LEGGE N. 2247 DEL 3 APRILE 1926
Istituzione dell'opera nazionale "Balilla" per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
E' istituito un ente morale, con sede in Roma, denominato "Opera Nazionale Balilla per l'assistenza e per l'educazione fisica e morale della gioventù". Tale ente è sottoposto all'alta vigilanza del Capo del Governo, Primo ministro.
Art. 2
Hanno titolo all'assistenza prevista dalla presente legge i minori degli anni 18 di ambo i sessi, salvo il diritto per coloro che abbiamo conseguito le provvidenze di cui all'art. 6 a conservare tali benefici fino al compimento degli studi.
Art. 3
L'Opera Nazionale realizza le sue finalità a mezzo delle Istituzioni dei balilla e degli avanguardisti. L'istituzione degli avanguardisti curerà in ispecie l'addestramento e la preparazione dei giovani alla vita militare.
Art. 4
Appartengono ai balilla i fanciulli dagli 8 ai 14 anni;
appartengono agli avanguardisti i giovani dai 14 anni compiuti ai 18.
Art. 5
Le istituzioni dei Balilla e degli Avanguardisti sono poste alla diretta dipendenza dell'Opera Nazionale. Ad esse, con regolamento da approvarsi entro due mesi dalla pubblicazione della legge con Decreto reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, di concerto col Ministro per la guerra, udito il comandante generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, sarà dato un proprio ordinamento tecnico-disciplinare con appositi organi centrali e locali. Nel regolamento sarà anche provveduto all'ordinamento dei cappellani presso le due Istituzioni.
Art. 6
Agli effetti della prestazione del servizio militare, sono estese ai giovani che abbiano appartenuto per l'intero quadriennio al corpo degli Avanguardisti e che ne siano stati dimessi con dichiarazione d'idoneità, i vantaggi concessi dalle vigenti leggi ai giovani che frequentino i cosrsi d'istruzione premilitare a norma dei Regi decreti 4 agosto 1924, n. 1292, 15 ottobre 1925, n. 1806, e 10 gennaio 1926, n. 95.
Art. 7
Ad integrare l'attività svolta a mezzo delle istituzioni dei Balilla e degli Avanguardisti, l'Opera Nazionale ha la facoltà:
a) di fondare istituzioni dirette all'assistenza della gioventù o di promuoverne la fondazione;
b) di sovvenzionare le istituzioni che dispongono d'inadeguate rendite, purchè seguano le direttive dell'Opera;
c) di promuovere dalle competenti autorità le riforme degli statuti delle istituzioni aventi lo scopo di conferire posti e borse di studio per stabilire l'obbligatorietà dei concorsi in tali conferimento con la preferenza ai fanciulli e ai giovani appartenenti rispettivamente alle istituzioni dei Balilla e degli Avanguardisti.
Art. 8
Ferme restando le disposizioni legislative vigenti relative alla tutela ed alla vigilanza governativa sulle istituzioni pubbliche e private.
Anche a carattare associativo, di qualsiasi natura, aventi per fine di promuovere l'istruzione, l'educazione morale e fisica, l'avviamento a professione, arte o mestiere o, in qualunque altro modo, l'educazione morale e spirituale dei giovani, l'Opera Nazionale potrà provocare dalle autorità competenti le provvidenze necessarie affinchè le dette istituzioni informino la loro azione alle finalità della presente legge.
Art. 9
L'Opera Nazionale provvede al conseguimento dei propri scopi:
1.a con le contribuzioni dei soci;
2.a con le somme provenienti da lasciti, donazioni, oblazioni e sovvenzioni disposte a favore della stessa Opera Nazionale;
3.a con un contributo annuo di un milione di lire da stanziarsi nel bilancio del Ministero dell'interno.
Art. 10
L'Opera Nazionale è amministrata da un consiglio centrale composto da un presidente, da un vice presidente e da ventitre consiglieri, nominati con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro.
Il presidente è scelto tra gli ufficiali di grado non inferiore a quello di Console Generale (in servizio attivo o fuori quadro) della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, udito il Comandante Generale della Milizia stessa.
Tanto il Presidente che il vice-presidente durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Fanno parte del Consiglio Centrale due rappresentanti del Ministero dell'Interno di cui uno della Direzione Generale di sanità ed un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze, della guerra, della Marina, dell'aeronautica, dell'istruzione, dell'economia nazionale, designati dai rispettivi Ministri, nonchè un ufficiale superiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale designato dal Comandante Generale della Milizia stessa, un rappresentante delle Federazioni ginnico-sportive designato dal Comitato Olimpionico Nazionale Italiano, e un rappresentante dell'Opera Nazionale del Dopolavoro.
Gli altri componenti del Consiglio Centrale saranno scelti fra le persone specialmente competenti nelle discipline relative all'assistenza e all'educazione fisica e morale della gioventù, preferibilmente fra i soci benemeriti indicati nell'articolo 12.
I consiglieri si rinnovano per intero ogni quadriennio e gli uscenti possono essere riconfermati. In seno al Consiglio Centrale è costituita una giunta esecutiva, composta del presidente e del vice-presidente, nonchè di altri cinque componenti scelti dal Capo del Governo, Primo Ministro, tra i membri del Consiglio Centrale e possibilmente tra quelli residenti in Roma. Questi ultimi cinque membri durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.
Nel caso d'urgenza la Giunta Esecutiva può prendere tutte le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio Centrale, salvo a sottoporle a quest'ultimo, nella sua adunanza, per la ratifica.
Decadono dalla carica i membri del Consiglio ed i membri della Giunta, i quali, senza giustificato motivo, non intervengano a quattro sedute consecutive. La decadenza è pronunzuata dai rispettivi consensi.
Art. 11
Sono soci dell'Opera Nazionale coloro che con elargizioni o con periodici contributi concorrono al conseguimento dei fini dell'ente. I soci si distinguono in benemeriti, perpetui e temporanei. Sono soci benemeriti coloro che abbiano elargito a favore dell'Opera una somma non inferiore alle L. 10.000. Sono soci perpetui coloro che versano in una sola volta la somma di L. 500. Sono soci temporanei coloro che mediante sottoscrizione si obblighino a pagare annualmente la somma di L. 60 per un periodo minimo di anni cinque.
Le associazioni e gli enti morali possono essere inscritti fra i soci, versando il doppio della somma richiesta per i soci individuali. L'Opera Nazionale assegna diplomi e medaglie di benemerenza ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli e a coloro che abbiano procurato l'iscrizione di un numero rilevante di soci, o che in altro modo abbiano svolto una notevole e proficua attività per i fini dell'Opera.
Art. 12
In ogni provincia è costituito un Comitato provinciale composto del Presidente e di dieci consiglieri. Di esso fanno parte di diritto un consigliere di Prefettura, un insegnante di istituti medii, nominati rispettivamente dal Prefetto e dal Provveditore agli studi della Regione, il Console comandante la locale legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.
Il presidente e gli altri sette componenti sono nominati dalla Giunta esecutiva dell'Opera Nazionale e sono scelti preferibilmente tra i soci dell'Opera stessa residenti in Provincia. Il presidente ed i consiglieri durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili. I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengono a quattro sedute consecutive, decadono dalla carriera. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso, e la dichiarazione può essere promossa dall'Opera Nazionale. Il Comitato ha sede in locali gratuitamente forniti dalla Provincia.
Art. 13
Il Comitato Provinciale:
1.a) provvede all'esecuzione delle disposizioni impartite dall'Opera Nazionale e al normale svolgimento dei servizi di assistenza ed educazione della gioventù nell'ambito della Provincia;
2.a) segnala all'Opera Nazionale le istituzioni pubbliche e private della Provincia e le persone che si rendano benemerite delle opere di assistenza ed educazione della gioventù, riferisce periodicamente sull'andamento dei servizi, propone i provvedimenti che ritenga necessari per migliorarli e da' parere sulle domande di sovvenzione presentate dalle dette istituzioni e sulle domande di costituzione di nuove istituzioni.
Art. 14
In ogni comune è istituto un comitato composto di un presidente e di un numero di consiglieri stabilito, per ogni comune, secondo la rispettiva popolazione, dal comitato provinciale, con deliberazione approvata dalla giunta esecutiva dell'Opera Nazionale.
I componenti del comitato comunale sono scelti preferibilmente tra i soci residenti nel comune, al comitato provinciale. Nei comuni dove esistono istituti medi di istruzione e reparti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, faranno parte dei comitati un insegnante di detti istituti nominato dal Provveditore agli studi della Regione ed il comandante del reparto della detta Milizia. I comitati hanno sede in locali forniti gratuitamente dal comune. Il Capo del Governo, Primo Ministro, sentito il Presidente, può revocare in ogni momento i membri del comitato centrale che non rispondessero per inettitudine o incompatibilità al compito loro affidato. Analoga facoltà è data al Presidente del comitato centrale relativamente ai comitati provinciali e comunali.
Art. 15
Le funzioni dei componenti del consiglio centrale, della giunta esecutiva, dei consigli direttivi dei comitati provinciali e comunali sono gratuite.
Art. 16
L'Opera Nazionale non è soggetta alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; sono però ad essa estese tutte le disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni. Essa può richiedere la difesa dell'Avvocatura erariale.
Art. 17
L'acquisto di beni stabili da parte dell'Opera Nazionale e l'accettazione di lasciti o doni di qualsiasi natura o valore, che importino aumento di patrimonio, sono autorizzati con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro, osservate le norme contenute negli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 e 12 del Regolamento 26 luglio 1896, n. 361.
Il decreto deve essere inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed ha carattere di provvedimento definitivo.
Art. 18
E' abrogata ogni disposizione legislativa e regolamentare incompatibile con quelle della presente legge, la quale entrerà in vigore nel termine di due mesi dalla pubblicazione. Nello stesso termine sarà approvato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, il regolamento per la sua esecuzione e per il funzionamento dei servizi di assistenza e di educazione fisica e morale della gioventù.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Reno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addì 3 aprile 1926.
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - FEDERZONI - VOLPI
- FEDELE - BELLUZZO
Visto, il guardasigilli: ROCCO