REGIO DECRETO LEGGE 13 dicembre 1923, n. 3110. Istituzione presso i reparti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dislocati nelle Colonie, del grado di vice caposquadra

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 31 in data 14 gennaio 1923, col quale è istituita la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
Visto il R. decreto-legge n. 967 in data 15 marzo 1923, col quale si stabiliscono i gradi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e le indennità relative;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per le finanze e per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:


Art. 1

Presso i reparti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dislocati nelle Colonie del Regno, è istituito il grado di vice caposquadra, intermedio fra il grado di camicia nera e quello di caposquadra.
In ogni squadra non potrà essere nominato più di un vice caposquadra.
Il vice caposquadra porterà lo stesso distintivo di grado del caposquadra, in panno rosso anzichè in argento.

Art. 2

Al caposquadra e al vice caposquadra competono, rispettivamente, gli assegni dovuti al sergente maggiore ed al sergente del Regio corpo di truppe coloniali.

Art. 3

Gli assegni di cui all'articolo precedente decorrono dal giorno dello sbarco delle legioni della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in Libia e propriamente dal 20 settembre 1923, per quanti abbiano coperto, in dette legioni, il grado di caposquadra, o abbiano esercitato, di fatto, le funzioni di vice caposquadra.

Art. 4

Il Ministro per l'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - A. DIAZ - T. DE REVEL -
DE STEFANI - FEDERZONI.
Visto, il guardasigilli: OVIGLIO