LEGGE N. 2150 DEL 31 DICEMBRE 1934

NORME SULL'ISTRUZIONE PRE-MILITARE

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA


Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1
Le funzioni di cittadino e di soldato sono inscindibili nello Stato Fascista.


Art. 2
L'addestramento militare e' parte integrante dell'educazione nazionale; ha inizio appena il fanciullo e' in grado di apprendere, continua fino a quando il cittadino e' in condizioni di impugnare le armi per la difesa della Patria.


Art. 3
L'addestramento militare si svolge attraverso tre fasi:
Prima fase: istruzione premilitare, col compito di provvedere alla preparazione spirituale, fisica e tecnico-militare del cittadino, nel periodo che precede alla sua incorporazione nelle Forze armate;
Seconda fase: istruzione militare, col compito di perfezionare e completare il pre-militare per formarne un guerriero nella unita' che lo inquadra;
Terza fase: istruzione post-militare, col compito di mantenere il militare in congedo ad un livello addestrativo aggiornato ed adeguato al suo impiego in guerra.
Particolari disposizioni provvedono alle speciali esigenze delle Forze armate a piu' larga e complessa specializzazione (marina, aeronautica).


Art. 4
L'istruzione pre-militare e la post-militare si svolgono nel quadro della vita nazionale; sono impartite dalle organizzazioni giovanili del Regime (Opera Nazionale Balilla e Fasci Giovanili di Combattimento) e dalla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale in stretta cooperazione con le Forze armate e col Ministero dell'educazione nazionale.
Nei limiti delle rispettive possibilita' saranno chiamati a cooperare alle preparazione militare tutti quesgli enti statali e parastatali (Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, Tiro a Segno Nazionale, Opera Nazionale Dopolavoro, ecc.) che per la loro precedente organizzazione sono in grado di contribuirvi validamente.
L'istruzione militare si svolge nell'ambito delle Forze armate.


Art. 5
Concetti informatori della preparazione militare della Nazione sono: a) reciproca ed armonica integrazione delle attivita' e dei mezzi delle organizzazioni del Regime tra loro e con le Forze armate;
b) programma di addestramento militare unico, orientato ed indirizzato agli scopi finali tecnici e professionali delle Forze armate, ispirato a continuita' e progressivita'.


Art. 6
La competenza e la precedenza delle organizzazioni del Regime - nello svolgimento del programma unico sopra cennato - vengono fissate come segue:
a) l'istruzione pre-militare e' impartita, con carattere continuativo, a tutti i giovani dell'anno in cui compiono l'ottavo anno di eta' alla chiamata alle armi. I casi di esenzione da tale obbligo saranno specificati nelle norme di cui al seguente articolo 12;
b) tale istruzione comprende due periodi:
il primo dal 1.o gennaio dell'anno in cui si compie l'ottavo di eta' alla data della leva fascista (che ha luogo nell'anno in cui si compie il diciottesimo di eta');
il secondo dalla data della leva fascista fino alla chiamata alle armi;
c) il primo periodo compete all'Opera nazionale Balilla;
il secondo alla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale ed ai Fasci Giovanili di Combattimento, ai quali e' affidata la preparazione degli specialisti per le Forze armate (specie nei riguardi della marina e dell'aeronautica).


Art. 7
I programmi d'istruzione sono di carattere totalitario, per quanto riguarda l'insegnamento morale: di carattere progressivo per l'insegnamento fisico e tecnico.
La preparazione qualitativa e quantitativa dei programmi d'istruzione pre-militare impartita dalle organizzazioni del Regime e' la seguente:
a) dall'anno in cui i giovani compiono l'ottavo di eta' alla leva dell'anno in cui compiono il quattordicesimo di eta' (Balilla):
preparazione a carattere specialmente morale per lo sviluppo dello spirito militare nella Nazione.
Compito: appassionare i fanciulli alla vita militare attraverso i frequenti contatti con le Forze armate, rievocandone glorie e tradizioni belliche;
b) dalla leva dell'anno in cui i giovani compiono il quattordicesimo di eta' a quella dell'anno in cui compiono il diciottesimo (avanguardisti):
preparazione militae, armonizzata con quella ginnico-sportiva.
Compito: portare l'avanguardista a quel grado di istruzione militare (individuale e collettiva) che gli consenta di inquadrarsi nelle formazioni premilitari della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e in quelle specializzate dei Fasci giovanili:
c) dalla leva dell'anno in cui i giovani compiono il diciottesimo di eta' alla chiamata alle armi (Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e Fasci Giovanili di Combattimento):
preparazione a carattere tecnico- professionale.
Compito: perfezionare l'addestramento spirituale-ginnico-militare del giovane per formarne un soldato fisicamente e tecnicamente preparato come individuo e come ativita' personale nell'ambito delle unita' minori (Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale): preparare gli elementi specializzati, di cui hanno largo bisogno tutte le Forze armate - specialmente marina ed aeronautica (Fasci Giovanili di combattimento).


Art. 8
Il cittadino italiano iscritto nelle liste di leva e valido alle armi diventa soldato all'atto della leva fascista. Da quel giorno gli decorre l'obbligo del servizio militare, il quale termina il 31 dicembre dell'anno in cui compie il cinquantacinquesimo di eta', salvo, per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, il disposto delle leggi che particolarmente li riguardano.
Il suddetto obbligo di servizio si soddisfa nel modo seguente:
a) dalla data della leva fascista all'atto della chiamata alle armi, nell'ambito delle organizzazioni del Regime;
b) dall'atto della chiamata alle armi, fino al compimento della ferma di leva, e, posteriormente, durante gli eventuali richiami per istruzione o per mobilitazione, nel quadro delle Forze armate (per la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, nei limiti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico della legge sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332);
c) per il rimanente periodo di tempo in congedo illimitato, salvo gli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge sulla istruzione post-militare.


Art. 9
La preparazione militare e' completata ed integrata da altre disposizioni legislative intese a:
a) impartire ed armonizzare la cultura militare e quella generale, in tutte le scuole medie ed universitarie;
b) regolare l'istruzione pre-militare e quella post-militare.


Art. 10
Alla diretta dipendenza del Capo del Governo e' istituito un organo di coordinamento tra le Forze armate e tutti gli Enti che concorrono alla formazione della Nazione militare.
Scopo: indirizzare l'opera di tutte le istituzioni politiche, giovanili, scolastiche del Regime in rapporto fra loro e con le Forze armete, in guisa da darne organicita', coesione e continuita', vicendevole appoggio e completamento, agli effetti dell'istruzione pre-militare e post-militare.
Tale organo e' costituito dall'ispettore capo di cui al regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1862, coadiuvato da tre segretari e da sette commissari col compito di collegamento tra i predetti enti. I sette commissari saranno designati rispettivamente dai Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'educazione nazionale, nonche' dal Comando generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, dalla Presidenza dell'Opera nazionale Balilla e dal Segretario del Partito Nazionale Fascista per i Fasci Giovanili di Combattimento.
Gli ufficiali e funzionari statali ai quali saranno conferite le suddette cariche di segretari e di commissari, continueranno, per tutto il tempo che ne rimarranno investiti, a far parte dei rispettivi ruoli organici.


Art. 11
Con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, saranno stabilite ammende (da applicarsi mediante procedimento subordinato alla richiesta delle competenti autorita', secondo le norme che verranno all'uopo stabilite) a carico dei genitori o tutori dei giovani i quali, prima della leva fascista, non adempiano agli obblighi dell'istruzione pre-militare, nonche' a carico dei direttori di azienda o datori di lavoro, in genere, i quali, in qualsiasi guisa, impediscano od ostacolino la frequenza dei corsi pre-militari ai propri dipendenti.


Art. 12
Il Capo del Governo emanera' le norme necessarie per l'applicazione della presente legge, di concerto coi Ministri militari e con quello delle finanze, qualora riflettano materia che rientri nella competenza di detto Ministero, e d'intesa col Comando generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.


Art. 13
Il Governo del Re e' autorizzato a portare a tutte le norme legislative vigenti le modificazioni rese necessarie dalle disposizioni contenute nella presente legge ed a compilare eventualmente nuvi testi unici delle leggi sul reclutamento del Regio esercito e delle disposizioni legislative sulla leva marittima, introducendovi ogni altra norma di integrazione, di completamento e di coordinamento con le altre leggi dello Stato.


Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle legg e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi' 31 dicembre 1934 - Anno XIII


VITTORIO EMANUELE.


MUSSOLINI - JUNG - ERCOLE.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.