REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1923, n. 3111. Obblighi di servizio militare per gli incorporati nei reparti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dislocati nelle colonie

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n.31 in data 14 gennaio 1923, col quale è istituita la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
Visto il R. decreto n. 832 in data 8 marzo 1923, col quale cono approvate le norme per la costituzione, la formazione, il funzionamento e le chiamate della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con il R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497 e successive disposizioni;
Visto il testo unico delle leggi sulla leva marittima approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5680, e successive disposizioni;
Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645, concernente la costituzione della Regia aeronautica e successive disposizioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, Commissario per la Regia Aeronautica e Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina e per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:


Art. 1

Gli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono esenti da qualunque chiamata o richiamo sotto le armi nel Regio eseercito o nella Regia marina o nella Regia aeronautica, allorquando si trivino regolarmente incorporati in reparti della Milizia dislocati nelle Colonie del Regno.

Art. 2

Per coloro i quali devono ancora compiere la ferma di leva, il servizio prestato presso reparti della Milizia dislocati nelle Colonie, deve computarsi, purchè di durata non minore di mesi tre, in isconto della ferma di leva, ordinaria o ridotta.
Per coloro i quali non abbiano più obblighi di ferma, detto servizio, purchè di durata non minore di un mese, costituirà titolo di dispensa dai richiami alle armi per istruzione nel Regio esercito o nella Regia marina o nella Regia aeronautica, che si affettuino e si esauriscano entro un triennio dal giorno in cui il servizio è stato ultimato.

Art. 3

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - A. DIAZ - THAON DI REVEL
FEDERZONI.
Visto, il guardasigilli: OVIGLIO