REGIO DECRETO N. 1292 DEL 4 AGOSTO 1924
APPROVAZIONE DEL NUOVO ORDINAMENTO DELLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
VISTO IL R. DECRETO 14 GENNAIO 1923, N.31;
VISTO IL R. DECRETO 8 MARZO 1923, N.831;
UDITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
RICONOSCIUTA LA NECESSITA' CHE L'AZIONE DI TUTTE LE FORZE ARMATE DELLO STATO SIA ARMONIZZATA E REGOLATA DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI COMUNI, PERCHE' IN UN SOLO FASCIO DI OPERA E DI SENTIMENTO ESSERE POSSANO SEMPRE MEGLIO CORRISPONDERE AL LORO ALTISSIMO COMPITO DI TUTELARE L'INTEGRITA' DELLA PATRIA E MANTENERE SALDE LE ISTITUZIONI;
SULLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DI CONCERTO COI MINISTRI SEGRETARI DI STATO PER L'INTERNO, PER LA GUERRA, PER LA MARINA, PER LE FINANZE, PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO, E PER LE COLONIE;
ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:
Art. 1
LA M.V.S.N. FA PARTE DELLE FORZE ARMATE DELLO STATO. I SUOI COMPONENTI PRESTANO GIURAMENTO DI FEDELTA' AL RE E SONO SOGGETTI ALLE STESSE DISPOSIZIONI DISCIPLINARI E PENALI DI QUELLI APPARTENENTI AL REGIO ESERCITO.
Art. 2
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, D'ACCORDO COI MINISTRI PER LA GUERRA, PER LA MARINA, PER LE COLONIE, PER LE FINANZE E COL COMANDANTE GENERALE DELLA MILIZIA, PROVVEDE A SISTEMARE L'ORDINAMENTO DELLA M.V.S.N. IN BASE AI COMPITI STABILITI DAL PRESENTE DECRETO.
LA M.V.S.N. AVRA' IL SEGUENTE ORDINAMENTO:
UN COMANDO GENERALE;
12 COMANDI DI ZONA;
3 COMANDI DI GRUPPO AUTONOMO DI LEGIONI;
95 COMANDI DI LEGIONE.
OGNI LEGIONE SARA' COSTITUITA DA 3 A 5 COORTI. CIASCUNA COORTE SI COMPORRA' DI 3 CENTURIE, E CIASCUNA CENTURIA DI 3 MANIPOLI.
IL NUMERO DELLE LEGIONI PUO' VARIARE, ED E' FISSATO ANNO PER ANNO IN SEDE DI BILANCIO DI PREVISIONE.
Art. 3
LA M.V.S.N. HA UNA PROPRIA GERARCHIA, CORRISPONDENTE A QUELLA DELLE ALTRE FORZE ARMATE DELLO STATO.
LA GERARCHIA DEGLI UFFICIALI E' LA SEGUENTE:
CONSOLE GENERALE (COMANDANTE GENERALE DELLA M.V.S.N.), CORRISPONDENTE A GENERALE DI CORPO D'ARMATA;
CONSOLE (COMANDANTE DI ZONA O GRUPPO AUTONOMO DI LEGIONI), CORRISPONDENTE A GENERALE DI DIVISIONE;
PROCONSOLE (COMANDANTE DI LEGIONE), CORRISPONDENTE A COLONNELLO;
SENIORE (COMANDANTE DI COORTE), CORRISPONDENTE A MAGGIORE;
CENTURIONE (COMANDANTE DI CENTURIA), CORRISPONDENTE A CAPITANO;
CAPO MANIPOLO (COMANDANTE DI MANIPOLO), CORRISPONDENTE A SOTTOTENENTE, (A TENENTE PER COLORO CHE NELL'ESERCITO HANNO IL GRADO CORRISPONDENTE).
Art. 4
IL COMANDANTE GENERALE E I COMANDANTI DI ZONA, DI GRUPPO AUTONOMO E DI LEGIONE, E GLI UFFICIALI E MILITI AD ESSI ADDETTI, SONO PERMANENTEMENTE IN SERVIZIO. TUTTI GLI ALTRI UFFICIALI E TUTTI GLI ALTRI MILITI SONO NORMALMENTE DA CONSIDERARSI IN CONGEDO.
Art. 5
GLI UFFICIALI ED I MILITI DELLA M.V.S.N. PRESTANO SERVIZIO VOLONTARIO, E, TRANNE QUELLI DI CUI ALL'ART. 4, SONO RETRIBUITI SOLO NEI GIORNI IN CUI SONO CHIAMATI ALLE ARMI.
Art. 6
GLI UFFICIALI DELLA M.V.S.N. SONO TRATTI DAGLI UFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO DEL REGIO ESERCITO, DELLA REGIA MARINA, DELLA REGIA AERONAUTICA, IN SEGUITO A LORO DOMANDA; I CAPI MANIPOLO POTRANNO ESSERE RECLUTATI ANCHE DAI CITTADINI E DAI CAPI SQUADRA DELLA MILIZIA, PREVIO ACCERTAMENTO DELLA LORO IDONEITA' AL GRADO.
APPOSITA LEGGE STABILIRA' PER TUTTI LO STATO GIURIDICO.
Art. 7
I MILITI SONO TRATTI DAI CITTADINI DEL REGNO CHE NE FACCIANO DOMANDA, CHE RISPONDANO A SPECIALI CONDIZIONI DI IDONEITA' FISICA, MORALE E POLITICA, ED ABBIANO COMPIUTA L'ETA' DI ANNI 17 E NON SUPERATA QUELLA DI ANNI 50.
Art. 8
GLI UFFICIALI DELLA M.V.S.N. ALL'ATTO DEL LORO INCORPORAMENTO CONSERVERANNO IL GRADO E L'ANZIANITA' ASSOLUTA LORO ATTRIBUITA NELLE CATEGORIE IN CONGEDO DEL REGIO ESERCITO, REGIA MARINA, REGIA AERONAUTICA DALE QUALI PROVENGONO.
IL SUCCESSIVO AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLA M.V.S.N. SARA' REGOLATO CON APPOSITE NORME LEGISLATIVE, ANALOGHE A QUELLE STABILITE PER LE ALTRE FORZE ARMATE DELLO STATO.
L'UFFICIALE DELLA M.V.S.N. POTRA' ESSERE INCARICATO DI FUNZIONI DI COMANDO SUPERIORI A QUELLE INERENTI AL GRADO DI CUI E' RIVESTITO.
Art. 9
LE DOMANDE DI AMMISSIONE NELLA M.V.S.N. DA PARTE DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO DEL REGIO ESERCITO, REGIO MARINA, REGIA AERONAUTICA SONO PRESENTATE AL COMANDO GENERALE DELLA M.V.S.N. SU DI ESSE DECIDERA', PREVI ACCERTAMENTI SULLO STATO DI SERVIZIO DEL RICHIEDENTE E SUI SUOI PRECEDENTI NELLA VITA CIVILE, UNA COMMISSIONE COMPOSTA DA UN CONSOLE DELLA MILIZIA, PRESIDENTE, UN GENERALE DI BRIGATA DEL REGIO ESERCITO E UN PROCONSOLE DELLA MILIZIA, MEMBRI.
L'UFFICIALE GENERALE DEL REGIO ESERCITO SARA' NOMINATO DAL MINISTERO DELLA GUERRA; GLI UFFICIALI DELLA MILIZIA SARANNO NOMINATI DAL COMANDO GENERALE DELLA M.V.S.N.
Art. 10
LE DOMANDE DI AMMISSIONE A MILITE DELLA M.V.S.N. DA PARTE DEI CITTADINI DEL REGNO SONO PRESENTATE AL COMANDO DELLA LEGIONE CON GIURISDIZIONE SULLA LOCALITA' DI RESIDENZA DEL RICHIEDENTE.
ALLE DOMANDE DOVRANNO ESSEREANNESSI I DOCUMENTI SEGUENTI:
A) FEDE DI NASCITA;
B) CERTIFICATO PENALE;
C) FOGLIO DI CONGEDO PER COLORO CHE HANNO GIA' ADEMPIUTO AGLI OBBLIGHI DI LEVA.
Art. 11
LA M.V.S.N. E' AGLI ORDINI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONCORRERA' A QUEI SERVIZI CHE, VOLTA A VOLTA, EGLI GUIDICHERA' DEL CASO NELL'INTERNO DEL REGNO E DELLE COLONIE.
ALLA M.V.S.N. E' AFFIDATA IN MODO PERMANENTE LA ISTRUZIONE PREMILITARE DEL'ESERCITO, SECONDO LE NORME ED I REGOLAMENTI CHE SARANNO EMANATE DAL MINISTERO DELLA GUERRA, SENTITO IL PARERE DEL COMANDO GENERALE DELLA MILIZIA.
PER QUANTO RIGUARDA LA ISTRUZIONE PREMILITARE DELL'ESERCITO, LA M.V.S.N. SARA' ALLA DIRETTA DIPENDENZA DEL MINISTERO DELLA GUERRA E DELLE AUTORITA' MILITARI TERRITORIALI.
Art. 12
IL PERSONALE DELLA M.V.S.N., SOGGETTO ALL'OBBLIGO DEL SERVIZIO MILITARE, IN CASO DI CHIAMATA ALLE ARMI, DI RICHIAMI PER ISTRUZIONI ORDINATI DALLE AUTORITA' MILITARI, OD IN CASO DI MOBILITAZIONE, E' INCORPORATO NELLE UNITA' DEL REGIO ESERCITO, DELLA REGIA MARINA E DELLA REGIA AERONAUTICA ALLE QUALI APPARTIENE.
I REPARTI DELLA M.V.S.N. COSTITUITI CON PERSONALE ESENTE DA TALI OBBLIGHI, CONCORRONO, IN CASO DI GUERRA, ALLA DIFESA DELLO STATO, O NELL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL REGNO E NELLE COLONIE, O PRESSO L'ESERCITO OEPRANTE, SECONDO I PARTICOLARI COMPITI CHE AD ESSI VERRANNO AFFIDATI DAL MINISTERO DELLA GUERRA.
Art. 13
TUTTE LE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA M.V.S.N. SONO A CARICO DEL BILANCIO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
Art. 14
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DI CONCERTO COI MINISTRI INTERESSATI, EMANERA' OGNI DISPOSIZIONE NECESSARIA PER L'ESECUZIONE DEL PRESENTE DECRETO.
Art. 15
E' ABROGATA OGNI DISPOSIZIONE CONTRARIA AL PRESENTE DECRETO.
Art. 16
IL PRESENTE DECRETO AVRA' ATTUAZIONE ALLA DATA DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO.
Art. 17
GLI ATTUALI QUADRI DELLA M.V.S.N. DOVRANNO AVERE IMMEDIATA SISTEMAZIONE, IN RELAZIONE AL DISPOSTO DEGLI ARTICOLI PRECEDENTI DEL PRESENTE DECRETO.
Art. 18
PER ALCUNI UFFICIALI DELLA M.V.S.N., LA CUI POSIZIONE SARA' ESAMINATA PERSONALMENTE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ASSISTITO DAL MINISTRO PER LA GUERRA E DAL CONSOLE GENERALE COMANDANTE DELLA M.V.S.N., PUO' ESSERE AMMESSA - SOLO IN VIA ECCEZIONALE - LA CONSERVAZIONE DEL GRADO CHE ESSI ATTUALMENTE RIVESTONO.
LE RELAZIONI GERARCHICHE FUORI DAL SERVIZIO ARMATO FRA I SUDDETTI UFFICIALI E QUELLI DELLE ALTRE FORZE MILITARI DELLO STATO SARANNO STABILITE IN BASE AI GRADI EFFETTIVAMENTE RICOPERTI NEL REGIO ESERCITO, NELLA REGIA MARINA, NELLA REGIA AERONAUTICA.
IL PRESENTE DECRETO LEGGE SARA PRESENTATO AL PARLAMENTO PER LA CONVERSIONE IN LEGGE.
ORDINIAMO CHE IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SIA INSERTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO D'ITALIA, MANDANDO A CHIUNQUE SPETTO DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A SANT'ANNA DI VALDIERI, ADDI' 4 AGOSTO 1924
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - FEDERZONI - DI GIORGIO-
THAON DI RAVEL - DE STEFANI -
OVIGLIO - LANZA DI SCALEA.
V. IL GUARDASIGILLI: OVIGLIO