Mercoledì alla presenza di S.E. Bottai, sottosegretario di Stato per le corporazioni, si sono riuniti i rappresentanti del Comando Generale della M.V.S.N., delle varie Confederazioni Nazionali dei datori di lavoro nonchè della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti e un rappresentante di S.E. il Segretario Generale del Partito Nazionale Fascista per definire le modalità per le chiamate in servizio della M.V.S.N. dei prestatori d'opera e le condizioni di retribuzione di questi nei rapporti con i rispettivi datori di lavoro.
Gli accordi sono stati concretati nei seguenti punti:
a) le chiamate in servizio della M.V.S.N. si fanno con cartolina color rosa o cartolina color bianco.
La cartolina color rosa rappresenta il "comando" contenuto nel disposto di cui all'art. 1 del R.D. 20/8/23 n. 1880 - per cui il precettato ha l'obbligo assoluto di rispondere alla chiamata e il datore di lavoro ha l'obbligo assoluto di lasciare il precettato in libertà, alla data e all'ora stabilita, e per tutto il periodo di tempo che l'Autorità della Milizia riterrà necessario. Il datore di lavoro prende cognizione della chiamata per mezzo di un tagliando che gli viene rilasciato dall'Autorità della Milizia. A servizio effettuato, la stessa Aurorità lo rende edotto della durata di esso.
La cartolina color bianco rappresenta un semplice invito al lavoratore di assumere servizio nella M.V.S.N. e un semplice invito al datore di lavoro di lasciare il dipendente in libertà, compatibilmente con le esigenze professionali. Il lavoratore non può accettare l'invito senza il consenso del suo principale. Questi deve dichiarare nella cartolina di chiamata, che gli viene esibita dal lavoratore, se accorda o meno il richiesto permesso. La cartolina color bianco deve sempre fissare la scadenza del servizio. Accolto l'invito, il servizio diviene obbligatorio fino alla scadenza prestabilita. Scaduto il termine, il richiamato è in libertà, salvo che ala scadenza egli sia precettato con la cartolina color rosa.
I comandi della Milizia cureranno di spedire le cartoline di chiamata tempistivamente, onde siano evitate repentine, dannose interruzioni nei lavori delle aziende.
b) in osservazione dell'art. 1 del R.D.L. 20/8/23 n. 1880, il trattamento economico da farsi, da pare dei datori di lavoro, ai dipendenti impiegati allorquando i medesimi sono richiamati in servizio nella M.V.S.N. è quello stesso che le predette disposizioni prevedono in caso di richiamo alle armi nelle altre forze armate dello Stato.
c) in assenza di norme legislative, si conviene che i datori di lavoro siano tenuti a corrispondere, per ogni giorno lavorativo dell'azienda, i due terzi del guadagno complessivo giornaliero, calcolato sulla media della quindicina precedente alla chiamata, ai dipendenti prestatori d'oper, allorqundo i medesimi sono chiamati in servizio nella M.V.S.N. con cartolina color rosa, limitatamente però ad un periodo complessivo di venti giornate lavorative all'anno. Tale trattamento economico avrà attuazione dal 28 ottobre 1927, intendendosi che da questa stessa data abbia a decorrere il periodo annuale.
d) in osservanza della lettera, non solo, ma dello spirito del disposto di cui all'rt. 1 del R.D.L. 20/8/23 n. 1880, il servizio nella Milizia non può dar motivo al licenziamento nè all'applicazione di condizioni di lavoro diversa e più gravosa di quella cui gli impiegati e i prestatori d'operasono normalmente soggetti, per causa o in compenso del minore rendimento che i medesimi abbiano a produrre in conseguenza del loro richiamo in servizio nella M.V.S.N. anche se la durata di tale servizio abbia a superare i termini oltre i quali i datori di lavoro sono sciolti dall'obbligo di una qualsiasi retribuzione finanziaria.