REGIO DECRETO LEGGE N. 214 DEL 20 OTTOBRE 1924.
Istituzione di una speciale centuria della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale per i servizi di polizia nel porto di Napoli.



VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 1810 che stabilisce le attribuzioni del Regio commissario per il porto di Napoli;
Visto il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31 col quale è stata istituita la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e relative disposizioni;
Ritenuta la necessitò di intensificare il servizio di polizia nel porto di Napoli;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per la marina, per i lavori pubblici e per le finanze, udito il Commissario per la marina mercantile; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1
Per i servizi di polizia nel porto di Napoli è istituita una speciale centuria della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Detta centuria è alle dipendenze disciplinari e sotto l'alto controllo amministrativo del comando generale M.V.S.N.
Per il suo impiego speciale, essa è a disposizione dell'ufficio di pubblica sicurezza del porto, il quale se ne avvarrà econdo le direttive del Regio commissario per il porto, concordate con il comando generale della M.V.S.N.

Art. 2
La centuria di cui al precedente articolo sarà impegnata:
a) nel servizio generale di pubblica sicurezza nel porto di Napoli, a terra e a mare.
b) in via subordinata, nei servizi di vigilanza e guardia nel porto, a richiesta dei privati;
Essa non potrà mai essere distolta dai suddetti servizi, senza apposita autorizzazione concessa, volta per volta, dal Regio commissario per il porto.

Art. 3
Gli speciali servizi nell'interesse dei privati saranno disposti dal comandante della centuria, previ accordi con l'ufficio di pubblica sicurezza del porto, in relazione alle esigenze del servizio generale, ed inteso il Regio commissario per il porto.
Le relative tariffe saranno stabilite da detto Regio commissario.

Art. 4
Per fronteggiare le spese occorrenti per il mantenimento della centuria e per i servizi ad essa affidati, sono istituite le seguenti tasse a favore del Regio commissariato per il porto di Napoli:
a) un aumento di cent. 5 sulla sopratassa di ancoraggio di cui all'art. 3 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 1018, a carico delle navi che entrano nel porto di Napoli;
b) una tassa sulle merci che si sbarcano nel porto di Napoli, così commisurata:
sul carbone, L. 0,10 per tonnellata di peso;
sul grano, L. 0,30 per tonnellata di peso;
sulle altre merci L. 0,60 per tonnellata di peso.
L'aumento di cui alla lettera a) sarà accertato e riscosso con le stesse norme stabilite per la sopratassa già in vigore; la tassa sulle merci sarà accertata e riscossa dalla locale Regia dogana, la quale dovrà versare, ogni decade, alla cassa del Commissariato, le somme riscosse.
Alla stesso scopo di fronteggiare le spese della centuria, saranno destinate le entrate provenienti dai servizi disimpegnati nell'interesse dei privati.
Qualora le future esigenze amministrative lo consentano, il Regio commissario per il porto di Napoli, potrà, con propri decreti, ridurre la tassa sulle merci di cui alla lettera b) del presente articolo. I progetti dei decreti medesimi dovranno essere sottoposti alla approvazione del Commissario per i servizi della marina mercantile.

Art. 5
Per la gestione amministrativa della centuria è istituita, presso il Regio commissariato per il porto di Napoli, una contabilità speciale. Tale contabilità comprenderà i proventi di cui al precedente articolo 4 e tutte le spese, sostenute e da sostenere, per l'organizzazione ed il funzionamento della centuria.
Il riscontro sulle spese sarà fatto dal comando generale della M.V.S.N. in base ai rendiconti, che ad esso trasmetterà mensilmente il comandante della centuria.

Art. 6
L'organico, il trattamento economico e le norme disciplinari che dovranno regolare la centuria, saranno stabiliti dal comando generale della M.V.S.N.

Art. 7
Le spese che fossero state anticipate dal Regio commissariato per il porto di Napoli per la prima organizzazione della Milizia portuaria di cui al presente decreto, saranno reintegrate al bilancio del commissariato medesimo, con prelevamenti mensili dalla contabilità speciale di cui all'art. 5, di importo non superiore alle 5000 lire ciascuno, fino alla totale estinzione del debito.

Art. 8
Il presente decreto saràà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - THAON DI REVEL - CARNAZZA -
DE STAFANI.
Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.