REGIO DECRETO-LEGGE del 1 maggio 1924, n. 1166
Costituzione di due Legioni Libiche di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto n. 31, in data 14 gennaio 1923, che istituisce la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
Visto il R. decreto 8 marzo 1923, n. 831, che approva il regolamento di disciplina per la M.V.S.N.;
Visto il R. decreto 8 marzo 1923, n. 832, che approva le norme per la costituzione, la formazione, il funzionamento e le chiamate della M.V.S.N.;
Visto il R. decreto 15 marzo 1923, n. 967, che stabilisce i gradi della M.V.S.N. e le indennità relative;
Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 1880, relativo alle chiamate in servizio degli appartenenti alla M.V.S.N. dislocati nelle Colonie;
Visto il R. decreto 13 dicembre 1923, n. 3111, relativo agli obblighi di servizio militare per gli appartenenti alla M.V.S.N. dislocati nelle Colonie;
Visto il R. decreto 13 dicembre 1923, n. 3110, relativo ai capi squadra e ai vice capi squadra della M.V.S.N. dislocati nelle Colonie;
Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, che regola l'ordinamento militare in Tripolitania e Cirenaica, e successive disposizioni;
Visto il R. decreto n. 1784, in data 16 novembre 1922 e quello n. 1160, in data 22 aprile 1923, sulle pensioni privilegiate di guerra nella Tripolitania e Cirenaica, e quelli numero 1769 e n. 996 in data, rispettivamente, 16 novembre 1922 e 22 aprile 1923, riguardanti il conferimento delle medaglie col motto "Libia", i distintivi di onore per feriti e mutilati e le croci di guerra in Libia;
Visti i Regi decreti 31 ottobre 1923, nn. 2504 e 2503, sul nuovo trattamento economico coloniale;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2893, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e le successive modificazioni;
Visti i Regi decreti 18 marzo 1923, n. 621, e 3 febbraio 1924, n. 190, riguardanti le promozioni per merito di guerra in Libia;
Visto il R. decreto 3 febbraio 1924, n. 189, riguardante la concessione della medaglia e della croce di guerra al valore sul campo in Libia;
Visto il R. decreto 27 aprile 1924, n. 812, riguardante l'impiego delle Legioni regionali di M.V.S.N. in Libia;
Riconosciuta l'opportunità di costituire, in modo permanente, due Legioni di M.V.S.N. nell'intento di sostituire con esse, gradatamente, le attuali unità di fanteria nazionale dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per le colonie di concerto col Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, e con i Ministri per la guerra, per la marina, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
In Tripolitania ed in Cirenaica, alla dipendenza dei comandi dei Regi corpi di truppe coloniali, vengono impiegati reparti speciali permanenti della M.V.S.N., ordinati come unità di fanteria, che prendono il nome di Legioni Libiche di M.V.S.N.
Art. 2
E' costituita una Legione Libica per ciascuna delle due Colonie, con la formazione organica risultante dalle tabelle annesse al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Art. 3
Il numero delle coorti in ciascuna Legione può essere variabile, ma la forza di ciascuna Legione non può, nel suo complesso, superare la cifra di 1500 uomini.
Art. 4
Per tutto quanto si riferisce alla disciplina e al servizio, le Legioni Libiche sono alla esclusiva dipendenza del comando del Regio corpo di truppe coloniali e del Governatore della rispettiva Colonia, come le altre unità del Regio corpo.
Al personale dei predetti reparti (ufficiali e truppa) in materia disciplinare e penale si estendono, col presente decreto, le disposizioni del Regolamento di disciplina, del codice penale, nonchè le altre disposizioni regolamentari del Regio esercito.
I rapporti tra Legioni Libiche e comando generale della M.V.S.N. si svolgono per il tramite gerarchico delle autorità coloniali predette e del Ministero delle colonie, e viceversa.
Art. 5
La corrispondenza di unità tra reparti delle Legioni Libiche del Regio corpo di truppe coloniali è quella stabilita tra Milizia ed Esercito, di cui al n. 45 delle norme approvate col Nostro decreto 8 marzo 1923, n. 832.
Art. 6
L'equiparazione dei gradi è quella stabilita tra Milizia ed Esercito, di cui al Nostro decreto 15 marzo 1923, n. 967.
E' istituito nella M.V.S.N. Libica il grado di primo seniore, equiparato a quello di tenente colonnello nel Regio esercito.
Il grado di vice capo-squadra, istituito con Nostro decreto 13 dicembre 1923, n. 3110, è equiparato, agli effetti disciplinari, a quello di caporale.
Art. 7
E' stabilito col presente decreto l'obbligo di reciproca subordinazione tra gli appartenenti alla M.V.S.N. e gli appartenenti alle altre unità, del Regio corpo, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza.
Art. 8
Gli ufficiali della M.V.S.N. facenti parte delle Legioni Libiche di cui al presente decreto vengono considerati dal Ministero della guerra come richiamati dal congedo, col grado, però, che rivestono nel Regio esercito; ma per essi le disposizioni di cui all'ultima linea dell'art. 158 del R. decreto 2395 in data 11 novembre 1923, riguardanti la valutazione del servizio agli effetti economici, saranno applicabili in caso di successivo richiamo nel Regio esercito tenendosi conto soltanto allora del servizio prestato nelle Legioni Libiche.
I graduati ed i militi sono, analogamente, considerati come chiamati o richiamati in servizio nel Regio esercito; i graduati col grado che rivestono nel Regio esercito.
Pertanto, agli uni e agli altri sono applicabili, durante il loro servizio, le disposizioni speciali riguardanti i militari dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia.
A parziale deroga del disposto del R. decreto 3111, in data 13 dicembre 1923, il servizio prestato in Colonia dagli appartenenti alle Legioni di cui sopra è computato per intero agli effetti della ferma di leva. In conseguenza l'arruolamento nelle Legioni stesse dei giovani che non hanno concorso alla leva importa l'arruolamento nel Regio esercito o nella Regia marina. In ogni caso il servizio prestato in Libia coi reparti di M.V.S.N. è oggetto di variazione matricolare nei documenti degli ufficiali e della truppa.
Art. 9
Il reclutamento degli ufficiali è volontario e nazionale, ed è fatto tra gli inscritti della M.V.S.N.
Debbono appartenere ai ruoli degli ufficiali di complemento o della P.A.S. del Regio esercito, e rivestire di massima, nella Milizia, il grado corrispondente a quello che rivestono nei ruoli del Regio esercito.
Tuttavia è consentito che il grado rivestito nella Milizia sia corrispondente al grado immediatamente superiore a quello rivestito nei ruoli del Regio esercito.
Per la scelta e destinazione in Colonia, valgono nella valutazione dei requisiti occorrenti, norme analoghe a quelle in vigore per gli ufficiali delle categorie in congedo che vengono trasferiti nei Regi corpi coloniali.
Le modalità particolari saranno stabilite d'accordo tra il Ministero delle colonie e il comando generale della M.V.S.N.
Art. 10
Il reclutamento dei graduati e militi di truppa è volontario e nazionale, e fatto tra gli inscritti alla M.V.S.N. che abbiamo i requisiti stabiliti per gli aspiranti all'arruolamento volontario nei Regi corpi; mentre però i militi debbono esser celibi o vedovi senza prole, è consentito che i capi squadra ed i vice-capi squadra siano reclutati pure tra gli ammogliati o i vedovi con prole purchè si obblighino a lasciare la famiglia in Italia.
Per metà almeno della forza di ciascuna Legione Libica, essi sono tratti dagli inscritti alla M.V.S.N. che non abbiano ancora concorso alla leva, o che siano stati arruolati per fatti di leva ma che non siano ancora alle armi; per metà al massimo degli incsritti alla M.V.S.N. che abbiano già compiuto il servizio militare.
Le modalità particolari saranno stabilite d'accordo tra il Ministro delle colonie e il comando generale della M.V.S.N.
Art. 11
Per la assunzione della ferma e della rafferma, sia degli ufficiali che dei graduati e militi di truppa, valgono le stesse norme stabilite per il corrispondente personale trasferito a domanda o arruolato nei Regi corpi di truppe coloniali.
Possono, tuttavia, essere accolte le domande di ufficiali che s'impegnino soltanto per due anni di ferma.
Le rafferme saranno concesse dai comandi dei Regi corpi coloniali su proposta dei comandanti delle Legioni Libiche.
L'ufficiale e graduato di truppa che, per effetto di promozione, venisse a risultare esuberante agli organici della Legione Libica cui appartiene, verrà rimpatriato.
Art. 12
Le modalità per l'avanzamento normale degli ufficiali, graduati e militi di truppa delle Legioni Libiche, saranno stabilite da apposito decreto.
Art. 13
Al personale della Milizia sono applicabili, con le stesse modalità, le disposizioni che regolano la concessione delle pensioni agli appartenenti dei Regi corpi di truppe coloniali in caso di infermità contratta o di morte avvenuta in servizio o per comprovate cause di servizio militare coloniale.
Sono pure applicabili, a detto personale, con le stesse modalità, le disposizioni che regolano le concessioni delle pensioni privilegiate di guerra agli appartenenti ai Regi corpi coloniali, in caso di invalidità o di morte determinata da ferite e lesioni riportate in un fatto d'arme.
Art. 14
L'uniforme della Milizia è quella prevista dall'allegato n. 2 al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Art. 15
L'armamento è quello stabilito per i battaglioni cacciatori.
Art. 16
I reparti della Milizia si amministrano e rendono i conti al comando del Regio corpo di truppe coloniali della rispettiva COlonia con le stesse norme in vigore per il Regio corpo di truppe coloniali.
Presso l'ufficio amministrazione di ciascun Regio corpo di truppe coloniali è costituita una sezione speciale col personale della Milizia di cui alle tabelle organiche annesse al presente decreto, con l'incarico di coadiuvare il capo dell'ufficio amministrazione del Regio corpo in tutte le pratiche di carattere amministrativo, contabile e matricolare, riguardanti i reparti della M.V.S.N.
Art. 17
Agli ufficiali è dovuto:
a) lo stipendio iniziale del grado rivestito nella Milizia in base all'allegato 3 di cui al Nostro decreto 2395 dell'11 novembre 1923, tenuto conto dell'equiparazione dei gradi fra Esercito e Milizia di cui all'art. 1 del Nostro decreto n. 967 del 15 marzo 1923; sotto l'osservanza di quanto è prescritto dall'art. 4 del Nostro decreto-legge 967 in data 15 marzo 1923, per coloro che sono provvisti di stipendio o pensione o indennità di servizio ausiliario;
b) il supplemento di servizio attivo; l'indennità coloniale pari a tre quarti dello stipendio iniziale stabilito come alla lettera
a);
c) l'indennità militare.
Lo stipendio, il supplemento di stipendio, l'indennità militare e l'indennità coloniale risultano dalla seguente tabella:
GRADI |
Stipendio |
Supplemento servizio attivo |
Indennità coloniale |
Indennità militare |
Console |
17,800 |
1,500 |
13,350 |
3,840 |
1° Seniore |
16,000 |
1,200 |
12,000 |
3,480 |
Seniore |
13,700 |
1,000 |
10,275 |
3,240 |
Centurione |
11,600 |
800 |
8,700 |
2,520 |
Capomanipolo |
9,500 |
600 |
7,125 |
1,800 |
d) l'indennità di rappresentanza - se dovuta - è corrisposta con le norme dell'apposito decreto del Ministro per le colonie, sino ad un massimo di L.6000;
e) indennità di equipaggiamento:
Console . . . . . . . . . L.2500
Primo Seniore . . . . . . " 2000
Seniore . . . . . . . . . " 2000
Centurione. . . . . . . . " 1500
Tale indennità è dovuta in seguito all'ordine di trasferimento, ma, analogamente alla procedura seguita per gli ufficiali del Regio esercito, non può essere pagata se non dopo che l'ufficiale sia stato riconosciuto idoneo all'incondizionato servizio in Colonia sa un Collegio medico territoriale del Regio esercito.
L'ufficiale è tenuto a restituire tutta intera la indennità nel caso di mancato imbarco per la Colonia per cause indipendenti dall'Amministrazione. Ne dovrà restituire la metà quando ciò si verifichi per cause dipendenti dall'Amministrazione, oppure quando per cause indipendenti dall'Amministrazione, si dovesse verificare il rimpatrio prima di un anno di servizio.
Non viene rinnovata nel caso di trasferimento da una COlonia all'altra, oppure nel caso di nuova destinazione in Colonia prima che siano trasocrsi tre anni dall'ultimo rimpatrio;
f) l'indennità di residenza disagiata da corrispondersi con le norme stabilite dall'apposito decreto del Nostro Ministro per le colonie;
g) l'indennità per la conoscenza di una delle lingue locali nella misura annua di L. 1000 a 2000 secondo il grado di conoscenza della lingua, giusta decreto Governatoriale;
h) l'indennità cavalli. A quegli ufficiali che, in base alle annesse tabelle organiche, sono montati, spetta un quadrupede di servizio e la indennitò annua di L. 300.
La bardatura è concessa in uso, ed il mantenimento e la rinnovazione sono a carico del bilancio coloniale;
i)in caso di perdita del bagaglio per comprovate cause di servizio spetta il risarcimento del danno commisurato al valore delle cose perdute fino al massimo corrispondente alla indennità di equipaggiamento relativa al grado dell'ufficiale che ha subìto il danno.
Qualora il bagaglio sia perduto in seguit a cattura o ad abbandono del presidio nel quale l'ufficiale che ha subìto il danno debba considerarsi come in ordinaria residenza, il limite massimo s'intende raddoppiato;
k) l'indennità caro viveri. nella stessa misura e con le stesse norme con le quali è corrisposta in Italia;
l) l'indennità di missione nel territorio della COlonia. E' dovuta nella misura corrisposta per la missione nel Regno ridotta però alla metà.
La riduzione non ha luogo quando si tratta di missione nei principali centri urbani da determinarsi dal Governatore.
Per le missioni delle COlonie nel Regno si ha diritto al rimborso delle spese di viaggio ed alla indennità di soggiorno dalla data di sbarco a quela di imbarco, nella misura stabilita nel Regno.
Per le missioni dal Regno o dalle Colonie all'estero o da una COlonia all'altra verrà stabilito il trattamento con decreto del Ministro per le colonie.
Art. 18
Ai capisquadra e vice capisquadra è dovuta:
a) la paga iniziale del grado, rispettivamente, di sergente maggiore e sergente nel Regio corpo di truppe coloniali;
b) l'indennità coloniale;
c) l'indennità militare.
Gli assegni di cui sopra risultano dal seguente specchio:
GRADO |
Paga giornaliera |
Indennità coloniale giornaliera |
Indennità militare annua (1) |
Caposquadra |
11 |
5,15 |
360 |
Vice caposquadra |
8 |
5,15 |
240 |
(1) Con gli aumenti previsti pei sottufficali aventi carico di famiglia. Intendesi che, nonostante manchi la effettiva convivenza, tuttavia l'indennità è ugualmente dovuta.
d) l'indennità caro viveri, Nella stessa misura dovuta ai sergenti maggiori e sergenti del Regio corpo di truppe coloniali e con le stesse norme, applicandosi al caso la nota (1) di cui alla lettera
c) riguardo alla convivenza.
Art. 19
Alle camicie nere è dovuto nel biennio di ferma iniziale:
a) la paga giornaliera:
do L. 0.40 per coloro che assumono la ferma coloniale in commutazione di quella spettante di leva;
di L.2 per coloro che hanno già prestato servizio militare (anziani):
b) l'indennità coloniale giornaliera:
di L.2 per tutti.
Art. 20
Al personale di cui ai precedenti articoli (18-19) spetta inoltre:
a) il premio di arruolamento:
di L. 1300 per coloro che abbiano preso parte per almeno tre anni alla guerra libica e nazionale o all'una e all'altra cumulativamente;
di L. 1000 se abbiano preso parte per un minore periodo di tempo, a campagne di guerra;
di L. 500 se abbiano prestato almeno sei mesi di servizio militare;
di L. 250 a coloro che non abbiano mai prestato servizio militare.
Tali premi sono pagabili per metà all'atto dell'incorporamento in Libia, nel reparto di destinazione; l'altra metà all'atto del rimpatrio per compiuto servizio in COlonia.
Non sono però dovuti a coloro che, congedati dopo compiuta la ferma o la rafferma, si arruolino nuovamente nelle Legioni Libiche o in altro reparto dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia;
b) la razione viveri giornaliera (da corrispondersi in casi eccezionali in contanti pari a L. 4) come per i militari del Regio corpo di truppe coloniali;
c) le rafferme. Dopo il primo biennio di ferma possono essere concesse rafferme annuali sino al compimento del 35° anno di età per le camicie nere, fino al 41° per i capisquadra e vice capisquadra.
Tali rafferme sono concesse dal comandante del Regio corpo di truppe coloniali su proposta del comandante di Legione. Durante le rafferme la paga della camicia nera è di L. 2.25 e la indennità coloniale di L. 3.50.
Il premio spettante al compimento di ciascuno dei primi tre anni di rafferma, è di L. 600, quello spettante al compimento di ciascuno dei successivi tre anni di rafferma è di L. 700, quello dovuto al 7° e 8° anno e successivi è di L. 800.
Il raffermato, che per cause indipendenti dalla propria volontà (escluse quindi le ragioni disciplinari), interrompa la rafferma, percepisce tanti dodicesimi di premio per quanti sono i mesi compiuti.
d) il vestiario. La prima vestizione, la manutenzione e rinnovazione sono a carico del bilancio coloniale.
e) l'indennitò di residenza disagiata come quella spettante ai militari dei Regi corpi, proporzionata al disagio della località di residenza;
f) l'indennità per la conoscenza di una delle lingue locali come per i militari del Regio corpo;
g) le indennità eventuali nella misura prevista per il personale dei Regi corpi di truppe coloniali;
h) l'indennità di missione nell'interno della Colonia, da una COlonia all'altra o dalle Colonie in Italia. Verrà regolata come per i sottufficiali e per la truppa del Regio corpo di truppe coloniali;
i) l'indennità di L. 500 alle famiglie o agli eredi dei sottufficiali e militi di truppa che muoiono in combatimento, per ferite o per causa di malattie ed infortuni di servizio militare coloniale. Di L. 100 ai militari di cui sopra riformati per ferite riportate in combattimento, per cause accertate di servizio o per malattie acquisite in Libia a causa del clima o provenienti dallo speciale servizio prestato in Colonia. Tali indennità sono dovute indipendentemente dal diritto a pensione o ad altro beneficio di carattere provvidenziale a carico dello Stato e con le stesse norme vigenti per i militari dei Regi corpi.
Art. 21
Indennità giornaliera di operazioni- - E' corrisposta nella misura massima seguente, riducibile sino alla metà secondo il carattere delle operazioni stesse:
Console . . . . . . L.12 -
1° Seniore. . . . . " 10 -
Seniore . . . . . . " 10 -
Centurione. . . . . " 8 -
Capomanipolo. . . . " 6 -
Caposquadra e vice. " 2 -
Camicia nera. . . . " 0.50 -
Tale indennità può essere concessa dai Governatori, ridotta della metà, anche in caso di trasferimento per cambio di sede quando si richieda più di una giornata di marcia. In determinati casi può essere concessa agli ufficiali, oltre alla indennità di cui sopra, intiera o ridotta, una razione viveri in natura come quella spettante alla truppa.
Art. 22
Le licenze possono essere concesse compatibilmente con le esigenze di servizio. Qualora per ragioni di servizio non possa essere concessa la licenza nel periodo di ferma e di rafferma, è in facoltà del comandante del Regio corpo di concederla ai solo effetti amministrativi, però in ragione del periodo di licenza di cui è ammesso il cumulo e unicamente all'atto del rimpatrio definitivo.
1° Ufficiali.
a) la licenza ordinaria coloniale degli ufficiali ha la durata di giorni 90, oltre il viaggio di andata e ritorno, per biennio. Il viaggio per mare è a carico dell'Amministrazione. Tale licenza fa parte delle ferma o rafferma coloniale.
Viene concessa secondo le norme vigenti nei Regi corpi di truppe coloniali. Durante la licenza ed il viaggio spetta lo stipendio e l'indennità coloniale oltre gli assegni speciali coloniali la cui corresponsione è previsto che continui durante la licenza. Gli ufficiali che hanno la famiglia in Colonia, autorizzati a ciò dal Governatore, in occasione della licenza biennale, hanno facoltà di consurre seco la famiglia con diritto al rimborso, pei componenti di essa, del viaggio dalla residenza in Colonia al porto di sbarco nel Regno e viceversa;
b) licenza straordinaria per motivi di privati interessi o di salute non dipendenti da cause di servizio. Non viene computata nella ferma o rafferma coloniale; lo stipendio è dovuto per tutta la durata della licenza che però non potrà essere superiore ad un mese e sono escluse le proroghe; la indennità coloniale e gli assegni di Colonia non sono sovuti. Il viaggio è a carico dell'ufficiale. Tali licenze sono concesse dai Governatori a loro insindacabile giudizio;
c) licenza straordinaria di convalescenza per motivi di salute dipendenti da cause comprovate di servizio. E' concessa quando l'ufficiale non possa fruire di licenza ordinaria. Ha la durata massima di mesi tre, sono scluse le proroghe. Durante questa licenza speta lo stipendio e tutti gli assegni coloniali tranne quelli per i quali sia diversamente disposto; essa è computata nella ferma o rafferma.
Il viaggio è a carico dell'Amministrazione. L'ufficiale che allo scadere della licenza di cui alle lettere
b) e
c) non sia riconosciuto da un collegio medico in condizioni di prestar servizio in Colonia, o non si presenti per riprendere servizio, s'intende rimpatriato immediatamente.
2° Truppa.
a) licenza ordinaria coloniale. - E' della durata di 60 giorni, oltre il viaggio di andata e ritorno, per ogni biennio di servizio compiuto; viene concessa secondo le norme vigenti nel Regio corpo di truppe coloniali. - Quando è concessa, è compresa nella ferma o rafferma. Durante la licenza spetta il trattamento normale, fatta eccezione della razione viveri, e delle indennità speciali la cui continuazione non è prevista durante le licenze ordinarie. Spetta il rimborso delle spese di viaggio;
b) licenza straordinaria coloniale. - E' concessa per motivi di famiglia debitamente comprovati e per malattie non dipendenti da cause di servizio. E' della durata massima di un mese e non sono ammesse proroghe; non è compresa nella ferma o rafferma. Durante tale licenza si applicano le norme in vigore per il Regio esercito per quanto riguarda la paga. Gli assegni dovuti pel servizio in Colonia cessano dalla data d'imbarco. Non è dovuta la razione viveri; è dovuto soltanto il rimborso delle spese di viaggio per mare: vale per la truppa quanto è detto per gli ufficiali nei riguardi della cessazione dal servizio coloniale.
c) licenza straordinaria per motivi di salute dipendenti da cause di servizio. - E' della durata massima di tre mesi e sono escluse le proroghe; il viaggio è a carico dell'Amministrazione. Allo scadere dela licenza i militari, se non riconosciuti idonei a proseguire il servizio in Colonia si considerano definitivamente rimpatriati. Durante detta licenza spetta la paga giornaliera (esclusa la razione viveri) e l'indennità coloniale.
Agli effetti delle licenze ordinarie posteriori alla prima, il periodo di licenza ordinaria trascorso, si calcola come servizio; tale norma vale anche per gli ufficiali.
Disposizioni di carattere generale
Art. 23
Tutti gli stipendi, le paghe e le indennità speciali come pure il corrispettivo della razione viveri, sono soggetti alla ritenuta delle imposte erariali con le norme vigenti pei militari dei Regi corpi di truppe coloniali.
Così pure si applicano agli ufficiali, ai graduati e militi delle Legioni Libiche della M.V.S.N. le norme vigenti nelle Colonie per le ritenute sugli assegni per punizioni disciplinari, per l'attesa di giudizio, deferimento ai Consigli e Commissioni di disciplina, e pel risarcimento dei danni causati ai beni mobili ed immobili dello Stato.
Art. 24
In caso di dichiarazione di guerra in Colonia, o di stato d'assedio o di importanti operazioni militari in corso, è in facoltà dei Governatori di sospendere, pel tempo strettamente necessario, l'invio in licenza o in congedo dei componenti le Legioni Libiche, trattenendoli senza vincolo di ferma e senza speciali compensi anche oltre il tempo costituente l'intera ferma o rafferma contratta.
Art. 25
Dal giorno in cui dal Comando generale della M.V.S.N. viene data comunicazione all'ufficiale del suo definitivo trasferimento alla Legione Libica, e da quello in cui i graduati ed i militi hanno firmato l'atto di arruolamento, gli assegni loro dovuti sono a carico del bilancio coloniale.
Dalle date di cui sopra competono agli ufficiali lo stipendio, il supplemento di servizio attivo, l'indennità militare e l'indennità caroviveri giusta l'art. 17; ai graduati e militi la paga e, quando dovuta, l'indennità militare giusta i precedenti articoli 18 e 19; ma non è dovuta ai graduati la razione viveri; alla camicie nere è pure dovuta la razione viveri in ragione di L. 4 al giorno.
Dalle date stesse spetta pure l'indennità caroviveri degli ufficiali, ai capisquadra e vicecapisquadra, con le norme d'Italia.
L'imbarco deve effettuarsi col piroscafo in partenza da Siracusa immediatamente dopo la data di partecipazione del trasferimento degli ufficiali, e quella in cui il graduato o milite ha firmato l'atto di arruolamento; non sono consentite dilazioni.
L'indennità coloniale decorre dal giorno d'imbarco.
Durante il viaggio di trasferimento dalla sede normale d'Italia dei militari destinati in Libia, sino a Siracusa comptono, con le stesse norme, le diarie fgiornaliere previste pei pari grado del Regio esercito tenuto conto, peri capi squadra e vice capi squadra, della equiparazione economica ai gradi di sergente maggiore e sergente. La trasferta per la camicia nera è, in questo caso, comprensiva di tutti gli asegni dovutigli in Italia, e del vitto.
Gli assegni cessano di essere a carico del bilancio coloniale dalla data in cui il militare cessa d'appartenere alla Legione Libica.
Tale cessazione coincide colla data in cui, in base alle giornate di viaggio, il milite deve ritenersi giunto alla sua normale sede (comune di domicilio) salvo quando è disposto per le licenze concesse in occasione del rimpatrio. In caso di definitivo rimpatrio senza licenza, la indennità coloniale cessa col giorno di sbarco in Italia.
Quando l'ufficiale abbia avuto facoltà di farsi seguire dalla famiglia in Colonia, ha diritto pei comportamenti di essa al trattamento stabilito per gli ufficiali dei Regi corpi e con le stesse norme. Tale trattamento spetta anche nel viaggio per rimpatrio definitivo.
Disposizioni transitorie
Art. 26
Gli ufficiali, i graduati ed i militi appartenenti ed in servizio nelle Legioni dislocate in Libia alla data del presente decreto, possono aspirare a far parte delle Legioni Libiche permanenti delle Colonie ove trovansi a prestare servizio, purchè soddisfino a tutte le condizioni stabilite col presente decreto stesso, riferendo all'epoca in cui iniziarono il servizio in Colonia i limiti di età massimi e minimi posti come condizione per far parte delle legioni stesse. Il tempo di servizio già prestato nelle Legioni Libiche attualmente nelle Colonie sarà conteggiato a scomputo della nuova ferma che dagli ufficiali, graduati e militi verrà assunta.
Art. 27
Sino a quando non sarà possibile sistemare entro normali limiti la forza occorrente, pel presidio e la sicurezza delle Colonie, è consentito che la forza delle Legioni Libiche di M.V.S.N., stabilita come all'art. 3 del presente decreto, sia considerata in più dell'organico normale dei battaglioni cacciatori assegnati a ciascuna Colonia.
Tale eccedenza di forza, però sarà regolata, in relazione ai bisogni straordinari delle Colonie stesse, d'accordo fra i Governi coloniali ed il Ministro per le colonie.
Art. 28
Alla maggiore spesa derivante dall'impiego delle Legioni Libiche di M.V.S.N. come forza straordinaria, giusta il precedente articolo, sarà provveduto con assegnazione straordinarie di fondi. Con decreto del Ministro per le finanze verranno introdotte nel bilancio del Ministro delle colonie le relative variazioni.
Art. 29
Il presente decreto ha effetto dal 1° maggio 1924; esso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Art. 30
E' data facoltà al Ministro per le colonie di emanare norme per la esecuzione del presente decreto, d'accordo col Ministro per la guerra.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° maggio 1924.
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - FEDERZONI - DI GIORGIO-
THAON DI RAVEL -
OVIGLIO -
DE' STEFANI.
Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO