LEGGE N. 2151 DEL 31 DICEMBRE 1934
NORME SULL'ISTRUZIONE POST-MILITARE
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
L'istruzione post-militare e' obbligatoria per i sottufficiali e militari di truppa in congedo fino al compimento del trantaduesimo anno di eta'.
Sara' attuata gradatamente in relazione alle possibilita' di istituzione di appositi corsi nelle singole localita'.
Art. 2
L'istruzione post-militare si svoge:
a) di massima nei giorni festivi, in condizioni di tempo e di luogo e con le modalita' e programmi che saranno stabiliti dai competenti Ministeri militari, sentito il parere dell'Ispettore capo per la preparazione pre-militare e post-militare della Nazione;
b) con richiami di durata adeguata per le armi a larga e complessa specializzazione (come la Regia marina), o per rinforzare le unita' delle Forze armate partecipanti a speciali esercitazioni.
Art.3
L'istruzione post-militare ha carattere essenzialmente pratico ed e' affidata alla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, col concorso di quadri e di mezzi dei singoli Ministeri interessati, e secondo i programmi di cui alla lettera
a) dell'articolo precedente.
Nei limiri delle rispettive possibilita' saranno chiamati a cooperare alle preparazione post-militare tutti quegli enti statali o parastatali (Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia), Tiro a segno nazionale, Opera nazionale Dopolavoro, ecc.) che per la loro precedente organizzazione siano in grado di contribuirvi validamente.
Art. 4
Con Regio decreto da emanarsi su proposta dei Ministri militari, sentito il Comando generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, saranno stabilite ammende a carico degli inadempienti all'obbligo di cui all'art. 1 e dei direttori di azienda o datori di lavoro in genere che, in qualsiasi guisa impediscano od ostacolino ai propri dipendenti la frequenza dei corsi post-militari.
Art. 5
Secondo le disposizioni che emaneranno i competenti Ministeri militari, i militari in congedo che avranno partecipato con profitto ai corsi di istruzione post-militare:
a) potranno usufruire o della totale dipsensa dai richiami alle armi per istruzione o di una adeguara riduzione di durata di tali richiami;
b) saranno preferiti ed agevolati nelle promozioni.
Art. 6
E' data facolta' ai Ministeri militari di emanare, d'intesa con il Comando generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, e di concerto col Ministero delle finanze, qualora riflettano materia che rientri nella competenza di detto Ministero, tutte le disposizioni esecutive necessarie per l'attuazione delle norme contenute nella presente legge.
Art. 7
Il Governo del Re e' autorizzato a portare a tutte le norme legislative vigenti le modificazioni rese necessarie dalle disposizioni contenute nella presente legge ed a compilare eventualmente nuovi testi unici delle leggi sul reclutamento del Regio esercito e delle disposizioni legislative sulla leva marittima, introducendovi ogni altra norma d'integrazione, di complemento e di coordinamento con le altre leggi dello Stato.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle legg e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 1934 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI - JUNG - ERCOLE.
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.