REGIO DECRETO LEGGE N. 1066 DEL 16 MAGGIO 1926.
Istituzione della Milizia Nazionale forestale.



VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla riforma organica con ordinamento militare del Real corpo delle foreste e del personale per la vigilanza della pesca e per la custodia dei Regi tratturi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Nostri Ministri segretari di Stato per l'interno, per la guerra, per la giustizia, per le finanze, per le comunicazioni, per i lavori pubblici, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1
E' istituita la Milizia nazionale forestale per i servizi attualmente disimpegnati dal personale tecnico e di custodia del Real corpo delle foreste e del personale per la vigilanza sulla pesca e per la custodia dei Regi tratturi.

Art. 2
L'organico della Milizia nazionale forestale è quello risultante dal seguente quadro:

Ufficiali

Grado 4° - Ispettore Generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
5° - Console Generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
6° - Consoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
7° - Primi Seniori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
8° - Seniori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
9° - Centurioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
10° - Capi manipolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Sottufficiali e militi

Marescialli maggiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Marescialli capi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Marescialli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300
Brigadieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
Vice Brigadieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Militi scelti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .723
Militi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2927
Allievi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200


Entro i limiti dei posti dell'organico di cui sopra, il reclutamento in aggiunta al numero corrispondente ai vecchi organici, soppressi in virtù del successivo art. 7, avverrà in ragione di non più di 500 militi all'anno, di guisa che l'attuazione completa della riforma si verificherà nel sesto anno dall'istituzione della Milizia forestale.

Art. 3
Ai sottufficiali e militi della M.N.F. sono riconosciute le qualifiche rispettivamente attribuite dalle vigenti leggi ai sottufficiali e alle guardie forestali.

Art. 4
Per i servizi della M.N.F. il ruolo del personale di ragioneria delle Amministrazioni centrali (gruppo A) di cui alla tabella n.2 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato col Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520, è aumentato dei seguenti posti:

Grado 6° - Direttore capo divisione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
7° - Capo sezione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
8° - Consiglieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
9° - Primi segretari di ragioneria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
10° - Segretari di ragioneria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11° - Vice Segretari di ragioneria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Art. 5
I funzionari tecnici del Real corpo delle foreste, ad eccezione dei funzionari di grado 5°, possono, alla prima attuazione del presente decreto-legge, essere ammessi a far passaggio nel ruolo degli ufficiali della M.N.F., purchè siano dichiarati idonei dalle Commissioni di avanzamento, e colle modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 11 del presente decreto.
I funzionari che non faranno passaggio nel detto ruolo saranno mantenuti in servizio restando nel ruolo cui appartengono fino ad eliminazione.
Il numero dei posti che si renderanno vacanti in seguito ad eliminazione dei funzionari che rimarranno negli attuali ruoli del Real corpo delle foreste, andranno in aumento dell'organico della M.N.F. in modo però che tale organico nei gradi 6°, 7°, 8° non giunga a superare 21, 22 e 35 posti rispettivamente.

Art. 6
I posti dei ruoli organici di cui alla tabella II allegata al R. decreto 9 aprile 1925, n. 583, a quella n. 82 (Gruppo B) dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e alla tabella A (Gruppi A e B) allegata al R. decreto 24 maggio 1925, n. 926, che si renderanno vacanti per il passaggio dei funzionari nel ruolo degli ufficiali della M.N.F. a norma del precedente art. 5 restano soppressi.

Art. 7
Sono soppressi i ruoli del personale di custodia dei Regi tratturi e del Real corpo delle foreste e di quello di vigilanza della pesca, stabilite rispettivamente con le tabelle n. 8, n. 39 e n. 50 dell'allegato IV al R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395. I graduati e gli agenti appartenenti a detto ruolo possono far passaggio nella M.N.F. colle modalità che saranno determinate con successivo provvedimento ai termini dell'art. 11 del presente decreto.

Art. 8
E' avocato alla M.N.F. il servizio di custodia del patrominio boschivo dei Comuni; con successivo provvedimento, da emanarsi nei modi di cui all'art. 11 del presente decreto, saranno determinati speciali contributi a carico dei Comuni in corrispettivo di tale servizio per un importo complessivo di annue L. 3.000.000, e verranno aumentati quelli attualmente corrisposti dalle Provincie ai sensi dell'art. 7 della legge 2 giugno 1910, n. 277, per un importo complessivo di annue L. 7.000.000.
I Comuni e le Provincie, in corrispondenza all'importo del contributo ad essi assegnato, rilasceranno delegazioni sulla sovrimposta o su altri cespiti nei modi consueti, di quinquennio in quinquennio.

Art. 9
L'azienda del Demanio forestale contribuirà alle spese del presente decreto con la somma annua di L. 5.000.000.

Art. 10
Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto. Con decreti del Ministro per l'economia nazionale, saranno fissate le decorrenze per l'applicazione del 1° alinea del precedente art. 8.

Art. 11
Con decreto Reale su proposta del Ministero per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per le finanze, per la guerra, per la giustizia, per le comunicazioni, per i lavori pubblici, per la marina e per l'aeronautica, verranno emanate le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto, ai termini dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 12
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente resta autorizzato alla presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - BELLUZZO - FEDERZONI -
ROCCO - VOLPI - CIANO - GIURIATI.
Visto, il Guardasigilli: ROCCO.