni mobili di leva


Articolo 29

(art. 27 T.U. 5 agosto 1927)

Ciascun consiglio di leva, dopo proclamata l'apertura della leva, costituisce una o piu' commissioni mobili che si recano di massima in ogni capoluogo di mandamento per effettuare la visita e l'arruolamento degli incsritti di tutti i comuni del mandamento.
Per i mandamenti il cui capoluogo sia anche capoluogo di provincia (eccettuato quello di Zara) non si costituisce commissione mobile.


Articolo 30

(art. 28 T.U. 5 agosto 1927)

Il Ministero della guerra ha facolta' di determinare che le commissioni mobili di leva si rechino anche in altri comuni, che non siano capoluogo di mandamento. In tal caso sara' destinata a recarvici la commissione mobile del mandamento piu' vicino.


Articolo 31

(art. 29 T.U. 5 agosto 1927; art. 16 legge 8 gennaio 1931, n. 3)

Le commissioni mobili sono composte del magistrato titolare della pretura del mandamento dove esse si recano ad esercitare la loro funzione, o da chi temporaneamente lo sostituisce, di un ufficiale superiore o capitano del Regio esercito, delegato dal Ministro per la guerra e del commissario di leva, cui sno anche affidate le funzioni di segretario. La presidenza e' tenuta dal predetto magistrato.
Le funzioni di perito sanitario sono affidate ad un ufficiale medico del Regio esercito o, nella impossibilita', ad un medico civile.
Le sedute delle commissioni mobili sono pubbliche e vi assiste con voce consultiva un ufficiale dei carabinieri reali. Vi interviene inoltre, senza diritto di voto, per ogni comune, il capo dell'amministrazione comunale od un suo delegato, assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei suoi amministrati.


Articolo 32

(art. 30 T.U. 5 agosto 1927)

La commissione mobile rappresenta il consiglio di leva e puo' emettere qualunque decisione che sia di spettanza del consiglio.
Pero' per quanto riguarda i diritti alle ferme minori di cui all'art. 84 la decisione, su richiesta degli inscritti di leva o dei capi delle amministrazioni comunali, puo' essere rimessa al consiglio di leva.


Articolo 33

(art. 31 T.U. 5 agosto 1927)

Le decisioni delle commissioni mobili sono prese a maggioranza dei voti. L'intervento di due votanti basta a rendere valide le decisioni.
In caso di parita' di voti nelle decisioni concernenti la idoneita' al servizio militare prevale il voto che sia conforme al parere del medico.
Per tutte le altre decisioni invece, in caso di parita' di voti, la questione e' deferita al rispettivo consiglio di leva.


Articolo 34

(art. 32 T.U. 5 agosto 1927)

Ai magistrati presidenti delle commissioni mobili spetta per ogni seduta una indennita' di L. 15.


Articolo 35

(art. 33 T.U. 5 agosto 1927)

I membri delle commissioni mobili funzionari dello Stato hanno diritto alle normali competenze loro spettanti secondo le disposizioni in vigore. Tali competenze spettano anche ai presidenti qualora si rechino insieme con la commissione fuori della propria residenza; in tal caso, pero', ad essi non spetta l'indennita' di L. 15 di cui all'articolo precedente.


Articolo 36

(art. 35 T.U. 5 agosto 1927)

Le amministrazioni dei comuni nei quali le commissioni mobili di leva debbono tenere le sedute, provvedono i locali per le sedute stesse, gli oggetti di cancelleria e quanto e' necessario per l'arredamento, la pulizia, il riscaldamento dei locali suddetti.
Le spese relative, comprese quelle del personale all'uopo occorrente, sono a carico esclusivo delle amministrazioni comunali.


SEZIONE IV. - Il Ministero della guerra
e la commissione consultiva di appello


Articolo 37

(art. 36 T.U. 5 agosto 1927)

Contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili e' ammesso il ricorso al Ministro per la guerra, osservate le prescrizioni del regolamento.
Il Ministro potra' annullare o modificare le dette decisioni dopo sentito il parere di una commissione cosi' composta:
a) il presidente del tribunale supremo militare, presidente;
b) un consigliere di Stato;
c) un magistrato di grado non superiore a quello di consigliere di corte di appello;
d) due ufficiali superiori, membri.

I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni impugnate.


Articolo 38

(art. 37 T.U. 5 agosto 1927)

Al consigliere di Stato ed al magistrato membri della commissione consultiva d'appello spetta per ogni seduta una indennita' di L. 25 ciascuno.


Articolo 39

(art. 38 T.U. 5 agosto 1927)

Nelle citta' capiluogo di provincia, fatta eccezione per Zara, ha sede un ufficio di leva con competenza per tutta la provincia; esso dipende direttamente dal Ministeri della guerra.
L'ufficio di leva di Ancona ha competenza anche per la provincia di Zara.
Il personale degli uffici di leva e' composto di commissari di leba.
Agli uffici di leva delle provincie con popolazione superiore al milione di abitanti puo' essere inoltre assegnato un archivista o applicato delle amministrazioni militari.


Articolo 40

(art. 39 T.U. 5 agosto 1927)

I ruoli organici dei commissari di leva, il loro reclutamento e il loro trattamento economico e di carriera, sono determinati dalle leggi relative a tale personale.


Articolo 41

(art. 40 T.U. 5 agosto 1927)

Le amministrazioni provinciali sono obbligate a fornire nel capoluogo di provincia i locali necessari per la sede e l'archivio degli uffici di leva.


CAPO II.
Formazione delle liste di leva.


Articolo 42

(art. 41 T.U. 5 agosto 1927)

Il 1.o gennaio di ogni anno i capi delle amministrazioni comunali sono in obbligo di avvertire con apposito manifesto i giovani, i quali nell'anno incominciante compiono il diciottesimo della loro eta', che hanno il dovere di farsi scrivere sulla lista di leva del comune in cui sono legalmente domiciliati ed i loro genitori o tutori che loro e' imposto l'obbligo di curarne l'iscrizione.


Articolo 43

(art. 42 T.U. 5 agosto 1927)

Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:
1.o i giovani dei quali il padre o, in mancanza del padre, la madre o il tutore abbia domicilio nel comune, nonostante che ssi dimorino altrove, siano di serivizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune;
2.o i giovani ammogliati, il cui padre o, in mancanza del padre, la madre, abbia il domicilio nel comune, salvoche' giustifichino di aver legale domicilio in altro comune;
3.o i giovani ammogliati domiciliati nel comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;
4.o i giovani nati e domiciliati nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
5.o i giovani residenti nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro inscrizione in altro comune;
6.o i giovani nati nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro inscrizione in altro comune;
7.o i giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no, residenti nel comune;
8.o gli esposti dimoranti nel comune e i ricoverati negli ospizi che vi sono stabiliti.
Agli effettu della inscrizione sulle liste di leva e' considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il comune ove rgli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel Regno; ovvero, quando cio' non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di siffatta designazione, il comune di Roma.


Articolo 44

(art. 43 T.U. 5 agosto 1927)

I giovani domiciliati nel comune, la cui data di nascita non possa accertarsi con documenti autentici, e che siano reputati notoriamente di eta' che li renda soggetti alla leva, debbono ugualmente essere inscritti sulle liste. Parimenti vi sono inscritti i giovani che per eta' presunta si presentino spontanei alla inscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.
I giovani di cui al presente articolo debbono pero' essere cancellati dalle liste ed, eventualmente, anche dai ruoli se, prima della loro incorporazione, venga a risultare che hanno eta' minore di quella presunta.


Articolo 45

(art. 44 T.U. 5 agosto 1927)

La lista di leva e' compilata per cura del capo dell'amministrazione comunale entro lo stesso mese di gennaio sulle dichiarazioni di cui all'art. 42 e sulle indagini da farsi sui registri dello stato civile, come pure in dipendenza di altri documenti ed informazioni.
Il primo del successivo mese di febbraio e per 15 giorni consecutivi e', a cura del capo dell'amministrazione comunale, pubblicato l'elenco dei giovani inscritti su detta lista.


Articolo 46

(art. 45 T.U. 5 agosto 1927)

Nel corso dello stesso mese di febbraio il capo dell'amministrazione comunale deve registrare tutte le osservazioni, le dichiarazioni e i reclami che gli vengono fatti per omissioni, per false indicazioni o per errori quali che siano.


Articolo 47

(art. 46 T.U. 5 agosto 1927)

Nel corso del mese di marzo la lista di leva deve essere posta al corrente con le nuove inscrizioni o cancellazioni che siano necessarie; e debbono essere in essa introdotte tutte le modificazioni derivanti dalle osservazioni, dichiarazioni e reclami di cui al precedente art. 46.
Tali operazioni sono compiute a cura del capo dell'amministrazione comunale.


Articolo 48

(art. 47 T.U. 5 agosto 1927)

Compiute le operazioni di cui al precedente articolo, la lista e' firmata dal capo dell'amministrazione comunale che ne fece l'esame e trasmessa per copia autentica al commissario capo dell'ufficio di leva delle rispettiva provincia, nei primi dieci giorni del mese di aprile.


Articolo 49

(art. 48 T.U. 5 agosto 1927)

Dal momento della trasmissione della lista di leva al commissario di leva sino a quello della verificazione di cui all'art. 59 il capo dell'amministrazione comunale tiene conto di tutte le mutazioni che succedono intorno alla situazione dei singoli inscritti, prende nota di ogni altra variazione a cui possa andare soggetta la lista e provvede alla inscrizione degli omessi che si presentino spontanei o vengano scoperti o denunciati.


Articolo 50

(art. 49 T.U. 5 agosto 1927; art. 2, legge 27 giugno 1929, n. 1144)

Sulle liste di leva in corso debbono aggiungersi:
1.o i rimandati per rivedibilita' o per legali motivi alla leva in corso;
2.o gli omessi, appartenenti alla classe di cui e' in corso la leva o a classe precedente, in qualunque modo sia venuto a constare della loro omissione;
3.o i cancellati, riformati o assegnati a ferma minore in leve anteriori, la cui cancellazione, riforma o assegnazione sia stata annullata a senso del successivo art. 66;
4.o coloro che facciano acquisto della cittadinanza italiana dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascista e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55.o anno di eta'


CAPO III.

Chiamata alla leva, esame personale
e arruolamento degli inscritti.


Articolo 51

(art. 4 T.U. 5 agosto 1927, art. unico R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 2293)

Le classi sono chiamate alla leva nell'anno in cui i giovani che vi appartengono compiono il ventesimo dell'eta' loro. L'inizio delle operazioni di leva puo' essere pero' anticipato in guisa da rendere possibile l'applicazione del secondo comma dell'art 108.
Quando poi lo esigano contingenze straordinarie le classi possono essere chiamate alla leva anche prima dei termini suddetti.


Articolo 52

(art. 50 T.U. 5 agosto 1927)

La leva si opera in due periodi di tempo.
Nel primo periodo, la cui durata e' stabilita dal Ministro per la guerra, ha luogo la sessione ordinaria, nella quale i consigli di leva, o, in loro rappresentanza, le commissioni mobili, procedono all'esame personale ed all'arruolamento degli inscritti assegnandoli alla ferma di leva di cui abbiano titolo.
Nel secondo periodo, che dura fino all'apertura della leva successiva, i consigli di leva, convocati in sedute straordinarie, procedono all'esame personale ed all'arruolamento degli inscritti pei quali tali operazioni non poterono aver luogo durante la sessione ordinaria, ed assegnano a ferma minore gli arruolati che comprovino di avervi titolo dopo la chiusura della sessione stessa.


Articolo 53

(art. 51 T.U. 5 agosto 1927)

I magistrati presidenti dei consigli di leva provvedono perche' i rispettivi consigli si riuniscano per proclamare l'apertura della leva, per determinare la composizione e la sfera di giurisdizione delle singole commissioni mobili, i giorni e i luoghi nei quali le commissioni stesse dovranno recarsi, i giorni delle sedute ordinarie e suppletive del consiglio di leva e per adottare quegli altri provvedimenti che possano assicurare il rapido compimento delle operazioni di leva.


Articolo 54

(art. 52 T.U. 5 agosto 1927)

I commissari di leva fanno pubblicare in tutti i comuni della rispettiva provincia il manifesto firmato dal presidente del consiglio di leva e si indicano il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno dal consiglio di leva o dalle commissioni mobili le operazioni per ciascun comune.


Articolo 55

(art. 53 T.U. 5 agosto 1927)

Per cura del capo dell'amministrazione comunale e' nello stesso tempo pubblicato l'elenco nominativo degli inscritti chiamati alla leva.


Articolo 56

(art. 54 T.U. 5 agosto 1927)

Alle sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili di leva hanno obbligo di intervenire, nei giorni designati, tutti indistintamente gli inscritti, fatta eccezione per coloro che siano affetti dalle deformita' insanabili di cui all'art. 76 e per coloro che debbono essere rimandati giusta il successivo art. 63 e salve, poi, pei residenti all'estero, le disposizioni che specialmente li riguardano. I non intervenuti senza legittimo motivo sono dichiarati renitenti, giusta l'articolo 189.


Articolo 57

(art. 55 T.U. 5 agosto 1927)

Gli inscritti di leva per andare e ritornare dal comune di residenza al luogo ove debbano presentarsi alla commissione mobile, ovvero (pei residenti nella circoscrizione mandamentale del capoluogo di provincia) al consiglio di leva, fruiscono della tariffa dei trasporti militari.


Articolo 58

(art. 56 T.U. 5 agosto 1927)

Agli inscritti di leva che siano riconosciuti indigenti secondo le norme del regolamento, sono corrisposti i mezzi di viaggio per andare e ritornare dal comune di residenza al luogo ove debbono presentarsi alla commissione mobile di leva o (peri residenti nella circoscrizione mandamentale del capoluogo di provincia) al consiglio di leva, purche' pero' la distanza fra andata e ritorno superi i venti chilometri.
E' inoltre corrisposta loro una indennita' di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione della commissione mobile o del consiglio di leva.
Agli inscritti che si presentino al consiglio di leva mentre avrebbero dovuto presentarsi alla commissione mobile, le indennita' di viaggio e soggiorno saranno corrisposte soltanto qualora essi comprovino che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.


Articolo 59

(art. 57 T.U. 5 agosto 1927)

All'inizio delle operazioni di ciascun comune il Consiglio di leva o la commissione mobile procede alla verificazione della lista di leva del comune stesso.


Articolo 60

(art. 58 T.U. 5 agosto 1927)

Il consiglio di leva o la commissione mobile aggiunge sulla lista di ciascun comune i nomi di coloro che i capi delle amministrazioni comunali hanno ulteriormente inscritto e cancella i nomi di coloro la cui inscrizione riconosca irregolare.
Cancella inoltre gli inscritti che debbano concorrere all leva marittima a senso del testo unico delle relative disposizioni legislative.


Articolo 61

(art. 60 T.U. 5 agosto 1927)

Il consiglio di leva o la commissione mobile, dopo effettuate le operazioni di cui agli articoli 59 e 60, procede all'esame personale degli inscritti secondo l'ordine in cui sono posti sulla lista di leva, pronunciando:
l'esclusione di coloro che si trovino nelle condizioni prevedute dall'art. 4 della presente legge;
la riforma o la rivedibilita' di coloro che si trovino nelle condizioni a tal uopo previste dal Capo IV della presente legge;
l'arruolamento di tutti coloro che risultino idonei al servizio militare, con dichiarazione di limitata idoneita' per quelli fra essi che si trovino nelle condizioni a tale effetto previste negli elenchi di cui all'art. 75;
l'assegnazione alle frme minori per coloro che siano arruolati, e che si trovino nei casi previsti dal Capo V della presente legge, salvo, per la competenza delle commissioni mobili, quanto e' prescritto dal precedente art. 32.


Articolo 62

(art. 61 T.U. 5 agosto 1927)

All'esame personale degli inscritti il consiglio di leva o la commissione mobile procede per mezzo dei medici chiamati alla seduta in presenza del capo dell'amministrazione comunale o del suo delegato.


Articolo 63

(art. 62 T.U. 5 agosto 1927)

Gli inscritti che per qualsiasi legale motivo non possono presentarsi all'esame personale prima della chiusura della leva, sono rimandati alle leve susseguenti fino a che non sia cessato il motivo che dette luogo al lro rimando.


Articolo 64

(art. 63 T.U. 5 agosto 1927)

Gli inscritti i quali all'atto del concorso alle leva risultino arruolati volontari nel Regio esercito, nella Regia marina o nella Regia aeronautica o negli altri corpi il cui servizio equivale, per gli effetti della ferma di leva, a quello prestato nel Regio esercito, o vi servano in virtu' di Regio decreto, sono considerati aver soddisfatto l'obbligo della leva.
Spetta ai medesimi in ogni caso di compiere la ferma e gli altri obblighi di servizio prescritti dalle leggi.


Articolo 65

(art. 59 T.U. 5 agosto 1927)

Il presidente del consiglio o della commissione mobile di leva alla fine di ciascuna seduta invita pubblicamente gli astanti a dichiarare se loro consti la omissione nelle liste di giovani che debbano concorrere alla leva, e sulle osservazioni dei capi delle amministrazioni comunali o degli inscritti od aventi causa statuisce a tenore delle presente legge.


Articolo 66

(art. 64 T.U. 5 agosto 1927)

Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva sono annullabili sino alla chiusura della leva; trascorso tale termine, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi od infedeli o per corruzione.
Le decisioni di riforma sono annullabili per determinazione del Ministro per la guerra entro il termine di due anni quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che lo motivarono non sussistano; nello stesso termine e modo possoo essere eventulamente annullate le riforme delle quali sia venuta a cessare la causa; trascorso tale termine, sono annullabili solo le decisioni di riforma che siano state pronunciate per corruzione o per reati di procacciata o simulata infermita' di cui agli articoli 187 e 188.
Le decisioni di assegnazione a ferma minore sono annullabili per determinazione del Ministro per la guerra, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 37, fino alla chiusura della leva successiva a quella in cui furono pronunciate. Trascorso tale termine, oltre ai casi di revoca di cui all'art. 188, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi o infedeli o per corruzione.


Articolo 67

(art. 65 T.U. 5 agosto 1927)

Allorquando gli inscritti nei dieci giorni posteriori al loro arruolamento presentino ricorso ai magistrati ordinari sulla legalita' del medesimo per motivi di cittadinanza, di domicilio, di eta', di diritti civili o di filiazione, saranno tenuti sospesi a loro riguardo gli effetti dell'arruolamento sino all'emanazione della sentenza.
Se il giudizio sara' protratto oltre la chiusura della leva in corso, i ricorrenti saranno rimandati alla leva successiva in attesa dell'esito del giudizio.


Articolo 68

(art. 66 T.U. 5 agosto 1927)

Le questioni di cui al precedente articolo 67, anche se trattisi di inscritti arruolati dalle commissioni mobili di leva, sono giudicate in via d'urgenza dal tribunale nella cui giurisdizione siede il consiglio di leva, in contraddittorio del commissario di leva.
La decisione del tribunale ha immediata esecuzione agli effetti dell'arruolamento. Contro la stessa e' ammesso il rimedio di appello e contro la pronuncia della Corte di appello e' dato il rimedio in Cassazione.


Articolo 69

(art. 67 T.U. 5 agosto 1927)

L'ufficiale membro del consiglio di leva o della commissione mobile somministra al comandante del distretto militare gli elementi che, secondo le decisioni del detto consiglio o della commissione, debbono servire alla formazione dei ruoli dei giovani per i quali fu pronunciato l'arruolamento.


Articolo 70

(art. 68 T.U. 5 agosto 1927)

Il consiglio di leva si riunisce in sedute suppletive sempre quando sia necessario per compiere le incombenze affidategli dalla legge.


Articolo 71

(art. 69 T.U. 5 agosto 1927)

A richiesta del presidente del consiglio di leva, il Ministro per la guerra puo' prolungare la sessione ordinaria allorche' le operazioni relative non siansi potute compiere nel termine stabilito.


Articolo 72

(art. 2 Legge 24 dicembre 1928, n. 2959)

Gli inscritti di leva residenti all'estero sono arruolati dal consiglio di leva senza visita in base alle notificazioni di cui all'art. 16, o in base a loro richiesta, da farsi durante la leva sulla loro classe, alle Regie aurorita' diplomatiche o consolari nei modi e nei temrmini prescritti dal regolamento.
Essi hanno pero' la facolta' di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le dette autorita' diplomatiche o consolari, le quali, ove acertino la loro inabilita' al servizio militare, ne danno notizia pel tramite del Ministero della guerra al consiglio di leva o al comando del distretto militare competente, secondo che si tratti di inscritti di leva o di individui gia' arruolati.


Articolo 73

(art. 3 Legge 24 dicembre, n. 2959)

Gli inscritti di leva residenti all'estero, ivi nati o espatriati prima del 18.o anno di eta', possono in tempo di pace chiedere in qualsiasi momento di regolare la loro posizione di leva, o contraendo l'arruolamento senza visita, o subendo la visita con le modalita' e gli effetti di cui all'art. 72; ed in tali casi saranno prosciolti in via amministrativa dalla note di renitenza, nella quale siano eventualmente incorsi.
Quelli di essi che rimpatrino saranno prosciolti dalla note di renitenza eventualmente pronunciata sul loro conto, solltanto se si presenteranno agli organi di leva entro 30 giorni dal loro rimpatrio.
In caso di mobilitazione sono obbligati a regolare la loro posizione all'estero o nel Regno con le modalita' di cui sopra entro 30 giorni dala indetta mobilitazione, trascorso il quale termine la dichiarazione di renitenza pronunciata a loro riguardo diverra' definitiva a tutti gli effetti di legge.


Articolo 74

(art. 71 T.U. 5 agosto 1927)

Gli inscritti di leva sono dopo l'arruolamento mandai in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono pero' anche essere immediatamente inviati sotto le armi.
Debbono in ogni caso essere mandati sotto le armi subito dopo l'arruolamento i renitenti arruolati i quali non siano stati assegnati alla ferma minore di terzo grado, ovvero non abbiano titolo a dispensa od esenzione dalla prestazione del servizio.


CAPO IV:

Riforme, rivedibilita' e dichiarazioni di idoneita' limitata.



Articolo 75

(art. 72 T.U. 5 agosto 1927)

Sono riformati gli inscritti che, per infermita' o per difetti fisici od intellettuali, non risultino idonei, neppure limitatamente, al servizio militare, oppure siano di statura inferiore a un metro e quarantotto centimetri.
Appositi elenchi approvati con decreto Reale specificano le imperfezioni e le infermita' che sono causa di inabilita' permanente o temporanea al servizio militare e quelle che limitano permanentemente l'idoneita' al servizio stesso.


Articolo 76

(art. 73 T.U. 5 agosto 1927)

Il consiglio di leva o la commissione mobile potra' riformare senza esame personale i giovani i quali facciano risultare, per mezzo del capo dell'amministrazione comunale e nei modi determinati dal regolamento, di essere affetti da deformita' che possano, senza che occorra il giudizio di persone dell'arte, dichiararsi evidentemente insanabili.
Tali deformita' sono descritte negli elenchi delle infermita' che esimono dal servizio militare, di cui al precedente articolo 75.
Nei casi dubbi e ogni qualvolta sorga sospetto di frode il consiglio di leva o la commissione mobile dovra' procedere all'esame personale dell'inscritto.


Articolo 77

(art. 74 T.U. 5 agosto 1927)

Gli inscritti che risultino affetti da debolezza non grave di costituzione o da infermita' presunte sanabili sono rimandati quali rivedibili alle successive leve, non oltre pero' il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 22.o anno di eta'. Se, dopo cio', risultino ancora inabili, sono riformati.
Gli inscritti affetti da infermita' presunte sanabili in breve spazio di tempo posso peraltro essere semplicemente rimandati a speciali sedute suppletive.


Articolo 78

(art. 75 T.U. 5 agosto 1927)

Per accertare la sussistenza o l'incurabilita' di una malattia, e' in facolta' del consiglio di leva o della commissione mobile di mandare l'inscritto in osservazione presso un ospedale militare, anche nei casi in cui l'osservazione non sia prescritta dagli elenchi di cui al precedente art. 75.


Articolo 79

(art. 76 T.U. 5 agosto 1927)

Il limite di statura per l'idoneita' al servizio militare nel Regio esercito e' di un metro e cinquanta centimetri.
Gli inscritti che abbiano o che superino la statura di un metro e quarantotto centimetri ma non raggiungano quella di un metro e cinquanta centimetri, sono rimandati quali rivedibili alle successive leve, non oltre pero' il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 22.o anno d'eta'. Se, dopo cio', on abbiano ancora raggiunta la detta statura, sono riformati.


Articolo 80

(art. 77 T.U. 5 agosto 1927)

Il consiglio di leva o la commissione mobile rilascia ad ogni inscritto riformato o rimandato quale rivedibile la dichiarazione di riforma o quella di rivedibilita'.


Articolo 81

(art. 78 T.U. 5 agosto 1927)

L'aurorita' militare ha facolta' di pronunciare la riforma o la dichiarazione di idoneita' limitata in base agli elenchi di cui al precedente art. 75 a riguardo dei militari sotto le armi o in congedo o dispensati dal presentarsi alle armi quali residenti all'estero; come pure di pronunciare in base agli stessi elenchi e nei limiti di cui all'art. 77 la rivedibilita' dei militari sotto le armi che risultino temporaneamente inabili, ovvero di collocarli in licenza straordinaria per il tempo necessario.


Articolo 82

(art. 79 T.U. 5 agosto 1927)

La riforma pronunciata dall'autorita' militare a riguardo dei militari alle armi o in congedo e' revocabile nel termine di due anni e per decisione del Ministro per la guerra, quando, in seguito a nuova visita, si accerti che le cause che la motivarono non sussistano o siano cessate. Trascorso deto termine, e' revocabile soltanto se sia stata pronunciata per corruzione o per reati di procacciata o simulata infermita' di cui agli articoli 187 e 188.


Articolo 88


Nel caso di esigenze straordinarie i riformati possono, con Regio decreto, essere chiamati a revisione. Questa si effettua con le stesse norme stabilite dalla presente legge per la chiamata a visita delle classi di leva.


CAPO V.

Graduazione dell'obbligo di servizio alle armi



Articolo 84

(Art. 1 Legge 8 gennaio 1931, n. 3; art. 80 T.U. 5 agosto 293)

Le ferme di leva si distinguono, in ordine decrescente di durata, in ferma ordinaria e ferme minori di primo, secondo e terzo grado.
La durata dela ferma ordinaria e delle ferme minori rsulta dall'art. 110.
La ferma ordinaria e' attribuita agli arruolati che non abbiano titolo all'assegnazione a ferma minore.
Le ferme minori possono essere attribuite agli inscritti di leva arruolati che si trovino nelle condizioni di famiglia indicate negil articoli 86, 87 e 88, sotto le condizioni di cui all'art. 111 e salvo in ogni caso il disposto del 1.o comma dell'art. 112.


Articolo 85

(art. 3 Legge 8 gennaio 1931, n. 3)

In tempo di guerra, tutti indistintamente gli inscritti arruolati sono assegnati alla ferma ordinaria.


Articolo 86

(art. 4 e art. 5, n. 6 - Legge 8 gennaio 1931, n. 3)

Hanno titolo alla ferma minore di 3.o grado gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:
1.o primogenito di famiglia che abbia a carico 10 o piu' figli, di nazionalita' italiana, o di famiglia che avuto 12 o piu' figli nati vivi e vitali di nazionalita' italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico;
2.o figlio di genitori che abbiano procreato altri cinque figli maschi o femmine nati vivi e vitali di nazionalita' italiana, anche se deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino srvizio militare;
3.o figlio che sia unico maschio di padre vivente inabile a lavoro proficuo;
4.o figlio che sia unico maschio di padre vivente di oltre 64 anni di eta', il quale abbia una o piu' figlie viventi;
5.o figlio primogenito di padre vivente inabile a lavoro proficuo, il quale abbia viventi altri figli maschi;
6.o figlio primogenito di padre vivente di oltre 64 anni, il quale abbia viventi altri figli maschi;
7.o figlio unico superstite di padre vivente di oltre 64 anni di eta';
8.o figlio che sia unico maschio di madre vedova, inabile a lavoro proficuo;
9.o figlio che sia unico maschio di madre vedova, la quale abbia una o piu' figlie viventi;
10.0 figlio primogenito di madre vedova, la quale abbia viventi altri figli maschi;
11.o figlio unico superstite di madre vedova;
12.o nipote unico di avo inabile a lavoro proficuo, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;
13.o nipote unico di ava vedova, la quale non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;
14.o nipote primogenito di avo inabile a lavoro proficuo, il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni ne' figlie o nipoti nubili maggiorenni;
15.o nipote primogenito di avo di oltre 64 anni di eta', il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, ne' figlie o nipoti nubili maggiorenni;
16.o nipote primogenito di ava vedova, la quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, ne' figlie o nipoti nubili maggiorenni;
17.o primogenito di fratelli orfani fi padre e di madre, purche' non abbia fratelli o sorelle nubili maggiorenni;
18.o fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, minorenni nubili, o se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;
19.o orfano di padre e di madre, che abbia un fratello inabile a lavoro proficuo, purche' non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni;
20.o orfano di entrambi i genitori, che sia fratello unico di sorelle consanguinee orfane soltanto del padre, minorenni nubili, o, se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia;
21.o orfano di entrambi i genitori, che sia unico fratello consanguineo di orfni soltanto del padre, purche' non esistano sorelle consanguinee nubili maggiorenni;
22.o figlio di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermita' contratte a causa di servizio militare;
23.o fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermita' contratte a causa di servizio militare;
24.o figlio di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare;
25.o fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.
Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 22.o, 23.o, 24.o e 25.o sono equiparati ai morti o mutilati per la causa di servizio militare i morti o mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275


Articolo 87

(art. 5 Legge 8 gennaio 1931, n. 3, modificato dalla legge 19 maggio 1932, n. 510)

Hanno titolo alla ferma minore di 2.o grado gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:
1.o unico nato di padre vivente di oltre 64 anni di eta';
2.o unico nato di madre vedova;
3.o figlio di militare pensionato per ferite od infermita' riportate a causa di servizio militare;
4.o fratello consanguineo di militare pensionato per ferite od infermita' riportate a causa di servizio militare;
5.o nipote unico di avo di oltre 64 anni di eta', che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;
6.o figlio unico di padre vivente con figlie minorenni nubili o, se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia e purche' i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale netto superiore a L. 18.000;
7.o figlio primogenito di padre vivente, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni e a condizione che i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale netto superiore a lire 18.000;
8.o primo nato o unico nato maschio da parto plurimo, quando almeno uno degli altri nati, maschi o femmine, dello stesso parto sia tuttora vivente;
9.o inscritto che abbia un fratello nato nello stesso anno arruolato con ferma ordinaria;
10.o figlio di militare morto sotto le normi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare;
11.o fratello consanguineo di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare;
12.o militare ammogliato o vedovo con prole;
13.o fratello consanguineo di militare che trovisi sotto le armi per avere ssunti obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o per aver intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale) oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle Milizie spaciali, comprese fra le Forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva.
Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 3.o e 4.o del presente articolo, sono equiparati ai pensionati per causa di servizio militare i pensionati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.


Articolo 88

(art. 6 Legge 8 gennaio 1931, n.3, modificato dalla legge 19 maggio 1932, n. 510)

Hanno titolo a ferma minore di 1.o grado gli inscritti arruolati, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
1.o fratello consanguineo di militare che appartenga ad una delle ultime due classi congedate e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;
2.o fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 1.o e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;
3.o fratello consanguineo di militare, che abbia servito soto le armi con obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, frerma speciale o rafferma) o come ufficiale o come sottufficiale, purche' abbia cessato dal servizio da non piu' di quattro anni. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale), oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle Milizie speciali, comprese fra le Forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva;
4.o fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 2.o e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.


Articolo 89

(art. 2 R. decreto 8 novembre 1928, n. 2430)

Se le condizioni di cui al n. 1.o dell'art. 86 non possano far beneficiare il primogenito per essersi verificate posteriormente ai termini indicati nell'art. 94, la ferma minore spettera' al primo figlio che concorra alla leva immediatamente dopo il verificarsi delle condizioni stesse.


Articolo 90

(art. 11 Legge 8 gennaio 1931, n. 3)

L'assegnazione a ferma minore per uno dei titoli di cui ai nn. 22.o, 23.o, 24.o 3 25.o dell'art. 86; 3.o, 4.o, 9.o, 10.o, 11.o e 13.o dell'art. 87; 1.o, 2.o, 3.o e 4.o dell'art. 88, e' consentita quando nessun fratello vivente dell'inscritto, di eta' inferiore a 40 anni, abbia di fatto fruito di ferma minore di secondo e terzo grado, oppure abbia a suo tempo goduto di uno dei benefici in materia di leva previsti dalle precedenti leggi sul reclutamento del Regio esercito (2.a e 3.a categoria, ferma ridotta, ferma eventualmente abbreviata, ferma minima, ferma riducibile).
Non si terra' conto pero' di tali benefici e ferme minori concessi a fratelli, che prestarono servizio alle armi per almeno un anno.


Articolo 91

(art. 12 Legge 8 gennaio 1931, n. 3)

Allo scopo di costituire titolo all'assegnazione a ferma minore, debbono considerarsi non esistenti in famiglia:
1.o gli affetti da infermita' permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano inabili a lavoro proficuo; 3.o le donne nubili maggiorenni che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia.


Articolo 92

(art. 86 T.U. 5 agosto 1927)

I figli naturali legalmente riconosciuti possono ottenere l'assegnazione a ferma minore per i titoli relativi al padre o alla madre di cui nei precedenti art. 86 e 87, nonche' per quelli di cui ai nn. 1.o e 2.o dell'art. 86 ed 8.o dell'art. 87, alla condizione pero' che non esistano figli legittimi o legittimati del genitore comune, e, per i titoli relativi alla madre, che essa sia nubile o vedova.
Si deve pero' tener conto dei figli naturali riconosciuti in tutti i casi, quando dalla loro nascista o dalla loro sopravvivenza derivi titolo a ferma minore.


Articolo 93

(art. 86 T.U. 5 agosto 1927)

I figli adottivi possono ottenre l'assegnazione a ferma minore solo per i titoli relativi alla loro famiglia di origine.


Articolo 94

(art. 13 Legge 8 gennaio 1931, n. 3)

I titoli a ferma minore, che possono essere validamente invocati, sono i seguenti:
1.o quelli che sussistano perfetti nel giorno fissato per l'apertura della leva alla quale l'inscritto concorra per ragione di eta' o per legittimo rimando oppure che si verifichino durante la leva stessa o successivamente, finche' il militare presti normalmente servizio alle armi;
2.o quelli che si verificano nel periodo in cui il militare presta servizio alle armi per arruolamento volontario, purche' esistenti nel giorno fissato per l'apertura della leva della sua classe di nascita o sorti dopo tale data e previo proscioglimento dalla ferma spaciale contratta;
3.o quelli che si verificano nel periodo in cui il militare fruisce del ritardo della presentazione alle armi o del rinvio ad altra chiamata, sempreche', se sorti dopo il tempo in cui egli avrebbe prestato normalmente servizio alle armi, derivino da modificazioni sopraggiunte nella composizione della famiglia.
L'assegnazione a ferma minore e' pronunciata dal Consiglio o dalle Commissioni mobili di leva sulla produzione di documenti autentici.


Articolo 95

(art. 10 Legge 8 gennaio 1931, n. 3)

I titoli a ferma minore possono essere utilmente comprovati sino alla chiusura della sessione della leva alla quale l'inscritto concorre. I titoli, che sorgano nell'ultimo trimestre della sessione o posteriormente, potranno essere utilmente fatti valere entro il termine di novanta giorni.


Articolo 96

(art. 7 Legge 8 gennaio 1931, n. 3)

La ferma minore non chiesta per qualsiasi motivo a favore del militare che ne aveva titolo, puo' essere accordata ad un fratello consanguineo, purche' il militare sia tuttora ascritto al Regio esercito, alla Regia marina o alla Regia aeronautica ed abbia prestato o presti servizio con ferma ordinaria.
E' produttiva di effetti, a senso del comma precedente, la rinuncia alla conseguita ferma minore, purche' avvenga prima dell'inizio della ferma stessa e concorra il consenso della persona di cui al successivo art. 98


Articolo 98

(art. 8 Legge 8 gennaio 1931, n. 3)

L'assegnazione a ferma minore nei casi di cui ai nn. 2.o dell'art. 86; 9.o e 13.o dell'art. 87; 1.o, 2.o e 4.o dell'art. 88 e nel caso dell'art. 96 e' soggetta a revocazione fino al congedamento dei militari con ferma ordinaria della classe cui appartiene l'inscritto, se per qualsiasi motivo il fratello non compia la ferma cui e' vincolato.
Entro lo stesso termine e' soggetta a revocazione l'assegnazione a ferma minore pronunciata in favore di un militare che sia incorso nelle sanzioni penali di cui all'art. 7 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224


Articolo 98

(art. 9 Legge 8 gennaio 1931, n. 3)

Le assegnazioni a ferma minore devono essere richieste con atto autentico del capo di famiglia o della persona a cui favore il titolo e' costituito, secondo le norme che saranno indicate dal regolamento.


TITOLO II.

L'ISTRUZIONE PREMILITARE

CAPO VI.

Obbligatorieta' dell'istruzione premilitare


Articolo 99

(art. 1 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759)

L'istruzione premilitare ha lo scopo di fornire al Regio esercito, alla Regia marina e alla Regia aeronautica, al momento della chiamata alle armi, reclute che abbiano gia' avuta una prima preparazione al servizio militare.


Articolo 100

(art. 2 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759)

L'istruzione premilitare e' obbligatoria per tutti i cittadini a partire dal 1.o ottobre dell'anno in cui essi compiono il diciottesimo di loro eta'.


Articolo 101

(art. 3 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759)

Sono esenti dall'obbligo della istruzioni premilitare solo coloro che siano manifestamente inabili ad ogni servizio alle armi nonche' i residenti in territorio distante oltre 10 km. dalla localita' che sia sede di corsi preliminari ed i residenti all'estero.


Articolo 102

(art. 4 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759)

Il padre, o in mancanza la madre, o in loro vece il tutore, ha l'obbligo di inscrivere il minore ai corso preliminari e di provvedere perche' li frequenti regolarmente.


Articolo 103

(art. 2 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759)

L'istituzione dei corsi premilitari nelle singole localita' deve essere di volta in volta riconoscuita e resa di pubblica ragione dal Ministero della guerra.
Lo svolgimento dei corsi e' affidato alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.


Articolo 104

(art. 6 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759)

L'istruzione premilitare consta di sue corsi annuali da svolgersi normalmente in giorni festivi secondo programma da stabilirsi dal Ministero della guerra.


Articolo 105

(art. 7 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759)

Coloro i quali abbiano appartenuto per due anni alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale od all'Opera nazionale Balilla quali avanguardisti ed abbiao frequentato le esercitazioni di dette organizzazioni, sono dispensati, a domanda, dal frequentare il 1.o corso di istruzione premilitare, pur dovendone sostenere gli esami.


Articolo 106

(art. 8 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759)

Potranno essere tenuti a cura del Ministero dell'aeronautica e del Ministero della marina speciali corsi di istruzione premilitare diretti ad un piu' specifico addestramento per le rispettive Forze Armate.


Articolo 107

(art. 9 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759)

I corsi per la istruzione premilitare sono alla diretta dipendenza dei Ministeri militari cui essi si riferiscono e delle competenti autorita' militari territoriali.


TITOLO III.

IL SERVIZIO MILITARE.

CAPO VII.

Chiamata alle armi.


Articolo 108

(art. 4 T.U. 5 agosto 1927; art. unico R. decreto - legge 5 agosto 1927, n. 2293)

La chiamata alle armi ha luogo per ordine del Ministroo per la guerra, normalmente nell'anno in cui i giovani arruolati compiono il ventunesimo dell'eta' loro.
E' pero' in facolta' del Ministro per la guerra di anticipare la chiamata stessa al ventesimo anno di eta'.

Quando poi lo esigano contingenze straordinarie, i giovani arruolati possono essere chimati alle armi anche prima dei termini suddetti.


Articolo 109


La chiamata alle armi dei riformati arruolati in seguito a visita di revisione a senso dell'art. 83 e' fatta d'ordine del Ministro per la guerra.


CAPO VIII.

Ferme di leva e ferme speciali


Articolo 110

(art. 1 Legge 8 gennaio 1931, n. 3)

La ferma ordinaria di leva e' di 18 mesi.
Le ferme minori di primo, secondo e terzo grado sono rispettivamente di 12, 6 e 3 mesi.



Articolo 111

(art. Legge 8 gennaio 1931, n. 3)

La concessione delle ferme minori e' subordinata al possesso del requisito della istruzione premilitare. Chi ne e' sfornito, senza essersi trovato nelle condizioni di cui all'art. 101 della presente legge, dovra' compiere la ferma di durata immediatamente superiore.


Articolo 112

(art. 2 Legge 8 gennaio 1931, n. 3)

Il Ministro per la guerra, entro il primo semestre dalla chiamata alle armi di ogni classe o parte di essa, ha facolta' di determinare, con provvedimento collettivo, il passaggio dei militari da una ferma all'altra. Tale passaggio in questo caso avverra' seguendo l'ordine in cui i relativi titoli di ferma sono elencati nella presente legge.
Egli ha pure facolta' di dispensare con prevvedimento collettivo dal compiere la ferma i militari assegnati alla ferma minore di terzo grado (tre mesi).


Articolo 113

(art. 90 T. U. 5 agosto 1927)

Le ferme speciali, che possono essere assunte per volontaria domanda, hanno la durata di anni tre, due od uno, od anche durata minore da determinarsi con disposizione ministeriale.
La ferma degli aspiranti alla nomina a sottufficiale e' determinata dalla legge sullo stato dei sottufficiali.


Articolo 114

(art. unico R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1245)

Contraggono la ferma di anni tre:
a) i graduati di truppa e i soldati riammessi in servizio a senso dell'art. 166;
b) coloro che si arruolano volontari nell'arma dei carabinieri Reali o che vi fanno passaggio come effettivi;
c) i graduati di truppa del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti balneari di pena;
d) i graduati di truppa dei depositi cavalli stalloni;
e) i musicanti effettivi non sottufficiali;
f) i caporali maniscalchi;
g) i caporali fuochisti dei lagunari del genio.


Articolo 115

(art. unico R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1245)

Contraggono la ferma di anni due:
a) coloro che si arruolano volontari nelle varie armi e nei vari corpi, esclusa l'arma dei carabinieri Reali;
b) i carabinieri ausiliari, esclusi quelli tratti d'autorita' (sia pure col loro consenso) dai militari di altre armi;
c) i graduati di truppa e i soldati riammessi in servizio a senso dell'art. 167.


Articolo 116

(art. 93 T. U. 5 agosto 1927)

Contraggono la ferma di anni uno o di durata inferiore da determinarsi con disposizione ministeriale i militari riassoldati di cui agli articoli 149 e 150 della presente legge.


Articolo 117

(art. 94 T.U. 5 agosto 1927)

E' in facolta' del Ministro per la guerra di far passare i militari da una ferma speciale all'altra.


Articolo 118

(art. 95 T.U. 5 agosto 1927)

Le ferme di leva decorrono dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alla armi.
Le ferme speciali decorrono di regola dal giorno in cui sono assunte. Per i carabinieri ausiliari che all'atto della nomina ad effettivi contraggono la ferma di tre anni e' computato in tale ferma il servizio precedentemente prestato.


Articolo 119

(art. 96 T.U. 5 agosto 1927)

I carabinieri reali (ausiliari esclusi) provenienti da altra arma, qualora abbiano gia' prestato uno o piu' anni di servizio effettivo, debbono passarne almeno altri due nell'arma in cui sono trasferiti.


Articolo 120

(art. 97 T.U. 5 agosto 1927)

Non e' computato nella ferma il tempo trascorso dal militare in istato di diserzione o di assenza arbitraria, o scontando la pena inflittagli dai tribunali militari o dai magistrati ordinari, ne' quello passato in aspettazione di giudizio, se questo fu seguito da una condanna, ne' il tempo trascorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.
Nei casi di interruzione di servizio di cui sopra i militari dovranno compiere sotto le armi tanto tempo in piu' quanto ne occorre per completare la ferma sui sono obbligati.


CAPO IX.

Ritardi e rinvii delle prestazione del servizio alle armi


Articolo 121

(art. 98 T.U. 5 agosto 1927)

Il Ministero per la guerra puo' concedere, in tempo di pace, il ritardo della prestazione del servizio alle armi fino al 26.o anno di eta' ai militari che siano:
a) studenti di universita' o di istituti assimilati ad universita';
b) studenti degli istituti superiori di belle arti, musicali o delle scuole superiori agrarie, industriali e commerciali designati dal regolamento.
Il suddetto beneficio sara' concesso a condizione che i militari interessati posseggano, per frequenza ai corsi di istruzione premilitare, i requisiti che saranno determinati dal regolamento.


Articolo 122

(art. 99 T.U. 5 agosto 1927)

Gli studenti delle universita' e degli altri istituti superiori ammessi al ritardo della prestazione del servizio di leva in base al precedente art. 121 possono, a domanda, continuare a fruire del ritardo stesso anche quando siansi venuti a trovare in una delle seguenti condizioni:
a) abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;
b) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea o il diploma finale nel numero di anni fissato per la facolta', scuola universitaria o istituto cui appartengono, ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio al corso superiore, purche' in entrambi i casi continuino ad attendere agli studi intrapresi;
c) abbiano fatto passaggio, prima o dopo di aver conseguito la laurea o il diploma finale, ad altra facolta' o scuola universitaria, o ad altro istituto superiore;
d) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessita' di rimanere ancora in congedo, per migliorare comunque la loro preparazione culturale o professionale.


Articolo 123

(art. 100 T.U. 5 agosto 1927)

Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace potra' essere concesso alla stessa condizione richiesta dall'art. 121 ai militari che siano alunni dell'ultima classe delle scuole medie di grado superiore, od assimilate; ai candidati agli esami di maturita', di abilitazione o di licenza delle stesse scuole che siano caduti in non piu' di due materie ovvero abbiano riportato un esito equivalente secondo quanto sara' determinato dal regolamento; nonche' ai giovani che siano prossimi a conseguire una licenza di una scuola agraria, industriale o commerciale perche' allievi dell'ultimo anno di corso.
Nei casi di cui al presente articolo il ritardo potra' essere concesso soltanto fino alla chiamata alle armi della seconda classe successiva a quella con la quale i militari furono arruolati.


Articolo 124

(art. 103 T.U. 5 agosto 1927)

Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa col terminare degli studi (salvo il disposto degli articoli 122 e 123) ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi, in ogni caso, al compimento del 26.o anno di eta'.
Cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti ad imprendere il servizio militare con la prima classe di leva che sia chiamata alle armi per compiere la ferma ordinaria.


Articolo 125

(art. 104 T.U. 5 agosto 1927)

In tempo di pace puo' essere concesso di rinviare la prestazione del servizio militare alla chiamata alle armi della prima, o, al massimo, della seconda classe successiva alla loro, ai militari che siano indispensabilmente necessari per il governo di un'azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della famiglia.


Articolo 126

(art. 105 T.U. 5 agosto 1927)

In tempo di pace i militari, i quali all'atto della chiamata alle armi per compiere la ferma di leva abbiano un fratello consanguineo in servizio per fatto di leva, possono ottenere di essere lasciati in congedo sino a questi abbia compiuto la propria ferma.
Qualora due fratelli consanguinei debbano presentarsi contemporaneamente alle armi per fatto di leva, sara' lasciato in congedo uno di essi su richiesta e designazione della famiglia.



CAPO X:

Dispense dal servizio alle armi e riduzioni di servizio.

SEZIONI I. - Militari residenti all'estero.


Articolo 127

(art. 4 Legge 24 dicembre 1928, n. 2959)

I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva a senso degli articoli 72 e 73 sono, in tempo di pace, dispensati dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero.
In caso di mobilitazione saranno obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni pero' che verranno allora stabilite in relazione alla possibilita' in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.


Articolo 128

(art. 113 T.U. 5 agosto 1927)

I militari di cui all'articolo precedente i quali rimpatriano prima del compimento del 32.o anno di eta' sono obbligati a presentarsi alle armi con la prima classe di leva che sia chiamata per compiere la ferma ordinaria, a meno che, essendo nati all'estero e investiti per nascita della cittadinanza estera locale, provino di aver prestato nell'esercito regolare del paese di nascita un adeguato periodo di effettivo servizio sotto le armi.


Articolo 129

(art. 5 Legge 24 dicembre 1928, n. 2959)

I militari che a senso dell'art. 127 sono dispensati dal presentarsi alle armi, possono ottenere dalle Regie autorita' diplomatiche e consolari all'estero o dalle competenti autorita' militari del Regno la facolta' di rimanere in Patria, senza obbligo di prestare servizio militare, se comprovino di dover compiere un regolare corso di studi, per tutta la durata del corso stesso, ovvero di dovervisi trattenere per ragioni di salute, di famiglia e di commercio, purche' la loro permanenza nel Regno, e salvo casi eccezionali, non superi rispettivmente i 12, i 6, o i 3 mesi secondo che provengano da paesi transoceanici o dal bacino mediterraneo od europei.


Articolo 130

(art. 6 Legge 24 dicembre 1928, n. 2959)

I militari residenti all'estero dispensati dal presentarsi alle armi ai termini dell'art. 127 possono, sotto le condizioni che saranno stabilite dal regolamento, essere ammessi ad assumere servizio nel Regio esercito per compiervi una ferma speciale di sei mesi.


Articolo 131

(art. 96 T.U. 5 agosto 1927)

I militari di cui all'articolo precedente, compiuta la ferma speciale di sei mesi, possono fruire, oltre che delle concessioni di cui all'art. 129 anche di ulteriore permesso di permanenza nel Regno di durata non superiore ad un anno.
Trascorso tale periodo di tempo, qualora non facciano ritorno all'estero, sono tenuti a ripresentarsi alle armi per completare la ferma di leva.


Articolo 132

(art. 8 Legge 24 dicembre 1928, n. 2959)

Possono essere ammessi ad assumere la ferma speciale di sei mesi prevista dall'art. 130 i nati all'estero in paesi ove, per fatto di nascita, sia loro imposta la cittadinanza locale, i quali chiedano di compiere tale servizio prima della leva sulla propria classe e, qualora si trovino gia' nel Regno, comprovino di dover poi fare subito ritorno nel paese di nascita.
Essi devono soddisfare alle condizioni all'uopo stabilite dall'art. 141 e principalmente devono aver compiuto il 18.o anno di eta', devono essere non ammogliati ne' vedovi con prole, avere l'attitudine fisica al servizio militare in genere ed in particolare a prestare servizio nel corpo in cui chiedono di essere arruolati, ed avere il consenso del padre o, in mancanza di esso, della madre, ovvero, in mancanza di entrambi, del tutore.
Coloro chem compiuto tale servizio, non riespatrinino entro 6 mesi dalla prestazione del servizio stesso, sono tenuta a completare la ferma di leva con le reclute della loro classe.


Articolo 133

(art. 9 Legge 24 dicembre 1928, n. 2959)

Ai militari che compiano nel Regio esercito la ferma speciale prevista dai precedenti articoli 130 e 132, potranno, dal Ministero degli affari esteri, essere concesse adeguate facilitazioni per i viaggi di rimpatrio e di riespatrio.
Ai militari stessi potranno altresi' essere conferiti dal Ministero degli affari esteri, d'accordo col Ministero della guerra, speciali distintivi onorifici, da istituirsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per la guerra.


Articolo 134

(art. 10 Legge 24 dicembre 1928, n. 2959)

La permanenza di qualsiasi durata nei territori coloniali italiani o nelle Isole italiane dell'Egeo dei militari residenti all'estero e dispensati dal presentarsi alla armi, puo' per decisione del rispettivo Governo, non importare decadenza dalla dispensa stessa.


Articolo 135

(art. 115 T.U. 5 agosto 1927)

I militari dispensati dal presentarsi alle armi perche' residenti all'estero, che rimpatriano dopo il cimpimento del 32.o anno di eta', ono dispensati definitivamente dal compiere la ferma, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe.


SEZIONE II. - Dispense dalla ferma di leva


Articolo 136

(art. 108 T.U. 5 agosto 1927)

Il Ministro per la guerra, oltre alla facolta' conferitagli dal capoverso del precedente art. 112 di dispensare dal compiere la ferma i militari assegnati alla ferma minone di terzo grado, ha quella di dispensare dal compiere la ferma, tutti, o in parte, gli arruolati nel Regio esercito che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneita' al servizio militare, di cui al precedente art. 75, e gli arruolati di piu' bassa statura sino a quella di metri uno e cinquantaquattro centimetri, compresa.


SEZIONE III.- Licenza straordinaria a militi residenti in colonia.


Articolo 137

(art. 3 Legge 25 aprile 1929, n. 674)

I militari residenti in colonie italiane, che siano indispensabilmente necessari per il governo di un'azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, situato in localita' remota o periferica delle colonie medesime, possono in tempo di pace ottenere dal Governatore della colonia in cui risiedono di essere lasciati in licenza straordinaria, per tutto il periodo in cui dovrebbero essere alle armi per compiere la ferma di leva.
Durante questo tempo essi saranno tenuti a rispondere a qualsiasi ordine o chiamata loro pervenisse dalle autorita' militari e rimarranno soggetti alle leggi penali militari nonche' alla giurisdizione militare.


SEZIONE IV. - Riduzioni di servizio


Articolo 138

(art. 110 T.U. 5 agosto 1927, modificato dalla Legge 19 maggio 1932, n. 510)

Il Ministro per la guerra ha facolta' di ridurre a 12 mesi la ferma o di congedare per anticipazione dopo un anno di servizio, in tutto o in parte, i militari che siano stati arruolati dopo essere stati rimandati quali rivedibili.
Il Ministro per la guerra ha altresi' la facolta' di ridurre a 12 mesi la ferma dei militari che, pur essendo idonei ad incondizionato servizio a senso degli elenchi di cui al 2.o comma dell'art. 75, abbiano requisiti fisici poco spiccati, secondo determinazioni e modalita' da fissarsi classe per classe con decreto ministeriale.


Articolo 139

(art. 111 T.U. 5 agosto 1927)

Il Ministro per la guerra ha altresi' facolta' di anticipare l'invio in congedo illimitato dei militari di qualsiasi ferma dopo il compimento dei rispettivi ultimi periodi di istruzione di reparto.


CAPO XI.

Disposizioni speciali in materia ecclesiastica.


Articolo 140

(art. 101 e 116 T.U. 5 agosto 1927)

I militari che si trovino come allievi interni in istituti cattolici del Regno, o delle Colonie italiane od in istituti cattolici italiani all'estero a compiere gli studi preparatori per le missioni, possono ottenere il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace, fino al 26.o anno di eta'.
I militari i quali, compiuti gli studi preparatori per le missioni, si rechino, o si trovino, all'estero, od in territori di diretto dominio dell'Italia, ovvero nelle Colonie italiane, in qualita' di missionari cattolici, in quelle localita' e sotto quelle condizioni che saranno rispettivamente prescritte dal Ministero degli affari esteri, o da quello delle colonie, sono ammessi a fruire delle facilitazioni previste dalla Sezione I del Capo X per gli inscritti residenti all'estero. Il Ministro per la guerra, d'accordo col Ministro per gli affari esteri, o con quello per le colonie, potra' annualmente limitare il numero dei militari da ammettersi alla dipensa dal presentarsi alle armi in qualita' di missionari cattolici.
All'infuori dei casi previsti nei commi precedenti, il soddisfacimento dell'obbligo di servizio alle armi, la concessione in pace del ritardo di presentazione alle armi, o l'eventuale esonero dal servizio in caso di richiami per mobilitazione, sono regolati, in materia ecclesiastica, da speciali disposizioni.


CAPO XII.

Volontarie prestazioni di servizio alle armi.

SEZIONE I. - Arruolamenti volontari.


Articolo 141

(art. 121 T.U. 5 agosto 1927)

I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento in un corpo di truppa del Regio esercito prima del loro arruolamento di lvea e purche' soddisfacciano alle seguenti condizioni:
1.o abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta';
2.o non siano ammogliati ne' vedovi con prole;
3.o abbiano attitudine fisica al servizio militare in genere ed in particolare a prestare servizio nel corpo in cui chiedono di essere arruolati;
4.o non siano incorsi in condanna pronunciata dai tribunali ordinari per furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, delitto contro il buon costume e contro la famiglia, o associazione a delinquere;
5.o producano l'attestazione di buona condotta rilasciata dal capo dell'amministrazione del comune in cui hanno domicilio e dimora, ovvero dai capi delle amministrazioni dei vari comuni in cui hanno dimorato durante gli ultimi dodici mesi precedenti all'arruolamento volontario e vidimata dal prefetto della provincia;
6.o facciano risultare del consenso avuto dal padre, od in mancanza di esso della madre, ovvero, in loro vece, dal tutore;
7.o sappiano leggere e scrivere.
I giovani riformati alla leva possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purche' sia cessata la causa che diede luogo alla riforma e qualora non oltrepassino il 26.o anno di eta', o il 32.o se chiedono di arruolarsi nel personale di governo degli stabilimenti balneari di pena ovvero come musicanti o maniscalchi.
I giovani ammessi nelle scuole militari possono essere arruolati compiuto il 17.o anno di eta'.
I militari che intendano rinunciare all'assegnazione a ferma minore non debbono avere oltrepassato il 26.o anno di eta'.


Articolo 142

(art. 122 T.U. 5 agosto 1927)

Gli stranieri, i quali non abbiano, giusta le leggi sulla cittadinanza, obblighi di servizio militare nel Regno, o facolta' di acquistare la cittadinanzaitaliana mediante prestazione del servizio militare, non possono contrarre arruolamento volontario senza l'autorizzazione del Re.


Articolo 143

(art. 122 T.U. 5 agosto 1927)

Gli arruolamenti volontari sono ammessi dall'apposita commissione del corpo per il quale sono domandati.


Articolo 144

(art. 125 T.U. 5 agosto 1927)

In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa e alla condizione soltanto di aver compiuto il 18.o anno di eta' e di possedere la indispensabile attitudine fisica per servire nel corpo prescelto.
Potranno anche essere ammessi nelle suindicate condizioni nei corpi dell'Esercito i militari in congedo per i quali non sia stato ancora emanato l'ordine di presentazione alle armi.


Articolo 145

(art. 126 T.U. 5 agosto 1927)

Ai graduati di truppa e soldati di cavalleria o di artiglieria a cavallo che prestino servizio come arruolati volontari con ferma di due anni sono dovute, proporzionalmente, per il tempo che essi compiono in piu' della ferma di leva, le stesse indennita' stabilite per i riassoldati di cui all'art. 149.


Articolo 146

(art. 127 T.U. 5 agosto 1927)

Qualora dopo l'arruolamento, ma prima del concorso alla leva, siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cambiare essenzialmente la situazione di famiglia del giovane che si arruolo' volontario, egli puo' essere prosciolto dal servizio per determinazione del Ministro per la guerra, salvo l'obbligo di concorrere alla leva della propria classe.
qualora il cambiamento nella situazione di famiglia sia stato determinato da avvenimenti sopraggiunti dopo il concorso alla leva del giovane che si arruolo' volontario, la ferma speciale da lui contratta puo', per determinazione del Ministro per la guerra, essergli commutata nella ferma ordinaria od in altra minore cui possa aver titolo.
Con le stesse modalita' il proscioglimento dal servizio o la commutazione della ferma possono pure essere concessi all'arruolato volontario quando sia venuto a mancare lo scopo oel quale l'arruolamento fu contratto.


Articolo 147

(art. 128 T.U. 5 agosto 1927)

Per gli arruolamenti volontari di iscritti della leva di terra nella Regia marina, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nei Regi corpi di truppe coloniali, nelle Legioni libiche della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, nelle Milizie portuaria, forestale e stradale, nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza ed in quello degli agenti di custodia delle carceri valgono le speciali disposizioni relative a tali enti.


SEZIONE II. - Rinuncie al congedamento.


Articolo 148

(art. 131 T.U. 5 agosto 1927)

E' in facolta' del Ministro per la guerra di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato ed anche fno al compimento del loro obbligo di servizio, i soldati che siano attendenti di ufficiali e che spontaneamente rinuncino ad andare in congedo illimitato.


SEZIONE III. - Riassoldamenti.


Articolo 149

(art. 129 T.U. 5 agosto 1927)

Possono essere ammessi a rimanere in servizio per uno o piu' anni come riassoldati i graduati di truppa e soldati di tutte le armi o corpi per i quali tali ammissioni siano richieste dalle esigenze del servizio.
Ai detti militari e' concessa annualmente una speciale indennita' il cui ammontare e' fissato con decreto Reale.


Articolo 150

(art. 130 T.U. 5 agosto 1927)

E' pure ammesso in tutte le armi e corpi uno speciale riassoldamento con vincolo rinnovabile di durata minote di un anno pei militari che rinunciano al licenziamento. Anche a questi ultimi riassoldati e' dovuta una indennita' il cui ammontare e' fissato con decreto Reale.


SEZIONE IV. - Riafferme.


Articolo 151


I caporali e caporali maggiori che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 153 e 155 possono essere ammessi a contrarre rafferma al compimento della ferma di leva o volontaria oppure anche per riammissione in servizio alla condizione stabilita dall'ultimo comma dell'art. 166.
Per gli appartenenti all'arma dei carabinieri Reali provvedono disposizioni speciali.


Articolo 152

(art. 1 Legge 19 luglio 1990, n. 506; modificato dal R. decreto legislativo 9 novembre 1923, n. 2625)

Le raffferme possono essere annuali, con o senza premio, e triennali con premio.
Le rafferme triennali sono concesso dai Comandi di Corpo d'armata e dai Comandi dei Regi Corpi di truppe coloniali.
Le rafferme annuali sono concesse dai Comandi di Corpo.


Articolo 153

(art. 2 Legge 19 luglio 1909, n. 506)

Alla rafferma annuale senza premio possono essere ammessi, sotto le condizioni determinate dal regolamento:
1.o i caporali e caporali maggiori che abbiano compiuto la ferma di tre anni e possano aspirare alla rafferma triennale con premio;
2.o i caporali e caporali maggiori di tutte le armi che, compiuta la ferma di leva o quella di due anni, domandino di rimanere alle armi per conseguire la promozione a sorgente.


Articolo 154

(art. 7 Legge 19 luglio 1909, n. 506)

Alla rafferma annuale con premio possono essere ammessi i militari che abbiano compiute una o piu' rafferme triennali con premio.


Articolo 155

(art. 3 Legge 19 luglio 1909, n. 506)

Alla rafferma triennale con premio possono aspirare, purche' soddisfino alle condizioni di ideoneita' fisica, di buona condotta e di istruzionie determinata dal regolarmente, i graduati di truppa delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pensa, nonche' dei depositi cavalli stalloni; i graduati di truppa musicanti, maniscalchi e fuochisti del battaglione lagunari del genio.
I militari di cui sopra possono essere ammessi a tre successive rafferme triennali senza alcun limite di eta'.


Articolo 156

(art. 4 Legge 19 luglio 1909, n. 506)

Durante la prima delle rafferme triennali di cui all'articolo precedente il militare riceve un annuo premio di L. 200.
Durante la seconda e la terza riceve un premio annuo di L. 300.
Tale premio pero' e' ridotto a L. 200 per la seconda rafferma se il militare e' stato riammesso in serivzio dopo aver compiuto la prima rafferma triennale ed avere riscosso l'importo dell'indennita' di cui al seguente articolo.
E' ridotto pure a L. 200 se il militare e' stato riammesso dopo avere compiuto due rafferme triennali e avere riscosso l'importo dell'indennita' di cui al seguente articolo.
Il premio annuo e le indennita', di cui all'articolo seguente, non posso cedersi ne' pignorarsi, ne' sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni del militare, o per causa di alimenti dovuti per legge.


Articolo 157

(art. 5 Legge 19 luglio 1909, n. 506)

Al militare raffermato con premio che abbia compiuto la prima rafferma triennale con premio spetta l'indennita' fissa di L. 1000.
Per ciascuna delle altre due rafferme triennali con premio successivamente compiute, al raffermato spetta una indennita' fissa di L. 2000.
Le indennita' suddette sono pagabili alla cessazione dal servizio, oppure, in caso di promozione a sottufficiale, al compimento del 35.o anno di servizio. Divengono ereditarie dal giorno in cui il militare vi acquista diritto.
Sulle medesime indennita' potranno essere consentite anticipazioni nella misura e nei casi che saranno determinato dal regolamento.


Articolo 158

(art. 6 Legge 19 luglio 1909, n. 506)

Al militare raffermato con premio che, durante il corso di una rafferma triennale, divenga fisicamente inabile al servizio militare, od all'impego pel quale ottenne la rafferma, spettano tanti trentaseiesimi dell'indennita' inerente alla rafferma stessa, quanti sono i meso compiuti di quella rafferma, oltre le indennita' cui avesse acquistato diritto, a senso dell'articolo precedente, per le rafferme compiute.
La stessa quota di indennita' spetta agli eredi del raffermato con premio, morto durante il corso di una rafferma triennale.


Articolo 159

(art. 7 Legge 19 luglio 1909, n. 506)

Il militare ammesso alla rafferma annuale con premio riceve un premio uguale a quello da lui percepito surante l'ultima rafferma triennale compiuta.


Articolo 160

(art. 8 Legge 19 luglio 1909, n. 506)

Perdono di pieno diritto i benefici della rafferma in corso:
a) i retrocessi dal grado;
b) i trasferiti alle compagnie di disciplina;
c) i condannati dai tribunali ordinari per reati che importino di pieno diritto la perdita del grado;
d) i condannati per reati previsti dal Codice penale militare;
e) coloro che contraggono matrimonio senza autorizzazione.
La retrocessione dal grado di raffermati con premio deve sempre essere preceduta da parere di una commissione di disciplina.


Articolo 161

(art. 8 Legge 19 luglio 1909, n. 506)

Perdono i benefici della rafferma in corso, soltanto in seguito a parere di una commissione di disciplina:
a) coloro che abbiano riportato condanne che non importino di pieno diritto la perdita dei benefici stessi a senso dell'articolo precedente;
b) coloro che tengano cattiva condotta;
c) coloro che commettano grave mancanza.


Articolo 162

(art. 8 Legge 19 luglio 1909, n. 506)

Il raffermato che abbia perduto i benefici della rafferma in corso conserva il diritto alle indennita' inerenti alle rafferme gia' compiute, a meno che sia stato condannato all'ergastolo o alla interdizione perpetua di pubblici uffici.
In ogni caso rimane prosciolto dall'obbligo di servizio sotto le armi contratto con la rafferma.


Articolo 163

(art. 8 Legge 19 luglio 1909, n. 506)

L'espiazione di condanne che non comportino perdita dei benefici di rafferma a senso degli articoli 160 e 161 interrompe la rafferma stessa e sospende il pagamento del relativo premio.
Lo stato di diserzione e la condanna a pena temporanea finche' non sia stata espiata la pena sospende il diritto al pagamento delle idennita' inerenti alle rafferme gia' compiute.


Articolo 164

(art. 9 Legge 19 luglio 1909, n. 506)

Il Ministro per la guerra puo', per gravi motivi, concedere al raffermato la rescissione della rafferma.
Per effetto della rescissione il raffermato perde i benefici inerenti alla rafferma in corso, ma conserva il diritto alle indennita' inerenti alle rafferme gia' compiute.


Articolo 165

(art. 10 Legge 19 luglio 1909, n. 506)

I militari di truppa vincolati a rafferma con premio debbono, all'atto della nomina a sottufficiale, cassare dalla qualita' di raffermati con oremio per essere ammessi al trattamento stabilito dal testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito.
Essi conservano il diritto alle indennita' inerenti alle rafferme con premio gia' compiute, e, se la cessazione avvenga durante il corso di una rafferma triennale, hanno diritto a tanti trentaseiesimi della indennita' inerente alla rafferma stessa, quanti sono i mesi gia' comiuti di quella rafferma.


SEZIONE V. - Riammissioni e riassunzioni in servizio.


Articolo 166

(art. 132 T.U. 5 agosto 1927)

I militari, graduati e non, appartenenti all'arma dei carabinieri reali, i graduati di truppa del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, o dei depositi cavalli stalloni, o musicanti, o maniscalchi, o fuochisti dei lagunari del genio, i quali si trovino in congedo illimitato, possono essere riammessi in servizio purche' non abbiano oltrepassato il 35.o anno di eta' ed assumano una nuova ferma di tre anni.
I suddetti militari possono dopo un anno dalla riammissione, purche' riuniscano le condizioni necessarie di servizio e di buona condotta, essere proposti per la rafferma con premio giusta le norme contenute pei carabinier reali nel decreto luotenenziale n. 495 del 6 aprile 1919, e per le altre armi nella sezione IV del presente capo, e quando vi siano ammessi, rimangono prosciolti dalla ferma contratta per la riammissione in servizio.


Articolo 167

(art. 133 T.U. 5 agosto 1927)

Possono pure essere riammessi in servizio, alle condizioni di non aver oltrepassato il 35.o anno di eta' e di assumere una nuova ferma di due anni, i graduati di truppa e soldati in congedo illimitato delle varie armi e corpi.


Articolo 168

(art. 134 T.U. 5 agosto 1927)

Possono altesi' essere riammessi in servizio i graduati di truppa e soldati dei corpi e reparti per i quali a senso del precedente art. 149 e' consentito il riassoldamento, purche' si trovino in congedo illimitato da meno di due anni e si obblighino a prestare almeno un anno di servizio come riassoldati, col trattamento previsto dall'articolo ora citato.


Articolo 169

(art. 135 T.U. 5 agosto 1927)

La riammissione in servizio dei sottufficiali in congedo e' disciplinata dalla legge sullo stato dei sottufficiali.


Articolo 170

(art. 136 T.U. 5 agosto 1927)

Gli inscritti della leva di terra assegnati al corpo reale equipaggi, possono essere riammessi in servizio nel corpo stesso alle condizioni fissate dalle leggi sulla leva marittima.


Articolo 171

(art. 137 T.U. 5 agosto 1927)

Oltre alla riammissioni in servizio di cui agli articoli precedenti, e' consentita la riassunzione in servizio, con vincolo temporanei rinnovabile e con le competenze ordinarie, di militari di truppa in congedo illimitato di qualsiasi classe che ne facciano volontaria domanda.


CAPO XIII.

Congedi - Obblighi dei militari in congedo.

Richiami alle armi - Chiamate di controllo.


Articolo 172

(art. 138 T.U. 5 agosto 1927)

Il congedo illimitato spetta ai militari di qualunque forma che, all'atto in cui cessano dal servizio o ne sono dispensati, conservano l'obbligo del servizio militare.
Il congedo assoluto spetta ai militari sotto le armi o in congedo illimitato che, o per eta' o per inidoneita' fisica, sono prosciolti da ogni obbligo di servizio militare.


Articolo 173

(art. 139 T.U. 5 agosto 1927)

Il militare, cui spetterebbe il congedo illimitato o il congedo assoluto, il quale si trovi a scontare una punizione disciplinare, non puo' essere congedato se non dopo ultimata la punizione.
Il congedamento dei graduati di truppa e soldati, sotto le armi per adempimento della ferma di leva, i quali siano stati puniti di prigione di rigore, e' ritardato di altrettanti giorni quanti furono quelli trascorsi in detta punizione durante la seconda meta' del totale servizio prestato.
I militari sotto le armi per l'adempimento della ferma di leva, i quali siansi a suo tempo presentati con ritardo non giustificato al distretto militare, sono trattenuti alle armi sopo il termine del loro servizio, computato ai sensi dell'art. 118, altrettanti giorni quanti furono quelli dal ritardo della presentazione.


Articolo 174

(art. 140 T.U. 5 agosto 1927)

Il diritto di essere inviato in congedo illimitato o in congedo assoluto per ragione di eta' e' sospeso appena emanato l'ordine di mobilitazione.


Articolo 175

(art. 141 T.U. 5 agosto 1927; art. 3 Legge 27 marzo 1930, n. 460)

I sottufficiali e i militari di truppa in congedo illimitato, di qualsiasi classe, hanno l'obbligo di notificare i cambiamenti della loro residenza al comando del distretto militare nei cui ruoli sono iscritti.
La notificazione deve aver luogo per mezzo del capo dell'amministrazione comunale non piu' tardi di quindici giorni dall'avvenuto trasferimento.


Articolo 176

(art. 142 T.U. 5 agosto 1927)

I sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato possono contrarre matrimonio senza richiederne autorizzazione all'autorita' militare.


Articolo 177

(art. 143 T.U. 5 agosto 1927)

I sottufficiali ed i militari di truppa in congedo illimitato possono essere richiamati in servizio in totalita', ovvero in parte, per classi, per considerazione della categoria originaria o del loro originario obbligo di ferma, per arma di ascrizione o di provenienza, per corpo, per spacialita' di servizio, o per distretto militare.
Ogni richiamo avra' luogo per decreto reale; ma i militari, se invitati a presentarsi con precetto personale, hanno obbligo di rispondere nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto reale di richiamo.


Articolo 178

(art. 144 T.U. 5 agosto 1927)

I sottufficiali ed i militari di truppa in congedo illimitato che prestarono servizio nel corpo della Regia guardia di finanza - ramo terra - in caso di richiamo alle armi per qualsiasi motivo, possono essere destinati a prestar servizio nella guardia stessa.


Articolo 179

(art. 3 Legge 27 giugno 1929, n. 1144)

E' in facolta' del Governo di escludere dall'obbligo di rispondere ad eventuale chiamata alle armi i militari delle dieci classi piu' anziane, che abbiano figli in servizio sotto le armi o morti sotto le armi, e quelli che abbiano non meno di quattro figli conviventi e a carico.


Articolo 180

(art. 15 Legge 8 gennaio 1931, n. 3)

Il Ministro per la guerra ha facolta' di concedere dispense o esonerazioni dal servizio militare in caso di richiamo per mobilitazione a coloro che coprano determinati impieghi o si trovino in posizioni speciali, da stabilirsi con regolamento, sentito il parere del Consiglio di Stato.


Articolo 181

(art. 146 T.U. 5 agosto 1927; art. 3 Legge 27 marzo 1930, n. 460)

I sottufficiali e i militari di truppa ni congedo sono obbligati a rispondere alle chiamate ordinate con manifesto o con precetto personale dall'autorita' militare pel controllo della forza in congedo.
Tali chiamate hanno luogo normalmente in giorno festivo.


Articolo 182

(art. 147 T.U. 5 agosto 1927)

I militari in congedo illimitato chiamati pel controllo devono presentarsi al capo dell'amministrazione del comune di residenza, ovvero alle autorita' militari nel comune stesso, secondo le indicazioni del manifesto e del precetto personale di chiamata.
essi, durante il tempo in cui rimangono a disposizione delle autorita' predette, sono soggetti alla giurisdizione e disciplina militare.
Non hanno diritto ad alcun assegno o indennita' e sono rilasciati in liberta' nello stesso giorno di presentazione, a meno che non siano incorsi in sanzioni disciplinari o penali.


CAPO XIV.

Sanzioni penali, amministrative e disciplinari.

Articolo 183

(art. 149 T.U. 5 agosto 1927)

Non possono essere o rimanere assegnati alle ferme minori di cui all'art. 84:
1.o gli insxritti ed i militari che siano incorsi nelle sanzioni penali previste dal presente capo, salvo quanto dispone il successivo art. 192 per i renitenti;
2.o gli inscritti che scientemente abbiano prodotto documenti falsi o infedeli, senza pregiudizio delle pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsita';
3.o i militari che, a termini del codice penale militare, siano incorsi nel reato di diserzione.


Articolo 184

(art. 14 Legge 8 gennaio 1931, n.3)

Colui che, essendo soggetto alla leva, fu omesso nella formazione delle liste della sua classe, e non si presento' spontaneamente per concorrere alla leva della classe stessa, rimanendo in tale posizione fino alla chiusura della leva della propria classe, e' ritenuto reo di essersi sottratto alla leva.
Egli, se arruolato, non potra' essere assegnato a ferma minore, ma dovra' compiere la ordinaria ferma di leva.
Peraltro egli potra' essere assegnato a ferma minore per i titoli sorti dopo il suo arruolamento, purche' cio' avvenga per modificazioni di famiglia prima del congedamento della classe con la quale egli avrebbe dovuto essere arruolato.
Nei casi poi specificati nell'articolo seguente, l'omesso incorrera' nelle pene ivi comminate.


Articolo 185

(art. 150 T.U. 5 agosto 1927; art. 87 Legge 23 giugno 1927, n. 1066)

Chiunque scientemente ometta o cancelli indebitamente un giovane dalle liste di leva, ovvero con frode o raggiri cooperi alla sua omissione o cancellazione indebita, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa estensibile a L. 2000 salvo le pene maggiori, se vi e' luogo, per i pubblici ufficiali.
Il giovane omesso o cancellato indebitamente, che sia riconosciuto autore o complice di tali frodi o raggiri, e' condannato alla stessa pena.


Articolo 186

(art. 151 T.U. 5 agosto 1927)

I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persone sono puniti con la reclusione da 3 a 10 anni.


Articolo 187

(art. 152 T.U. 5 agosto 1927)

Gli inscritti colpevoli di essersi procacciate infermita' temporanee o permanenti al fine di esimersi dal servizio militare sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Qualora risultino abili ad un qualunque servizio militare, dopo che abbiano scontato la pena sono arruolati.
I medici, chirurghi e farmacisti, che abbiano procurato la suddetta infermita' o in qualsiasi modo agevolato il fatto preveduto nella prima parte di questa articolo, sono puniti con la reclusione da 6 mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a L. 2000.


Articolo 188

(art. 93 Legge 23 giugno 1927, n. 1066)

Gli inscritti ed i militari, che, al fine di esimersi dal servizio militare, abbiano simulato infermita' od imperfezioni con atti tali da indurre in errore l'autorita' competente, sono puniti con la reclusione da 1 a 4 mesi.


Articolo 189

(art. 153 T.U. 5 agosto 1927)

L'inscritto che senza legittimo motivo non si presenta nel giorno prefisso all'esame personale ed arruolamento od alla nuova visita di cui agli articoli 66 e 82, o che, travandosi all'estero, non regola la sua posizione di leva nei termini all'uopo fissati, e' considerato e punito come renitente.
La decisione di renitenza deve essere emessa, secondo i casi, dal consiglio di leva o dalla commissione mobile.
Dieci giorni dopo chiuso il primo periodo della leva i commissari di leva provvedono perche' la lista dei renitenti sia pubblicata in ciascun capologuogo di provincia e nei comuni sulle cui liste di leva i renitenti sono inscritti.
Allo stesso modo dieci giorni dopo la chiusura della leva i commissari di leva provvedono perche' sia pubblicata la lista dei renitenti dichiarati tali durante il secondo periodo della leva.


Articolo 190

(art. 154 T.U. 5 agosto 1927; art. 101 Legge 23 giugno 1927, n. 1066)

I renitenti che si presentano spontanei o che vengono arrestati debbono comunque essere esaminati a cura del consiglio di leva o della commissione mobile per essere, se idonei al servizio di leva, arruolati.
E' in facolta' del consiglio o della commissione di annullare - nei casi e nei limiti previsti dal regolamento - la dichiarazione di renitenza.
Il renitente per il quale non sia intervenuto tale annullamento e' denunciato dall'ufficio di leva all'aurorita' giudiziaria, la quale procede in conformita' dei seguenti articoli 191 e 193. In tal caso il renitente, se arruolato, dev'essere subito incorporato, salvo che sia stato assegnato alla ferma minore di 3.o grado od abbia titolo a dispensa od esenzione dalla prestazione del servizio.
Le cause per i reati di renitenza alla leva devono essere portate a giudizio con precedenza, aulle altre.
i consigli di leva provvedono perche' siano cancellati dalle liste dei renitenti i deceduti e quelli che, dopo l'arresto o la spontanea presentazione, siano stati arruolati od abbiano altrimenti regolato la loro posizione.


Articolo 191

(art. 155 T.U. 5 agosto 1927)

I renitenti arrestati sono puniti con la reclusione da uno a due anni; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza, incorrono nella pena della reclusione da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena della reclusione da sei mesi ad un anno.
I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti con la reclusione da un mese ad un anno. Sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi se presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza, e con la reclusione estensibile a tre mesi se presentatisi spontaneamente durante l'anno.
Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.
La pena a cui sono condannati i renitenti che non siano assegnati alla ferma minore di terzo grado, ovvero non abbiano titolo alla dispensa od esenzione di cui al 3.o comma dell'art. 190, viene da essi scontata quando sono inviati in congedo illimitato.


Articolo 192

(art. 156 T.U. 5 agosto 1927)

Gli inscritti assolti dal reato di renitenza, qualora durante la leva sulla loro classe avessero avuto diritto alla assegnazione a ferma minore, possono ottenere di esservi assegnati, purche' non vi si opponga il fatto che durante la loro renitenza un loro fratello consanguineo abbia ottenuto l'assegnazione medesima.
I renitenti condannati non godono il beneficio della suddetta assgnazione se, oltre ad avervi avuto diritto prima della loro dichiarazione di renitenza, non si trovino tuttavia nelle condizioni di potervi aspirare o per lo stesso titolo di allora o per altro nuovo titolo sussistente al tempo delo loro arruolamento e sempre quando non vi si opponga il fatto di assegnazioni a ferma minore pronunciate a favore di un fratello consanguineo durante la loro renitenza.
I renitenti, sia assolti che condannati, una volta arruolati, possono ottenere l'assegnazione a ferma minore per i titoli sorti dopo il loro arruolamento, purche' cio' avvenga per modificazioni di famiglia prima del congedamento della classe con la quale essi avrebbero dovuto essere arruolati.


Articolo 193

(art. 157 T.U. 5 agosto 1927)

Chiunque abbia scientemente nascosto od ammesso al suo servizio un renitente e' punito con la reclusione fino a sei mesi.
Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente e' punito con la reclusione da un mese ad un anno.
La stessa pena si deve applicare a coloro che con colpevoli maneggi, abbiano impedito o ritardato la presentazione all'esame personale ed arruolamento di un inscritto.
Se il colpevole e' pubblico ufficiale, ministro del culto, agente o impiegato dello Stato, la pena si puo' estendere a due anno di reclusione e si fa luogo ad una multa estensibile fino a lire 2000.


Articolo 194

(art. 158 T.U. 5 agosto 1927)

I reati di omissione dolosa dalle liste di leva e di renitenza non si estingono per prescrizione.


Articolo 195

(art. 159 T.U. 5 agosto 1927)

I medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuto doni od accettato promesse per usre favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni.
La pena e' loro applicata, sia che al momento dei doni e delle promesse essi fossero gia' chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.
Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.


Articolo 196

(art. 160 T.U. 5 agosto 1927)

Ogni pubblico ufficiale che sotto qualsiasi pretesto abbia, in opposizione al disposto della legge, autorizzato od ammesso assegnazioni a ferma minore, riforme, dichiarazioni di idoneita' limitata od esclusioni dal servizio militare, ovvero autorizzato od ammesso alle agevolazioni od ai benefici previsti nel capo X, o abbia data arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari, e' punito come reo di abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni cone le pene previste dall'art. 323 del codice penale, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dallo stesso codice nel caso che altre circostanza aggravino la sua colpa.


Articolo 197

(art. 149 T.U. 5 agosto 1927)

L'inscritto, che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commette in territorio estero reati preveduti nella legge sul reclutamento dell'esercito o nel codice penale, e' punito secondo la legge italiana ancorche' non si trovi nel territorio dello Stato. Se sia stato giudicato all'estero pel medesimo fatto, e' giudicato nuovamente nello Stato qualora il Ministro per la giustizia ne faccia richiesta.


Articolo 198

(art. 10 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759)

Chi contravviene all'obbligo di cui all'art. 102 e' punito con un'ammenda da L. 50 a L. 500.
Alla stessa pena sono soggette le persone indicate nell'art. 102 in caso di mancata regolare frequenza del corso premilitare senza giustificato motivo, nonche' i direttori di aziende o datori di lavoro in genere che in qualsiasi guisa impediscano od ostacolino la frequenza dei corsi premilitari ai propri dipendenti.


Articolo 199

(art. 11 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759)

I militari che, pur non essendosi trovati nelle condizioni di cui all'art. 101, siano sforniti, per qualunque motivo, del requisito dell'istruzione premilitare, saranno esclusi dai corsi allievi caporali.
Per l'eventuale titolo a ferma minore di leva avranno il trattamento stabilito dell'art. 111.


Articolo 200

(art. 162 T.U. 5 agosto 1927)

Gli inscritti arruolati che senza legittimo impedimento non obbediscono all'ordine di chiamata alle armi sono dichiarati disertori e denunciati come tali all'autorita' giudiziaria militare.


Articolo 201

(art. 163 T.U. 5 agosto 1927)

Nei casi di richiami alle armi indetti in applicazione dell'art. 177 per solo scopo di istruzione, i militari che senza giusti motivi non si saranno presentati nel giorno fissato, andranno soggetti a castighi disciplinari se si presenteranno prima dello spirare dell'ottavo giorno successivo; e saranno puniti dai tribunali militari colla pena del carcere militare se non si presenteranno dentro tale termine.


Articolo 202

(art. 164 T.U. 5 agosto 1927)

I militari i quali siano in attesa di giudizio perche' imputati di diserzione per non aver risposto alla chiamata alle armi della loro classe o perche' imputati di mancanza ai richiami per l'istruzione, invece di essere detenuti nel carcere militare preventivo sono assegnati ed avviati ad un corpo.


Articolo 203

(art. 4 Legge 27 marzo 1930, n. 460)

I militari, di cui agli articoli 175 e 181, i quali manchino senza giustificato motivo alle chiamate di controllo oppure omettano di notificare il cambiamento della propria residenza, sono puniti con un'ammenda di L. 200 a L. 600, se sottufficiali, e da L. 100 a L. 300, se graduati o militari di truppa.


Articolo 204

(art. 5 legge 27 marzo 1930)

Quando per le condizioni economiche dei contravventori le ammende stabilite col precedente articolo possano presumersi inefficaci, anche se applicate nel massimo, il giudice ha facolta' di aumentarle sino al doppio.


Articolo 205

(art. 6 Legge 27 marzo 1930, n. 460)

In caso di non eseguito pagamento entro due mesi dal giorno dell'intimazione del precetto, o di insolvibilita' del condannato, l'ammenda e' convertibile in carcere militare col ragguaglio di un giorno per ogni L. 30, senza tener conto della frazione di L. 30 della somma non pagata.
Il condannato puo' sepre far cessare la pena sostituita pagando l'ammenda, dedotta la parte corrispondente al carcere militae sofferto col ragguaglio stabilito dal precedente comma.
Al carcere militare puo' essere sostituita la prestazione di un'opera determinata a servizio dell'Amministrazione militare, e due giorni di lavoro sono ragguagliati ad un giorno di carcere militare.
Il reato rimane estinto, qualora il contravventore paghi prima del procedimento penale, e non oltre un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento, una somma equivalente alla meta' del massimo dell'ammenda.


Articolo 206

(art. 149 T.U. 5 agosto 1927)

La cognizione delle contravvenzioni previste dall'art. 203 e' deferita ai tribunali militari, i quali provvedono con decreto penale, secondo le norme stabilite dal R. decreto-legge 5 ottobre 1920, n. 1417


Articolo 207

(art. 168 T.U. 5 agosto 1927)

In tutti i casi non preveduti dalle precedenti disposizioni di questo capo, il disposto delle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alla leva.
Le disposizioni delle stesse leggi concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione sono ugualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge.


DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Articolo 208

(art. 18 Legge 8 gennaio 1931, n. 3)

Ai militari arruolati in leve precedenti a quella della classe 1911 si applicano, anziche' le disposizioni sulle ferme minori istituite dalla legge 8 gennaio 1931 n. 3, le disposizioni di legge preesistenti.
Tuttavia i militari potranno invocare le disposizioni della legge 8 gennaio 1931, n.3, o quelle del presente testo unico, in quanto esse siano piu' favorevoli.
Qualora si tratti di titoli a ferma minore sorti per modificazione di famiglia o per uno dei casi di cui all'art. 91 dopo il 16 gennaio 1031, data di entrata in vigore della citata legge 8 gennaio 1931, n. 3, o dopo la data di entrata in vigore del presente testo unico, sono applicabili solamente le disposizioni, rispettivamente, della legge 8 gennaio 1931, n. 3, o del presente testo unico.


Articolo 209


Ai militari arruolati durante la leva sulla classe 1911 si applicano, anziche' le disposizioni del presente testo unico, relative alle ferme minori, le disposizioni della legge 8 gennaio 1931, n. 3.
Tuttavia i militari predetti potranno invocare le disposizioni del presente testo unico in quanto esse siano piu' favorevoli.
Qualora si tratti di titoli a ferma minore sorti per modificazione di famiglia o per uno dei casi di cui all'art. 91 dopo la data di entrata in vigore del presente testo unico, sono applicabili solamente le disposizioni del testo unico medesimo.


Articolo 210

(art. 2 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759)

L'obbligatorieta' dell'istruzione premilitare di cui all'articolo 99 verra' attuata gradatamente in relazione alla istituzione dei corsi nelle singole localita'.
L'istruzione dei corsi nelle localita' nelle quali ora non esistono sara' effettuata gradatamente secondo le disponibilita' di bilancio.


Articolo 211

(art. 5 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759)

Nelle localita' dove la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale non abbia potuto ancora istituire con propri organi i corsi premilitari, e fino a quando cio' non avvenga, l'Opera nazionale Balilla e' incaricata della costituzione e dello svolgimento di essi a mezzo della organizzazione degli avanguardisti.


Articolo 212


Le indennita', le competenze ed i premi di cui agli articoli 27, 34, 35, 38, 58, 145, 149, 150, 156 e 157 del presente Testo Unico sono da sottoporre alla riduzione del 12% stabilita dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.


Articolo 213

(art. 169 T.U. 5 agosto 1927)

Alla esecuzione del presente testo unico sara' provveduto con regolamento approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.


In attesa della pubblicazione di tale regolamento, il Ministro per la guerra ha facolta' di emanare le disposizioni esecutive che ritenga necessarie, sotto l'osservanza delle norme di cui alla legge 31 gennaio 1926, n. 100.


Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:

Il Ministro per la guerra:

GAZZERA