REGIO DECRETO LEGGE N. 1466 DEL 16 LUGLIO 1925.
Istituzione della Milizia postelegrafonica.



VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Visto il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31 col quale venne istituita la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
Visto il R. decreto legge 4 agosto 1924, n. 1292 con il quale si approva il nuovo ordinamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
Visto il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1686, relativo al funzionamento della Milizia Ferroviaria per la sicurezza nazionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'interno, per le finanze, per le comunicazioni, per i lavori pubblici, per la giustizia e gli affari di culto, per la guerra e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1
La Milizia postale telegrafica è una specialità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che svolge la propria attività nell'ambito dei servizi postali e telegrafici, a tutela degli interessi dell'Erario e per concorrere ai servizi di polizia e di sicurezza.

Art. 2
La Milizia postale telegrafica è alla dipendenza disciplinare del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - Ispettorato generale Reparti speciali.
Per l'impiego tecnico dipende dal Ministero per le comunicazioni. Il comando della Milizia postale telegrafica è affidato al comandante del Gruppo legioni ferrovieri.

Art. 3
La Milizia postale telegrafica fa parte delle forze armate dello Stato ed i suoi componenti sono soggetti a tutte le disposizioni stabilite per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale con R. decreto legge 4 agosto 1924, n. 1292, in quanto non siano in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 4
Il personale della Milizia postale telegrafica in servizio continuativo per determinati periodi esercita nell'ambito postale telegrafico funzioni vere e proprie di pubblica sicurezza.
Esso si distingue dal personale non permanente e non in servizio continuativo per determinati periodi mediante apposito alamaro nero applicato sui paramani della giubba o del cappotto.
I capi squadra e militi assumono qualità di agenti di polizia giudiziaria.
Nell'esercizio delle funzioni di concorso ai servizi di polizia e di sicurezza la Milizia postale telegrafica agisce alla diretta dipendenza e sotto la esclusiva responsabilità delle autorità di pubblica sicurezza competenti per giurisdizione in concorso con l'arma dei carabinieri Reali.
Qualora particolari necessità di servizio postale telegrafico o conseguenti dalle attribuzioni della Milizia postale telegrafica lo richiedano, gli ufficiali, capi squadra e militi della Milizia postale telegrafica potranno essere incaricati del disimpegno delle funzioni di competenza della rispettiva qualifica postale telegrafica o di quelle funzioni cui fossero eventualmente abilitati con le modalità richieste dai regolamenti postali telegrafici. In tal caso essi porteranno sulla divisa di Milizia un bracciale azzurro con il distintivo della qualifica e verranno considerati come facenti parte del personale postale telegrafico a tutti gli effetti di legge.

Art. 5
Le domande di ammissione nei quadri degli ufficiali della Milizia postale telegrafica saranno sottoposte all'esame di una Commissione di accertamento che dovrà essere composta di un ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale di grado corrispondente a generale di divisione del Regio esercito, presidente, designato dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dal comandante del gruppo legioni ferrovieri, e da un generale di brigata o colonnello in servizio attivo del Regio esercito, aventi particolare competenza in materia, membri.

Art. 6
Per le domande di ammissione a milite si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 10 del Regio decreto legge 4 agosto 1924, n. 1292, sostituendo al console il comandante del reparto autonomo.
Il giudizio del comandante di reparto autonomo sarà però sottoposto al comandante del Gruppo di legioni ferrovieri per la definitiva approvazione.
Le promozioni dei militi a capi squadra saranno fatte dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale su proposta del comando del Gruppo legioni ferroviarie.

Art. 7
La Milizia postale telegrafica sarà in massima costituita per ogni provincia da un reparto autonomo (centuria o manipolo) di forza variabile.
I reparti anzidetti saranno formati da nuclei di forza in servizio continuativo per determinati periodi e da forza in congedo od anche da sola forza in congedo.
Il Ministero per le comunicazioni disporrà per la costituzione dei nuclei in servizio continuativo nelle località ove lo ritenga opportuno, determinandone la forza relativa; complessivamente però la forza in servizio continuativo per tutto il Regno non potrà superare il seguente organico:

Ufficiali superiori a disposizione per le ispezioni: console . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
seniore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Ufficiali inferiori addetti ai reparti:
capi manipolo o centurioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
capi squadra e militi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520

Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600

Tutti gli altri ufficiali, capi squadra e militi della Milizia postale telegrafica costituiscono la forza in congedo; essi presteranno servizio solo quando saranno chiamati alle armi.

Art. 8
La gerarchia della Milizia postale telegrafica è quella stessa della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 9
Gli ufficiali e militi della Milizia postale telegrafica sono tratti esclusivamente dai funzionari ed agenti delle Regie poste e telegrafi compresi gli agenti giurati che ne facciano domanda ed abbiano i requisiti di cui agli articoli 6 e 7 del R. decreto legge 4 agosto 1924, n. 1292, e che in base ai precedenti servizi risultino idonei ai comandi ed incarichi ad essi affidati.

Art. 10
Gli ufficiali, capi squadra e militi della Milizia postale telegrafica conservano le proprie qualifiche postali telegrafiche e tutti i conseguenti diritti di anzianità e di avanzamento nei rispettivi ruoli secondo le norme regolamentari vigenti o che saranno all'uopo emanate.

Art. 11
Gli appartenenti alla Milizia postale telegrafica prestano servizio volontario e ad essi sarà corrisposta una indennità giornalieri limitatamente ai periodi di servizio di milizia nella misura seguente:

Milite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 3. 50
Capo squadra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4. 00
Capo manipolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5. 00
Centurione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7. 00
Seniore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 8. 50
Console. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 10. 00

Art. 12
Gli ufficiali, capi squadra e militi della Milizia postale telegrafica in servizio continuativo per determinat periodi od in servizio temporaneo avranno diritto durante il loro effettivo servizio nella Milizia postale telegrafica agli assegni ordinari ed alla media delle competenze accessorie della rispettiva qualifica postale telegrafica.

Art. 13
Gli ufficiali, capi squadra e militi, in servizio continuativo per un determinato periodo, qualora con l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo si trovassero a percepire complessivamente un compenso mensile inferiore a quello dei pari grado della milizia ordinaria, ne riceveranno la differenza.

Art. 14
Le indennità di trasferta degli ufficiali della Milizia postale telegrafica saranno quelle stabilite dai regolamenti postali telegrafici.

Art. 15
Tutte le spese per il funzionamento della Milizia postale telegrafica sono a carico del Ministero delle comunicazioni sul bilancio dell'Amministrazione delle Regie poste e telegrafi.

Art. 16
Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - FEDERZONI - VOLPI-
CIANO - GIURIATI - ROCCO.
Visto, il Guardasigilli: ROCCO.